L'Italia recepisce la direttiva sul whistleblowing: tutele estese nel settore privato

Aggiornata la normativa sulla protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali o dell'Unione europea

Approda in Gazzetta Ufficiale il Dlgs che dà attuazione alla direttiva Ue 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni delle normative nazionali o dell'Unione europea. Si tratta della disposizioni che, sia nella pubblica amministrazione che nelle aziende private, hanno l'obiettivo di porre riparto da ritorsioni coloro che segnalano violazioni della legge.

E, una delle novità, è che questo "scudo protettivo" è innalzato anche nel settore privato. Inoltre, con questo decreto - come sottolineato da Giuseppe Busia, presidente dell'Anac - «sono rafforzate» proprio le competenze dell'Anac, che «diventa infatti l'unico soggetto competente a valutare le segnalazioni e l'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative sia per quanto concerne il settore pubblico che quello privato». «La tutela del whistleblower è un diritto fondamentale, riconosciuto a livello internazionale, e rappresenta un'estensione del diritto di libertà di espressione», commenta Busia.

Come spiega la stessa Authority, il Dlgs disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblowers, le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Per quanto riguarda i soggetti del settore privato, negli enti con meno di 50 dipendenti viene consentita solo la segnalazione interna delle condotte illecite escludendo la possibilità di ricorrere al canale esterno ed alla divulgazione pubblica.

Le tutele si applicano a coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai cosiddetti "facilitatori", colleghi, parenti o affetti stabili di chi ha segnalato.

Dunque, sia soggetti del settore pubblico che quelli del settore privato sono tenuti ad attivare propri canali di segnalazione, che garantiscano la riservatezza dell'identità del whistleblower.

IL TESTO

La segnalazione all'Anac

Quanto alla segnalazione all'Anac, questa si effettua tramite piattaforma informatica messa a disposizione stesso dall'Anticorruzione, o in forma scritta o orale (attraverso linee telefoniche e altri sistemi di messaggistica vocale), o, se la persona lo richieda, anche attraverso un incontro in presenza fissato in un tempo ragionevole. L'Anac deve dare riscontro alla persona segnalante entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

Lo "scudo" contro le ritorsioni

I whistleblower non possono subire ritorsioni tra le quali il Dlgs annovera: il licenziamento, la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo.

Ed anche: la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Elenco degli enti del Terzo settore che offrono aiuto ai whistleblower

È istituto presso Anac l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che hanno stipulato convenzioni con Anac. Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Sanzioni

L'Anac applica al responsabile le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

  • da 10mila a 50mila euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza
  • da 10mila a 50mila euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
  • da 500 a 2.500 euro, nel caso in cui venga accertata la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia.

Entrata in vigore

Le disposizioni del decreto legislativo whistleblowing hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023. Per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, fino a duecentoquarantanove, l'obbligo di istituzione del canale di segnalazione interna ha effetto a decorrere dal 17 dicembre 2023.

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