Bandi di gara, il chiarimento non può modificare il requisito di partecipazione

I chiarimenti della stazione appaltante relativi al bando di gara possono fornire un'interpretazione autentica di una clausola al fine di chiarire in modo inequivocabile un requisito partecipativo, ma non possono incidere sull'essenza stessa del requisito, altrimenti finirebbero per dar vita ad una modifica non consentita che andrebbe in contrasto con il principio della par condicio e lederebbe il principio di buona fede e legittimo affidamento riposto dai concorrenti sulla lex specialis di gara.

Lo afferma l'Anac nel parere di precontenzioso, delibera n. 270 del 2026, che ha preso in esame la procedura aperta telematica per l'affidamento del servizio di portierato da attuarsi presso le sedi svolta dal Comune di Maddaloni, in provincia di Caserta. 

«Dagli atti e documenti di gara - fa sapere l'Anac -, è emerso che esiste una differenza tra il requisito speciale di partecipazione relativo alla capacità tecnica e professionale descritto nel disciplinare di gara, che appare chiaro e non contraddittorio, e quello risultante dai chiarimenti forniti dalla stazione appaltante dopo la pubblicazione del bando di gara».

Il disciplinare prevedeva, infatti, il requisito di aver svolto almeno un servizio analogo a quello della procedura, nell'ultimo triennio, in favore di enti locali con popolazione superiore ai 30.000 abitanti; mentre la stazione appaltante nei chiarimenti ha modificato, ampliandola, la durata utile per la comprova del requisito, portandola da tre a dieci anni, e ha aggiunto al requisito dimensionale della popolazione superiore ai 30.000 abitanti (dell'ente locale), il nuovo requisito dimensionale relativo al fatturato, prevedendo che «l'importo complessivo di uno o più servizi analoghi deve essere pari o superiore all'importo della concessione». Ciò scrive Anac, «costituisce integrazione e rettifica della lex specialis di gara, che per giurisprudenza non sono ammissibili, non potendo essi avere alcun contenuto provvedimentale ma solo, al massimo, chiarificatore».

La duplice modifica operata dalla stazione appaltante del requisito di partecipazione potenzialmente modifica la platea dei concorrenti. Pertanto, la stazione appaltante deve procedere ora alla formale modifica del disciplinare e alla sua pubblicazione nelle stesse forme di pubblicazione del bando e alla riapertura dei termini di presentazione delle offerte, per consentire la partecipazione a tutti gli operatori in possesso dei requisiti di partecipazione.

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