Nel nuovo accertamento di conformità in sanatoria il professionista può proporre interventi, anche strutturali, per rendere sicuro l'immobile o l'unità immobiliare e può prevedere anche la rimozione di opere che non possono essere sanate. Condizioni da esplicitare nella presentazione della Scia o del Permesso di costruire in sanatoria e a cui lo sportello unico può subordinare il rilascio o l'efficacia della sanatoria.
La possibilità che il professionista possa avanzare ipotesi progettuali per l'accertamento di conformità (art. 36-bis del Tu dell'Edilizia) compare nella nuova modulistica standardizzata di Scia e Permesso di costruire approvata lo scorso 27 marzo in Conferenza unificata. Dunque, nella cosiddetta sanatoria con opere il professionista può avere un ruolo attivo.
Questa possibilità è resa esplicita nella modulistica, ma si percepiva anche tra le righe delle linee di indirizzo emanate dal ministero delle Infrastrutture, che ricordava a tal proposito che lo sportello unico può condizionare il titolo: alla realizzazione, indicata d'ufficio, anche su proposta del tecnico abilitato nell'ambito della presentazione dell'istanza, degli interventi edilizi, anche strutturali, necessari per assicurare l'osservanza della normativa tecnica di settore relativa ai requisiti di sicurezza.
Si va anche a risolvere una criticità che fu riscontrata subito dopo l'approvazione del Salva-casa ed emersa in numerosi convegni che mettevano in evidenza la difficile attuazione della sanatoria condizionata in quanto i tecnici comunali difficilmente avrebbero potuto avanzare proposte (anche di tipo strutturale) sia per questioni di competenze che di conoscenza degli edifici limitata alla documentazione presentata con la pratica edilizia e sia per una questione di tempi che devono fare i conti anche con le tante pratiche da istruire e con i termini per la chiusura della sanatoria (art. 36-bis), fissati dalla legge in 45 giorni (che si allungano se si attiva il procedimento di compatibilità paesaggistica), dopodiché si forma il silenzio assenso.
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