Superbonus, fotovoltaico, le regole (poche) per il ritiro dell'energia

La risposta dell'Agenzia dell'Entrate

di Mariagrazia Barletta

L'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica beneficia del Superbonus come intervento cosiddetto «trainato», ossia deve essere eseguita congiuntamente a uno degli interventi «trainanti» di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione, oppure associato a lavori antisismici, ammessi alla maxi-detrazione.

Nel caso dell'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, il Superbonus spetta ai contribuenti che hanno sostenuto le spese e che possiedono l'immobile oggetto degli interventi agevolabili in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie). Spetta anche a coloro che detengono l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, e che sono in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

A ricordarlo è una recente risposta ad un interpello (la numero 545 del 2022), pubblicata dall'Agenzia delle Entrate. «Se l'unità immobiliare è in »comproprietà fra più soggetti, nel rispetto di tutte le condizioni normativamente previste, gli stessi hanno diritto alla detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico, a prescindere dalla quota di proprietà», viene ancora precisato nella risposta al contribuente.

C'è poi un'altra condizione da rispettare per beneficiare del Superbonus: l'energia non auto-consumata in sito e non condivisa per l'autoconsumo, deve essere ceduta in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse). Dunque, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione fiscale, deve essere stipulata con il Gse la specifica convenzione che regola il ritiro commerciale dell'energia elettrica immessa in rete. Su questo punto, la norma sul Superbonus non detta alcuna ulteriore condizione riguardo ai soggetti che devono intervenire nella stipula.

In particolare, rispondendo alla specifica questione posta dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate afferma che in assenza di una espressa previsione riguardo ai soggetti che devono stipulare la convenzione con il Gse, «non occorre che vi sia coincidenza tra il titolare della detrazione e l'intestatario dell'utenza elettrica e conseguentemente anche del contratto di cessione dell'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico».

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