Superbonus in 5 cessioni e garanzia Sace col Dl Aiuti quater diventato legge

di Mariagrazia Barletta

Prestiti con garanzia statale, grazie all'intervento della società controllata dal ministero dell'Economia, Sace. E poi, l'aumento del numero di cessioni possibili, che passano da quattro a cinque. Sono le novità in tema di Superbonus che diventano definitive con la conversione in legge del Dl Aiuti-quater (Dl 176 del 2022). Il decreto, con l'approvazione definitiva arrivata oggi 12 gennaio alla Camera, è diventato legge e si avvia verso la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Le due misure nate per provare a sbloccare i crediti rimasti incagliati nei cassetti fiscali delle imprese, saranno operative con la pubblicazione della legge di conversione.

Dunque, con le nuove disposizioni la cessione del credito potrà beneficiare di un ulteriore passaggio, in quanto passano da due a tre le cessioni possibili verso le banche, gli intermediari finanziari, le imprese assicuratrici e le società dei gruppi bancari. Restano la prima cessione libera e l'ultima banca-correntista. In totale, dunque le cessioni possibili sono cinque. L'innalzamento del numero delle cessioni ha effetto retroattivo: si applica anche in caso di opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del Dl Aiuti-quater.

L'altra misura prevede la concessione da parte di Sace, la società specializzata nel settore assicurativo-finanziario, di garanzie a favore delle imprese con sede in Italia che, per sopperire alla crisi di liquidità causata dall'impossibilità di cedere i crediti accumulati nei cassetti fiscali, fanno ricorso a prestiti. Si tratta di una disposizione limitata alle imprese che hanno realizzato lavori agevolati dal Superbonus. Per le imprese che decidono di aprire un finanziamento, i crediti che hanno in pancia possono essere considerati dalla banca o dall'istituzione finanziatrice come parametro per valutazione del merito del credito e delle relative condizioni contrattuali.

Intanto, a provvedere alla riscrittura del periodo transitorio, che apre qualche spiraglio per il mantenimento dell'aliquota al 110% nel 2023 per i condomìni che avevano già iniziato o programmato i lavori da ammettere al Superbonus è stata la legge di Bilancio 2023 in vigore dal 1° gennaio. In particolare, Per i condomìni si aprono due strade a seconda della data di adozione della delibera assembleare che ha approvato i lavori. Se la delibera ha data antecedente al 19 novembre 2022 (data di entrata in vigore del Dl Aiuti-quater) si gode del 110% per le Cilas presentate entro il 31 dicembre 2022. Se, invece, la delibera assembleare ha data compresa tra il 19 ed il 24 novembre, allora si beneficia del 110% se la Cilas è stata presentata entro il 25 novembre 2022 (per i dettagli si veda l'articolo Superbonus al 90%: ecco come sarà nel 2023 tra limiti, eccezioni e scadenze).

Tra le novità in vigore dal 1° gennaio, si segnala l'entrata in vigore dell'obbligo, per lavori di importo superiore a 516mila euro, dell'obbligo di ottenimento dell'attestazione Soa (Società organismo di attestazione) da parte dell'impresa che esegue i lavori. Una disposizione, questa, prevista dal secondo Dl Energia (o Dl Ucraina, ossia il decreto 21 del 2022) che ne aveva disposto l'entrata in vigore dal 1° gennaio 2023 (per approfondimenti si rimanda all'articolo Superbonus e altri bonus edilizi, sopra i 516mila euro lavori solo ad imprese con Soa).

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