Case green: ecco come funziona il bonus per l'acquisto

di Mariagrazia Barletta

Con il nuovo anno nasce l'incentivo per l'acquisto di case ad alta efficienza energetica. In particolare, chi acquista unità immobiliari a destinazione residenziale, in classe energetica A o B, può detrarre dall'Irpef  il 50% dell'Iva versata per acquistare tali case.

C'è anche un'altra condizione da rispettare: le abitazioni devono essere acquistate dalle imprese. La detrazione è pari al 50% dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sul corrispettivo di acquisto ed è ripartita in dieci quote di pari importo nel periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi successivi. Detto in altre parole, ogni anni si detrae il 5% dell'Iva versata. 

Lo sgravio è stato previsto per il 2023 dalla legge di Bilancio e ricalca l'agevolazione che era stata introdotta per la prima volta dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016, e successivamente prorogata fino al 2017.

La detrazione può essere utilizzata fino a concorrenza dell'Irpef dai privati (persone fisiche). Significa che vale il concetto di incapienza fiscale, ossia se le imposte da pagare in un anno sono inferiori alla detrazione annuale spettante per l'acquisto della casa green, allora non si riuscirà a detrarre interamente quel 5% dell'Iva versata, ma lo si farà appunto fino alla concorrenza dell'ammontare dell'Irpef.

La detrazione non può essere ceduta e per essa vale il principio di cassa, ossia l'agevolazione ha valore solo per gli acconti e i saldi versati per l'acquisto di case in classe A o B nel 2023. La classificazione è quella risultante dall'Attestato di prestazione energetica (Ape) da allegare obbligatoriamente all'atto di acquisito.

La detrazione vale per l'abitazione principale, per le seconde case e anche per le residenze di lusso.

Stando ai chiarimenti diffusi dall'Agenzia delle Entrate in riferimento allo sgravio del 2016-17, la cui disposizione normativa era uguale a quella inserita nella legge di Bilancio 2023, ai fini dell'agevolazione, l'impresa può essere identificata con quella che ha realizzato l'immobile ma anche con l'impresa di "ripristino" o cosiddetta "ristrutturatrice" che abbia eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica (interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del Testo unico dell'edilizia, Dpr 380 del 2001).

Sempre guardando alle precedenti circolari delle Entrate, si evince che il beneficio fiscale spettante all'unità abitativa valga anche alla pertinenza, «a condizione che l'acquisto della pertinenza avvenga contestualmente all'acquisto dell'unità abitativa e l'atto di acquisto dia evidenza del vincolo pertinenziale» (circolare 20/E del 2016).

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