IVA per cassa. Firmato il decreto attuativo

Il Ministro delle Finanze ha firmato il decreto attuativo che rende finalmente operativa la possibilità, anche ai professionisti e alle piccole imprese, di pagare l'IVA a seguito dell'avvenuto pagamento della fattura.

Il decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.96 del 27 Aprile 2009
Pagamento dell'imposta sul valore aggiunto al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo (GU n.96 del 27-4-2009)

L'entrata in vigore della norma contenuta nel Decreto Anti Crisi varato dal Governo alla fine dello scorso anno [art. 7 del DL 185/2008, convertito dalla Legge 2/2009], era stata condizionata al parere favorevole dell'Unione Europea. Con una nota del 16 marzo, la Commissione Europea ha informato il Governo che già la direttiva 2006/112/CE consentiva all'Italia di estendere gli effetti dell'Iva per cassa.

Riassumiamo brevemente le principali condizioni e disposizioni necessarie per applicare questa disposizione.

Il volume di affari non deve superare i 200.000 euro all'anno.
Possono usufruire dell'agevolazione quei "[...] soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a duecentomila euro".

La fattura emessa dovrà recare un'annotazione specifica:
ad esempio "Si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n.2". Alle fatture emesse senza questa dicitura, non si può applicare questa disposizione. Va da sé, che l'esigibilità differita è facoltativa.

La fattura diventa detraibile quando viene pagata
dal punto di vista del committente, si può detrarre l'IVA di quella fattura solo al momento in cui viene pagata. "il diritto alla detrazione dell'imposta relativa
ai beni e servizi acquistati [...] sorge nel momento in cui l'imposta diviene
esigibile"
.

Il provvedimento non è retroattivo:
"Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale",  cioè dal 27 Aprile 2009.

L'IVA va comunque pagata trascorso un anno dalla fattura:
"l'imposta diviene esigibile dopo il decorso del termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima dello spirare di detto termine, sia state assoggettato a procedure concorsuali o esecutive"
. Fanno eccezione i casi in cui il committente abbia dichiarato fallimento.

In caso di pagamenti parziali: l'IVA è dovuta in proporzione a quanto incassato.

La norma non si applica alle fatture emesse nei confronti di privati:
si limita infatti a "tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese in favore di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione". Esclusi anche quei soggetti IVA che acquistano beni e servizi non nell'esercizio d'impresa, ma per uso privato.
Vedi al riguardo l'art. 6.8 della Circolare 8/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate

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