Bonus 75% barriere architettoniche: non fruibile per edifici non ultimati e ricostruzioni

di Mariagrazia Barletta

Il bonus del 75% per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche «non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile né per gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, ivi compresi quelli con la stessa volumetria dell'edificio preesistente inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia"».

Il chiarimento arriva in commissione Finanze del Senato dalla sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Sandra Savino, che ha risposto ad un'interrogazione presentata in sede di sindacato ispettivo dal senatore Pietro Lorefice (M5S).

La detrazione del 75% per le spese sostenute nel 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche si applica agli edifici già esistenti. La dicitura «edifici già esistenti» «ha creato dubbi interpretativi - afferma il senatore - in special modo riguardo a quegli immobili demoliti e ricostruiti conservando la medesima cubatura».

La risposta della sottosegretaria di Stato, è secca: il bonus non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell'immobile e nemmeno per gli interventi di demolizione e ricostruzione. La sottosegretaria conclude dichiarando che «l'eventuale adozione degli interventi auspicati dall'interrogante volti a garantire la piena applicazione della norma - come quello inteso ad applicare la detrazione di cui all'articolo 119-ter del DL Rilancio anche in ipotesi di demolizione e ricostruzione di edifici, con la stessa volumetria preesistente - richiede un apposito intervento normativo in relazione al quale è necessario individuare idonei mezzi di copertura finanziaria».

Come ricordato nell'interrogazione, il bonus al 75% per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche è stato prorogato dall'ultima legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2025. Il bonus - va precisato - si applica agli interventi effettuati su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale, purché riguardino - come detto - edifici esistenti. Gli interventi, inoltre, devono rispettare i criteri previsti dal decreto del ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Rientrano nel campo soggettivo di applicazione del bonus: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra professionisti e i soggetti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, enti, società di persone, società di capitali). «Tali soggetti - come precisato dalle Entrate in una risposta ad un interpello - devono possedere o detenere l'immobile in base ad un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente il predetto avvio».

di Mariagrazia Barletta

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