Progettazione, la stazione appaltante non può ridurre la base d'asta tenendo conto dei ribassi precedenti

di Mariagrazia Barletta

La stazione appaltante non può stabilire l'importo a base di gara tagliando i corrispettivi, determinati applicando i Dm Parametri, di una percentuale che tiene conto dei ribassi registrati in precedenti e analoghe procedure: questo modus operandi non è congruo perché induce a sconti che rischiano di essere eccessivi. Ad affermarlo è l'Anac nel parere di precontenzioso elaborato in risposta ad una segnalazione dell'Oice, l'Associazione delle organizzazioni di ingegneria e consulenza tecnico-economica, in merito alla gara per l'affidamento della progettazione e di altri servizi tecnici per la riqualificazione di una scuola d'infanzia nel Comune di Soresina (Cremona).

Dunque, l'Anac bacchetta una prassi diffusasi presso le stazioni appaltanti che consiste nel calcolare l'importo a base di gara utilizzando il Dm Parametri, salvo poi ridurlo di una percentuale più o meno pari ai ribassi medi registrati nelle gare di servizi analoghi espletate in precedenza. Nel caso oggetto del parere di precontenzioso, tale ribasso "preventivo" aveva ridotto del 37,7% il corrispettivo derivante dall'utilizzo dei parametri ministeriali.

Il parere di precontenzioso del 6 febbraio

L'Anticorruzione ricorda che ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei Contratti, i corrispettivi determinati sulla base del Dm Parametri sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara. E che, come stabilito dalle linee guida n. 1 sui servizi di architettura e ingegneria, è bene che la documentazione di gara riporti il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, che deve includere l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi.

Secondo la giurisprudenza, una riduzione dei corrispettivi può esserci, purché sia motivata, e sempre che le tabelle ministeriali siano state prese come primo riferimento e agli atti di gara sia allegato l'elaborato che illustri il procedimento con cui si è giunti a determinare i corrispettivi, afferma sempre l'Anac, riprendendo i contenuti della sentenza del Consiglio di Stato 2094 del 2019.

Inoltre, nel caso della scuola a Soresina, la stazione appaltante (la Centrale unica di committenza Consorzio informatica territorio) spiega che rispetto al corrispettivo calcolato applicando i parametri, la riduzione dell'importo da porre a base d'asta è stata di circa il 37%. Tale taglio - specifica la stazione appaltante - deriva dalla media dei ribassi praticati in gare per servizi analoghi, abbassata di cinque punti percentuale.

Secondo l'Anac, la riduzione della base d'asta praticata dalla stazione appaltante tenendo conto dei ribassi registrati in precedenti gare non è congrua, perché «tale modus operandi» «induce a ribassi che rischiano di essere eccessivi all'esito della gara». Inoltre, applicando questo "doppio ribasso", si rischia - afferma sempre l'Anticorruzione - di «escludere dalla competizione gli operatori che, pur essendo in grado di offrire una qualità elevata, potrebbero non essere in grado di offrire prezzi uguali o inferiori a un importo fortemente ribassato rispetto alle tabelle ministeriali».

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