Regime forfettario (flat tax) 2023: cosa prevede il Ddl di Bilancio arrivato alla Camera

di Mariagrazia Barletta

Per il 2023, stando al disegno di legge di Bilancio trasmesso alla Camera per la conversione, il regime forfettario subirà alcune modifiche. La principale è data dall'innalzamento della soglia di ricavi e compensi fissata per l'ingresso nel regime agevolato, che passa da 65mila a 85mila euro.

Altra novità di rilievo per la cosiddetta «flat tax» è la modifica delle regole che determinano la permanenza ne regime che - va ricordato - applica un'imposta sostitutiva unica al 15%. In caso di ricavi o compensi di ammontare compreso tra 85.001 euro e 100.000 euro, il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall'anno successivo. Se, invece, i ricavi o i compensi superano il limite di 100mila euro il regime con imposta al 15% cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui si verifica lo sforamento. 

L'incremento della soglia di ricavi o compensi a 85mila euro e le nuove regole per l'uscita dal regime dovrebbero essere destinate ad andare in vigore dal 2023. Entrata in vigore che, però, è «subordinata al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee», come si legge nella relazione illustrativa che accompagna la Manovra.

Imposta sostitutiva unica per redditi fino a 85mila euro

Resta dunque al 15% l'imposta unica prevista dal regime fiscale, sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ovviamente, la soglia di reddito va verificata facendo riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente all'applicazione del regime forfetario.

Le spese continuano ad essere calcolate a forfait

I contribuenti che fruiscono del regime forfettario continuano a non poter dedurre le spese legate all'esercizio dell'attività, ad esclusione dei contributi previdenziali (contributo soggettivo e di maternità). Le spese continueranno ad essere calcolate a forfait, applicando il coefficiente di redditività che per i professionisti è del 78 per cento. Significa che il 22 per cento dei compensi viene considerato come spesa e non concorre al calcolo delle imposte. 

Ad esempio, immaginando che un professionista abbia in un anno solare percepito compensi per 20mila euro, il reddito imponibile sarà pari a 15.600 euro. Dal reddito così determinato sono deducibili il contributo soggettivo e quello di maternità versati nel periodo d'imposta. Sottratti tali contributi, si calcolano le imposte da pagare applicando l'aliquota fissa del 15%.

LA FORMULA
Imposta netta = 0,15 * [(Compensi percepiti * 0,78) - (contributi soggettivo + maternità)]

Le altre cause ostative

Non subiscono modifiche le diverse cause di esclusione dal regime. Va ricordato che sono impediti l'ingresso e la permanenza nel regime ai contribuenti che abbiano sostenuto spese, per un ammontare complessivo pari o superiore a 20mila euro, per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti. Sono estromessi anche i soggetti che percepiscono redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30mila euro (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato).

Restano esclusi dal regime gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari. Non può avvalersi del regime forfettario, inoltre, il professionista che controlla (direttamente o indirettamente) una Srl se le due attività - quella della società controllata e quella del professionista autonomo - sono correlate.

Inoltre, non si può fare ingresso (e non si può permanere) nel regime forfettario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato, sempre nell'ambito di un rapporto subordinato, nei due anni precedenti. Una limitazione, questa, che non vale per coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

Obbligo di ritenuta alla fonte per i forfettari datori di lavoro

Per i datori di lavoro che applicano il regime forfettario è inoltre confermato l'obbligo di ritenuta alla fonte sui compensi corrisposti ai dipendenti. Significa che i contribuenti in regime forfettario sono tenuti ad effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e anche sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Va ricordato che, secondo il Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 50 del Dpr. 22 dicembre 1986, n. 917), sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente, tra l'altro, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Esonero Iva e ritenuta d'acconto

Per i contribuenti forfettari resta l'esonero dal versamento dell'Iva. Ricavi e compensi, inoltre, continuano a non essere assoggettati a ritenuta d'acconto. Si è esclusi anche dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili. Restano gli obblighi di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

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