Regione Lombardia – Approvate le disposizioni per migliorare l’efficienza energetica degli edifici

In cooperazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, il provvedimento "Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia" propone soluzioni, comportamenti e metodi che possano permettere di fare un ulteriore salto di qualità verso un’edilizia a basso consumo di energia.

La concertazione con i diversi portatori d’interesse (p.e. Enti pubblici, progettisti, Associazioni di categoria, Ordini e Collegi Professionali, Associazioni di costruttori ecc.) ha rappresentato una tappa obbligata per poter definire le disposizioni contenute nel provvedimento regionale.

Dopo aver valutato secondo criteri di oggettività i diversi suggerimenti posti dai diversi portatori d’interesse coinvolti, al fine di promuovere una migliore efficienza energetica nel settore civile in Lombardia, sono state previste misure più restrittive rispetto a quelle imposte a livello nazionale, senza per questo rinunciare a salvaguardare gli aspetti economici, di vivibilità e di salvaguardia degli elementi di tipicità costruttiva.

Ambito di applicazione
Gli elementi più rilevanti contenuti nel provvedimento regionale, coerentemente con quanto previsto dal DLgs 192/05 e s.m.i., riguardano:
a) la progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
b) le opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti;
c) la certificazione energetica degli edifici.

Per quanto concerne i requisiti di prestazione energetica degli edifici, rispetto a quanto previsto dai dispositivi nazionali, Regione Lombardia applica, a partire dal 1° gennaio 2008, i limiti previsti sul territorio nazionale con decorrenza 1° gennaio 2010, anticipando virtuosamente la normativa nazionale e promovendo concretamente sul territorio il risparmio energetico.

A seconda del tipo di intervento, tali limiti saranno o di tipo prestazionale, ossia collegati alla capacità del sistema edificio-impianto di richiedere un fabbisogno energetico contenuto, o di carattere prescrittivo, per i soli componenti opachi e trasparenti, legati all’utilizzo dei materiali in grado di garantire la migliore efficienza.

Il rispetto dei requisiti di prestazione energetica degli edifici si applica nel caso di:

  • nuova costruzione;
  • demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione;
  • ristrutturazione edilizia;
  • ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente.
Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia
Vedi (in formato .PDF)

pubblicato in data: 09/07/2007

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