Concorsi pubblici, se le domande dell'orale non sono estratte a sorte la procedura è illegittima

Nelle prove concorsuali della pubblica amministrazione le domande da sottoporre ai candidati durante l'orale devono essere sorteggiate al fine di assicurare il rispetto dei princìpi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento dei candidati. L'inosservanza di tale regola determina l'illegittimità della procedura, indipendentemente da qualunque riscontro sulla correttezza delle intenzioni della Commissione.

Lo ricorda il Consiglio di Stato con la sentenza 4308 del 2026, con cui esamina il caso di una candidata al concorso per l'assunzione di 10 posti di agente di polizia municipale presso un comune molisano.

Il riferimento normativo è l'art.12 del Dpr 487 del 1994 secondo cui le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, devono stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, formalizzandoli nei relativi verbali; inoltre, i quesiti delle prove orali devono essere determinati immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale e proposti ai candidati tramite estrazione a sorte.

Nel caso esaminato - si legge nella pronuncia - emerge dai fatti che non vi è stato il sorteggio a sorte delle domande, ma, come illustrato nel verbale n. 2, la Commissione ha previsto che i candidati fossero esaminati in ordine alfabetico, che il primo giorno della prova orale sarebbero state predisposte 65 buste contenenti all'interno tre quesiti, riguardanti tre distinti argomenti oggetto del bando di concorso, e che ciascuno candidato avrebbe scelto una busta.

Orbene, il Collegio ritiene che il mancato sorteggio tra le domande preparate dalla Commissione abbia determinato la violazione l'art. 12 cit., contrastando con i principi di trasparenza amministrativa, imparzialità e parità di trattamento dei candidati,  alla base dello svolgimento delle procedure concorsuali intese in senso ampio, atteso che tutti candidati devono essere posti, il più possibile, in una situazione di uguale difficoltà di superamento della prova.

Il sistema adottato dalla Commissione - conclude il Consiglio di Stato - è diverso da quello previsto dall'art. 12 cit., che dispone l'estrazione a sorte delle domande, e non la scelta delle buste, numerate da 1 a 65, contenenti le domande.

La giurisprudenza amministrativa ha, in più occasioni, osservato - viene ricordato nella sentenza - che l'estrazione a sorte delle domande persegue la finalità di evitare il rischio che i quesiti da sottoporre ai candidati possano essere portati a conoscenza di alcuni prima dell'espletamento della prova, con violazione del principio della par condicio.

Nel caso in esame - secondo i giudici -, diversamente da quanto sostenuto dal Collegio di prima istanza, è del tutto mancata l'indispensabile trasparenza nell'espletamento delle prove orali, tenuto conto che ai candidati è stato consentito scegliere una busta numerata, contenente i quesiti della prova orale, e non l'estrazione a sorte delle domande, come stabilito dall'art. 12 del Dpr. 487 del 1994.

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