Dl Crediti: sconti e cessioni salvi per forniture e bonus barriere architettoniche

Sconto in fattura e cessione del credito possibili anche per le spese per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche agevolate dal bonus al 75%. Godono dello sconto e della cessione anche le forniture legate ai lavori che non necessitano di titolo abilitativo, purché sia stato pagato l'acconto entro il 16 febbraio o vi sia un'autocertificazione che attesti «la data della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori».

In arrivo anche norme di interpretazione autentica per le varianti in corso d'opera e per le attestazioni Soa. Sono alcune delle novità maturate nell'ambito dei bonus casa con l'approvazione di un primo gruppo di emendamenti al Dl Crediti (Dl 11 del 2023). Altre modifiche arriveranno lunedì quando la Commissione Finanze tornerà a riunirsi per continuare con le votazioni degli emendamenti al decreto.

Barriere architettoniche, salva l'opzione per lo sconto in fattura e la cessione del credito

Con un emendamento approvato si riapre la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura per le spese agevolate dal bonus al 75% per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Salve le forniture se c'è l'acconto, anche se i lavori non sono iniziati

Un'importante novità riguarda i lavori di edilizia libera agevolati da bonus diversi dal Superbonus, per i quali non risultano iniziati i lavori al 16 febbraio. Si tratta di una condizione che determina - per effetto del Dl Crediti - l'impossibilità di accesso alla cessione del credito e allo sconto in fattura. Con l'emendamento approvato, però, si apre uno spiraglio e si salvano dallo stop a cessioni e sconti in fattura quelle forniture legate a lavori non ancora iniziati in data antecedente all'entrata in vigore del Dl Crediti, purché, al 16 febbraio, sia stato pagato il relativo acconto. Se l'acconto relativo al pagamento delle forniture non c'è, si apre una seconda chance: basta avere un'autocertificazione che attesti «la data della stipulazione di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori».

La data deve essere attestata «sia dal cedente o committente sia dal cessionario o prestatore mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà», resa ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445 del 2000.

Norme di interpretazione autentica, dalle varianti alle Soa

Seguono diverse norme di interpretazione autentica. Una delle quali riguarda le variazioni delle Cilas presentate per lavori agevolati. Il Dl Crediti - va ricordato - salva dallo stop alle cessioni e agli sconti in fattura i lavori con Cilas presentata entro il 16 febbraio 2023. Ora, con l'emendato approvato, si chiarisce che se viene presentato un progetto in variante che dunque integra la Cilas precedente, tale variante non determina il blocco delle opzioni di cessione o sconto in fattura. In altre parole, la variante post 16 febbraio presentata ad integrazione della prima Cilas non ha alcuna influenza sul diritto di beneficiare dei meccanismi di cessione del credito e di sconto in fattura.

Si chiarisce, inoltre, che per i bonus casa diversi dal Superbonus, la liquidazione delle spese per i lavori in base ai Sal costituisce una facoltà e non un obbligo. Inoltre, si afferma che sono comunque detraibili le spese per il rilascio dei visti di conformità non indicate nel computo metrico e nelle asseverazioni di congruità a cura dei tecnici abilitati. Dunque, ai fini della detraibilità, le spese per i visti non devono necessariamente essere riportate nelle asseverazioni di congruità e nei computi metrici.

Riguardo al sismabonus, è concessa al contribuente la possibilità di avvalersi della remissione in bonis rispetto all'obbligo di presentazione dell'asseverazione sulla classe di rischio pre e post-intervento. La remissione in bonis è uno strumento che permette al contribuente di ovviare ad un mancato adempimento formale, in modo che la dimenticanza non gli precluda l'accesso al beneficio fiscale.

I chiarimenti sfociano anche in ambito Soa. In particolare, si precisa che il limite di 516mila euro di importo lavori che fa scattare l'obbligo di qualificazione, è calcolato «avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto». Inoltre l'obbligo di qualificazione Soa per le imprese che eseguono lavori dei bonus casa non si applica alle agevolazioni per l'acquisto di unità immobiliari.

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