Offerta economica e funzione del sigillo a ceralacca sulla busta contenente l’offerta

Al riguardo si ricorda che il bando di gara prevedeva espressamente che i plichi dovessero essere sigillati con ceralacca pressata a caldo col timbro dell’impresa, a pena di esclusione per mancanza di chiusura e sigillo.

In punto di fatto dagli atti versati dall’Amministrazione si evince che su alcuni dei ( molti) sigilli apposti sulle buste provenienti dall’aggiudicataria il timbro dell’impresa fosse regolarmente impresso ma non compiutamente leggibile.

Ciò premesso si osserva che l’apposizione dei sigilli, richiesta dal bando, non adempie in realtà alla funzione di garantire la provenienza dell’offerta, in quanto nel caso all’esame tale scopo è assicurato da ulteriori cautele, e cioè dalla controfirma sui lembi di chiusura dei plichi e dalla apposizione delle etichette identificative.

La funzione del sigillo è dunque quella di evitare abusive manomissioni delle buste con eventuali indebite sostituzioni del contenuto originario.

In tale contesto, a giudizio del Collegio, la non completa leggibilità delle impronte impresse dall’impresa su alcune delle chiusure mediante ceralacca non configura un inadempimento essenziale rispetto alla clausola del bando, essendo sostanzialmente indiscussa ( sia per la presenza sulle buste di altri sigilli debitamente impressi sia per l’assenza di ogni contestazione al riguardo) la perfetta integrità dei plichi in questione.

In tale concreta situazione, in cui la clausola del bando risultava dunque suscettibile di varia interpretazione, una applicazione restrittiva o formalistica della prescrizione non corrispondeva, a ben vedere, nè ad un interesse dell’Amministrazione nè a criteri di tutela della parità tra i concorrenti.

Pertanto, del tutto ragionevolmente l’Amministrazione ha ritenuto che il principio di tassatività delle cause di esclusione potesse – nello specifico caso all’esame, in cui come si è detto residuavano spazi interpretativi – recedere a fronte del criterio generale che impone alle stazioni appaltanti di favorire la più ampia partecipazione possibile alle procedure di evidenza pubblica, come mezzo per pervenire alla selezione dell’offerta migliore e più affidabile.

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 11 maggio 2007 n. 2324
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pubblicato in data: 03/09/2007

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