È in vigore l'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa contro i danni da calamità naturali ed eventi catastrofali, quali alluvioni, esondazioni, frane e terremoti. Un obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2024 e poi differito dal Dl 39 del 2025 secondo scadenze differenziate per dimensione delle imprese (1° aprile per le grandi imprese, 1° ottobre 2025 per le medie imprese, 31 dicembre 2025 per le piccole e micro-imprese).
Riguardo alle attività professionali sono sorti alcuni dubbi, cui hanno risposto il ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) e anche i Consigli nazionali degli Ingegneri dei Consulenti del lavoro. Ormai è certo - come afferma anche il Mimit nelle Faq pubblicate sul proprio sito in riferimento ad una domanda riguardante le attività professionali - che «l'obbligo di stipulare la polizza anti-catastrofe discende dall'obbligo di iscrizione al registro delle imprese». E questo deriva direttamente dalle disposizioni della legge di Bilancio istitutiva della nuova prescrizione.
Dunque, il libero-professionista non è tenuto alla sottoscrizione della polizza, ma un ragionamento meritano sicuramente le Società tra professionisti (Stp) per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione in una sezione del registro delle imprese. Su questo punto si sono soffermati il Consiglio nazionale degli Ingegneri, sollecitato da numerose richieste di chiarimento, e la Fondazione studi Consulenti del Lavoro.
In entrambi i documenti si ritiene che le Stp siano soggette all'obbligo di stipula della polizza a copertura dai danni provocati da calamità naturali ed eventi catastrofali.
I beni da assicurare contro i danni - va ricordato - sono: terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali.
- La circolare del Cni
- L'approfondimento della Fondazione studi Consulenti del Lavoro
- Le Faq del Mimit
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