Fresato d’asfalto: è sottoprodotto

Con la sentenza n. 4151 del 6 agosto 2013 il Consiglio di Stato ha affermato una serie di importanti principi in materia ambientale ed urbanistica.

In particolare il Consiglio di Stato, nell’ambito di una controversia relativa all’insediamento di un impianto di produzione di calcestruzzi, ha ritenuto che:

  • il fresato d’asfalto riveste i requisiti indicati dall’art. 184 bis del D.Lgs. 152/2006 e può essere qualificato come sottoprodotto anziché rifiuto speciale (Codice CER 17 03 02);

 
La classificazione dei sottoprodotti rappresenta infatti una novità rispetto a quella anteriore contenuta nel  CER che di conseguenza acquista valore non vincolante, potendo alcune sostanze già classificate come rifiuti essere ora riconosciute quali sottoprodotti.
 
Il fresato d’asfalto poi si inserisce nel processo produttivo dell’impianto, viene rimosso con la certezza di essere integralmente riutilizzato, non viene sottoposto ad alcun processo di trasformazione, viene riutilizzato in tempi ravvicinati (quotidianamente) rispetto al prelievo e senza particolari operazioni di stoccaggio, non pone il problema di doversene disfare essendo esso sempre riutilizzabile e riutilizzato.
 

  • nell’ambito della procedura semplificata di variante del piano urbanistico generale per l’insediamento di impianti produttivi ai sensi dell’art. 5 del Dpr 447/1998 (ora art. 8 Dpr 160/2010), il comune, qualora decida di opporsi alla realizzazione dell’impianto non rispettando la decisione favorevole della conferenza di servizi, deve fornire una puntuale motivazione delle sue scelte urbanistiche in considerazione delle particolari situazioni di affidamento generate nei privati interessati.

 
In sostanza, il comune non può dare il proprio parere favorevole nell’ambito della conferenza di servizi e successivamente negare la variazione dello strumento urbanistico fondando il diniego esclusivamente su motivazioni non puntuali e di carattere non urbanistico (nella fattispecie su motivazioni di tipo paesaggistico-ambientali).

  • la valutazione favorevole compiuta in sede di VAS non può successivamente essere rimessa in discussione per i profili attinenti alla compatibilità del piano con l’ambiente.

 
La VAS è lo strumento volto a garantire gli effetti sull’ambiente dei piani e dei programmi così da anticipare la valutazione della compatibilità ambientale ad un momento anteriore alla loro elaborazione ed adozione.
 
In allegato la sentenza del Consiglio di Stato, 6 agosto 2013, n. 4151

pubblicato in data: 13/09/2013