Direzione lavori, il ministero rivede il parere: per la revisione prezzi va corrisposto un onorario aggiuntivo

Il Cni ottiene la revisione di un vecchio parere del Mit che aveva suscitato allarme tra i professionisti dell'area tecnica

di Mariagrazia Barletta

Se l'incarico di direttore dei lavori non è svolto dal personale della stazione appaltante, ma è affidato a professionisti esterni, le attività di adeguamento-compensazione del prezzo contrattuale nei confronti dell'appaltatore devono adeguatamente essere remunerate, facendo riferimento al Dm Parametri. Questo in ossequio alla legge sull'equo compenso - secondo cui l'onorario corrisposto al professionista deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto - e al comunicato del presidente dell'Anac secondo cui a qualunque variazione della prestazione originaria richiesta dal bando, tale da richiedere un lavoro aggiuntivo, deve corrispondere una remunerazione autonoma.

A dirlo è la direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici del ministero delle Infrastrutture in risposta ad una missiva ricevuta dal Consiglio nazionale degli ingegneri che chiedeva il ritiro e il riesame del parere 3520 del 2025 reso dal servizio di supporto giuridico del Mit. Tale parere aveva suscitato l'allarme tra gli operatori e i professionisti del settore. Nel 2025, alla domanda di chiarimento di una stazione appaltante che chiedeva delucidazioni «in merito alla possibilità di riconoscere l'onorario alla Dl per attività di contabilizzazione in seguito alla richiesta dell'impresa appaltatrice di adeguamento prezzi del Sal emesso», il Mit rispondeva sinteticamente che: «Le attività di revisione/adeguamento/compensazione del prezzo contrattuale nei confronti dell'appaltatore rientrano tra le funzioni del Dl, senza necessità di compensi aggiuntivi».

Lo stesso ministero ora nella risposta al Cni cambia versione e limita quella risposta al solo caso in cui la direzione lavori venga svolta dal personale della stazione appaltante. Il parere 3520 - scrive il Mit - «affronta la questione dell'incidenza dell'attività di revisione dei prezzi sul compenso del direttore dei lavori, con riferimento alle attività espletate dal personale della stazione appaltante ai sensi della disciplina degli incentivi per funzioni tecniche dettata dall'art. 45 del Codice dei contratti pubblici di cui al Dlgs n.36/2023 e dall'allegato I.10 al medesimo Codice».

Il Mit chiarisce anche che le funzioni tecniche remunerabili svolte dal personale delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti sono quelle tassativamente elencate nell'Allegato I.10 al Codice. L'elenco delle attività in esso riportate «deve ritenersi tassativo, in quanto gli incentivi costituiscono un'eccezione al principio generale di onnicomprensività del trattamento economico e, pertanto, possono essere riconosciuti esclusivamente per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge».

«Le attività del direttore dei lavori incentivabili ai sensi dell'Allegato I.10 - prosegue la nota del Mit - sono individuate nel dettaglio dall'art.1 all'allegato II.14, ai sensi del quale il direttore dei lavori è responsabile del rilascio degli Stati di avanzamento lavori (Sal), del controllo della spesa e della registrazione delle lavorazioni eseguite, in conformità al principio della progressione contabile costante. Pertanto, la contabilizzazione conseguente all'adeguamento dei prezzi, costituendo parte integrante delle ordinarie funzioni del direttore dei lavori, risulta già remunerata mediante l'incentivo riconosciuto e non può configurarsi come attività supplementare».

Questo, appunto, vale per il personale della stazione appaltante. Diverso è invece il caso in cui l'incarico della direzione dei lavori è affidato ad un professionista esterno. «In tale ipotesi - scrive il Mit -, trova applicazione la distinta disciplina di cui all'art. 41 del Codice dei contratti pubblici, e, in particolare, per quanto concerne il calcolo dei compensi, quella recata dai commi 15, 15-bis, 15-ter e 15-quater del medesimo articolo - richiamati dall'art.8, comma 2 del citato decreto - nonché dall'Allegato I.13 al Codice. In base a tale disciplina, i compensi professionali devono essere determinati applicando i parametri definiti dal Dm della Giustizia 17 giugno 2016, le cui tabelle sono richiamate nell'Allegato I.13 al Codice». 

Il parere (rettificato) riprende poi i princìpi della legge sull'equo compenso e il comunicato del presidente dell'Anac dell'8 novembre 2022, nel quale si afferma che «qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale» e che «la circostanza che, nell'appalto a corpo, il corrispettivo sia fisso e invariabile, non esclude, quindi, che le prestazioni introdotte in variazione dell'originaria prestazione debbano essere, comunque, oggetto di autonomo apprezzamento, con conseguente erogazione del corrispettivo».

La circolare del Cni
La risposta del Mit 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: