{"id":1056,"date":"2013-04-15T21:34:47","date_gmt":"2013-04-15T19:34:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/avvisi-e-bandi-di-gara-disciplina-delle-modalita-di-pubblicazione-di-sui-quotidiani\/"},"modified":"2013-04-15T21:34:47","modified_gmt":"2013-04-15T19:34:47","slug":"avvisi-e-bandi-di-gara-disciplina-delle-modalita-di-pubblicazione-di-sui-quotidiani","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/avvisi-e-bandi-di-gara-disciplina-delle-modalita-di-pubblicazione-di-sui-quotidiani\/","title":{"rendered":"Avvisi e bandi di gara: disciplina delle modalit\u00e0 di pubblicazione di sui quotidiani"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Adottato dall&#8217;Autorit&agrave; per la vigilanza sui&nbsp;contratti pubblici un atto di segnalazione sulla disciplina delle modalit&agrave; di pubblicazione di avvisi e bandi di gara con il quale auspica un intervento normativo al fine di coordinare le diverse disposizioni intervenute.<\/p>\r\n<p>In materia, infatti, si sono succeduti diversi interventi normativi che hanno posto in dubbio la perdurante sussistenza dell&#8217;obbligo di pubblicazione di avvisi e bandi per estratto sui quotidiani, cos&igrave; come previsto dall&#8217;art. 66, comma 7 del Codice dei contratti.<\/p>\r\n<p>La segnalazione si &egrave; resa necessaria in considerazione del fatto che l&#8217;applicazione delle norme sulla pubblicit&agrave; di avvisi e bandi per l&#8217;affidamento dei contratti pubblici &egrave; materia che reca con s&eacute; importanti implicazioni sulla regolarit&agrave; delle procedure di gara.<\/p>\r\n<p><br \/>L&#8217;Avcp ritiene, dunque, auspicabile un intervento normativo che coordini le diverse disposizioni intervenute, in linea con le misure di modernizzazione, semplificazione e digitalizzazione dell&#8217;attivit&agrave; amministrativa, introdotte con i recenti interventi normativi, in tema di spending review e di sviluppo.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><br \/><strong>SEGNALAZIONE AI SENSI&nbsp; DELL&#8217;ART. 6, COMMA 7, LETTERA F), DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.&nbsp; 163&nbsp;<br \/>ATTO DI SEGNALAZIONE&nbsp; N. 1 DEL 27 MARZO 2013<br \/>&#8220;PUBBLICAZIONE&nbsp; CARTACEA DEGLI AVVISI E DEI BANDI EX ART. 66, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DEL&nbsp; CODICE&#8221;<\/strong><\/p>\r\n<p><br \/><strong>PREMESSA&nbsp;&nbsp;<br \/><\/strong>Il presente atto di segnalazione,&nbsp; adottato ai sensi dell&#8217;art. 6, comma 7, lettera f), del d.lgs. 12 aprile 2006,&nbsp; n. 163 e s.m.i. (nel seguito, Codice), ha ad oggetto la disamina delle modalit&agrave;&nbsp; di pubblicazione di avvisi e bandi di gara a&nbsp; seguito di alcuni recenti interventi normativi che hanno posto in dubbio la&nbsp; perdurante sussistenza dell&#8217;obbligo di pubblicazione per estratto sui quotidiani.<br \/>La disposizione di riferimento in&nbsp; materia di pubblicazione di atti di gara &egrave;, come noto, l&#8217;art. 66 del Codice,&nbsp; che disciplina nel dettaglio le modalit&agrave; di pubblicazione di bandi di gara ed&nbsp; avvisi e ne individua, altres&igrave;, le tempistiche e gli effetti giuridici. L&#8217;art. 66 prescrive, al comma 7, che la&nbsp; pubblicazione degli avvisi e dei bandi avvenga &laquo;per estratto su almeno due dei&nbsp; principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore&nbsp; diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti&raquo;. Parimenti, per i&nbsp; contratti di lavori pubblici sotto&nbsp; soglia, l&#8217;art. 122, comma 5, prevede che l&#8217;avviso sui risultati della&nbsp; procedura di affidamento ed i bandi relativi a contratti di importo pari o&nbsp; superiore a cinquecentomila euro siano pubblicati &laquo;per estratto, a scelta della&nbsp; stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione&nbsp; nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo&nbsp; ove si eseguono i lavori&raquo;.<\/p>\r\n<p>Vale,&nbsp; altres&igrave;, rilevare che, ai sensi del citato art. 66, comma 8, del Codice, gli&nbsp; effetti giuridici che l&#8217;ordinamento connette alla pubblicit&agrave; in ambito&nbsp; nazionale decorrono dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della&nbsp; Repubblica italiana. A sua volta, l&#8217;art. 101 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207&nbsp; (nel seguito, Regolamento) definisce la nozione di quotidiani a diffusione&nbsp; nazionale e locale.<br \/>La materia, a partire dal 2009, &egrave;&nbsp; stata oggetto di numerose modifiche normative.<\/p>\r\n<p>Pi&ugrave; in&nbsp; particolare, l&#8217;art. 32 della l. 18 giugno 2009, n. 69 (rubricato &#8220;Eliminazione&nbsp; degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea&#8221;)(1) ha&nbsp; disposto che, a far data dal 1&deg; gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di&nbsp; atti e provvedimenti amministrativi &laquo;aventi effetto di pubblicit&agrave; legale si&nbsp; intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte&nbsp; delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati (&hellip;)&raquo;.&nbsp;<\/p>\r\n<p>Il comma 2 del medesimo art. 32 ha previsto&nbsp; che, dalla data del 1&ordm; gennaio 2010, &laquo;al fine di promuovere il progressivo&nbsp; superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli&nbsp; enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti&nbsp; concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre&nbsp; all&#8217;adempimento di tale obbligo con le stesse modalit&agrave; previste dalla&nbsp; legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi&nbsp; compreso il richiamo all&#8217;indirizzo elettronico, provvedono altres&igrave; alla&nbsp; pubblicazione nei siti informatici, secondo modalit&agrave; stabilite con decreto del&nbsp; Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica&nbsp; amministrazione e l&#8217;innovazione &raquo;.(2)<\/p>\r\n<p>Il&nbsp; successivo comma 5 dell&#8217;art. 32 ha stabilito che &laquo;a decorrere dal 1&ordm; gennaio&nbsp; 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1&ordm; gennaio 2013, le pubblicazioni&nbsp; effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicit&agrave; legale, ferma&nbsp; restando la possibilit&agrave; per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via&nbsp; integrativa, di effettuare la pubblicit&agrave; sui quotidiani a scopo di maggiore&nbsp; diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio&raquo; (3)&nbsp; .<\/p>\r\n<p>In&nbsp; seguito, il legislatore &egrave; intervenuto nuovamente con la l. 6 novembre 2012, n.&nbsp; 190 (cd. legge anticorruzione), che contiene disposizioni atte a favorire una&nbsp; maggiore trasparenza dell&#8217;attivit&agrave; amministrativa, individuata come livello&nbsp; essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi&nbsp; dell&#8217;art.117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.<\/p>\r\n<p>Nel&nbsp; dettaglio, i commi 15 e 16 dell&#8217;art. 1 della citata l. n. 190\/2012 introducono&nbsp; obblighi di pubblicit&agrave; sui siti delle pubbliche amministrazioni concernenti,&nbsp; inter alia, taluni procedimenti amministrativi, inclusi quelli di&nbsp; &laquo;autorizzazione o concessione&raquo; (art. 1, comma 16, lett. a) e di &laquo;scelta del&nbsp; contraente per l&#8217;affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con&nbsp; riferimento alla modalit&agrave; di selezione prescelta ai sensi del codice dei&nbsp; contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto&nbsp; legislativo 12 aprile 2006, n. 163&raquo; (art. 1, comma 16, lett. b).<\/p>\r\n<p>Il successivo&nbsp; comma 31, nel rinviare ad uno o pi&ugrave; decreti del Ministro per la pubblica&nbsp; amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle&nbsp; infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la&nbsp; Conferenza unificata, l&#8217;individuazione delle informazioni rilevanti ai fini&nbsp; dell&#8217;applicazione dei richiamati commi 15 e 16 e delle relative modalit&agrave; di&nbsp; pubblicazione, espressamente soggiunge che &laquo;restano ferme le disposizioni in&nbsp; materia di pubblicit&agrave; previste dal codice di cui al decreto&nbsp; legislativo 12 aprile 2006, n. 163&raquo;.<\/p>\r\n<p>In&nbsp; merito incide, infine, il disposto dell&#8217;art. 34, comma 35, del d.l. 18 ottobre&nbsp; 2012, n. 179 (&#8220;Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese&#8221;, cd. decreto sviluppo bis), come modificato in sede di&nbsp; conversione dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo cui &laquo;a partire dai bandi&nbsp; e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1&deg; gennaio 2013, le spese per la&nbsp; pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell&#8217;articolo 66 e al&nbsp; secondo periodo del comma 5 dell&#8217;articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile&nbsp; 2006, n. 163, sono rimborsate alla stazione appaltante dall&#8217;aggiudicatario&nbsp; entro il termine di sessanta giorni dall&#8217;aggiudicazione&raquo;.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>1. ORIENTAMENTI&nbsp; INTERPRETATIVI&nbsp;&nbsp;<br \/><\/strong>In&nbsp; relazione al complesso di disposizioni succintamente illustrate sono&nbsp; astrattamente prospettabili due differenti tesi. Secondo una prima opzione&nbsp; interpretativa, la clausola di salvezza&nbsp;&nbsp; delle disposizioni del Codice contenuta nel citato art. 1, comma 31,&nbsp; della l. n. 190\/2012 (4) ed il richiamo al comma 7 dell&#8217;articolo 66 e al comma 5 dell&#8217;art. 122 del&nbsp; Codice, operato dall&#8217;art. 34, comma 35, del d.l.&nbsp; n. 179\/2012, sarebbero espressivi di una voluntas legis abrogativa&nbsp; dell&#8217;art. 32, comma 5, con conseguente piena reviviscenza delle disposizioni in&nbsp; tema di obbligatoria pubblicazione sui giornali degli estratti di bandi e&nbsp; avvisi di gara sancita dai richiamati articoli.<\/p>\r\n<p>In&nbsp; senso contrario, si osserva che l&#8217;antinomia tra l&#8217;art. 66, comma 7 del Codice&nbsp; ed il pi&ugrave; volte richiamato art. 32 andrebbe risolta facendo applicazione degli&nbsp; ordinari canoni ermeneutici in tema di successione delle leggi nel tempo,&nbsp; con conseguente abrogazione implicita della disposizione anteriore da parte&nbsp; della legge speciale successiva (cfr. art. 15, disposizioni sulla legge in&nbsp; generale).&nbsp; Conseguentemente, l&#8217;art. 32,&nbsp; comma 5, della l. n. 69\/2009,&nbsp; sarebbe&nbsp; valso a rendere meramente integrativa la pubblicit&agrave; sui quotidiani di bandi ed&nbsp; avvisi a decorrere dal 1&deg; gennaio 2013. Una tale interpretazione sarebbe,&nbsp; inoltre, coerente con la ratio sottesa alla norma, tesa al progressivo&nbsp; superamento della pubblicazione in forma cartacea degli atti e dei&nbsp; provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica.<\/p>\r\n<p><br \/>In&nbsp; effetti, dalla lettura congiunta delle norme in esame, non sembrano emergere&nbsp; profili di incompatibilit&agrave; logico-giuridica tra la facoltativit&agrave; della&nbsp; pubblicazione sui quotidiani, da un lato, e le successive disposizioni della&nbsp; legge anticorruzione ed in tema di spese di pubblicazione, dall&#8217;altro.<\/p>\r\n<p><br \/>Ci&ograve; in&nbsp; quanto la l. n. 190\/2012 non effettua alcun riferimento esplicito alla&nbsp; pubblicazione sui quotidiani, limitandosi dunque a fare salva la&nbsp; disciplina generale sulla pubblicazione dei bandi e degli avvisi dettata dal&nbsp; Codice; parimenti, potrebbe sostenersi che l&#8217;obbligo per l&#8217;aggiudicatario di&nbsp; rimborsare alla stazione appaltante le spese sostenute per la pubblicazione sui&nbsp; quotidiani operi esclusivamente nel caso in cui la stazione appaltante abbia&nbsp; scelto di ricorrere a detta forma di pubblicit&agrave; in via integrativa, al fine di&nbsp; assicurare una maggiore diffusione della notizia dell&#8217;avvio e della conclusione&nbsp; della procedura di gara.<\/p>\r\n<p>Al riguardo, occorre, altres&igrave;, sottolineare che, nel&nbsp; caso di contratti complessi, eventualmente articolati in pi&ugrave; lotti, che&nbsp; richiedano la pubblicazione di una pluralit&agrave; di elementi, la stessa,&nbsp; quand&#8217;anche per estratto sui quotidiani, comporta una spesa di non modesta&nbsp; entit&agrave;, soprattutto se comparata con i costi di pubblicazione in GURI.<\/p>\r\n<p>Inoltre,&nbsp; non pu&ograve; non considerarsi che la previsione normativa che pone a carico&nbsp; dell&#8217;aggiudicatario le spese di pubblicazione, soprattutto avuto riguardo ad&nbsp; appalti di importo non particolarmente rilevante, potrebbe influire anche sui&nbsp; ribassi d&#8217;asta offerti in gara da parte dei concorrenti, in quanto tutti possibili&nbsp; aggiudicatari e, quindi, potenzialmente tenuti al rimborso delle spese in caso&nbsp; di effettiva aggiudicazione.<\/p>\r\n<p><br \/>In relazione a quanto precede, non&nbsp; assume valore dirimente la clausola di resistenza disposta dall&#8217;art. 255 del&nbsp; Codice, secondo cui &laquo;ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle&nbsp; materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica,&nbsp; integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso&nbsp; contenute&raquo;.<\/p>\r\n<p>Come osservato dall&#8217;Autorit&agrave; (cfr. determinazione n. 4 del 29 marzo&nbsp; 2007), infatti, sia la dottrina che la giurisprudenza costituzionale (cfr.&nbsp; Corte Cost. sentenza 13 gennaio 1972, n. 4) hanno precisato che il fatto stesso&nbsp; che tali clausole di resistenza siano disposte da fonti subordinate alla&nbsp; Costituzione porta ad escludere che le norme cui si riferiscono possano&nbsp; resistere agli effetti abrogativi determinati da leggi incompatibili.<\/p>\r\n<p>La&nbsp; giurisprudenza amministrativa, inoltre,&nbsp;&nbsp; ha avuto modo di osservare in merito che &laquo;per considerare esplicita una&nbsp; norma abrogante non &egrave; indispensabile che essa individui la norma abrogata&nbsp; menzionandone la data e gli estremi numerici, essendo sufficiente la chiara&nbsp; indicazione del contenuto della norma abrogata&raquo; (cfr. TAR Umbria 31 gennaio 2008,&nbsp; n. 46).<\/p>\r\n<p><br \/><strong>2. L&#8217;OPPORTUNIT&Agrave; DI UN&nbsp; CHIARIMENTO NORMATIVO&nbsp;<br \/><\/strong>L&#8217;applicazione&nbsp; delle norme in materia di pubblicit&agrave; di avvisi e bandi per l&#8217;affidamento dei&nbsp; contratti pubblici di lavori, servizi e forniture &egrave; materia che reca con s&eacute;&nbsp; importanti implicazioni sulla regolarit&agrave; delle procedure di gara. La&nbsp; frammentariet&agrave; e la mancanza di chiarezza del quadro normativo esposto possono essere&nbsp; all&#8217;origine di un ingente contenzioso amministrativo, soprattutto in&nbsp; considerazione dell&#8217;obbligo di rimborso delle spese di pubblicazione introdotto&nbsp; ex lege a carico dell&#8217;aggiudicatario.<\/p>\r\n<p><br \/>Alla&nbsp; luce delle osservazioni sin qui svolte, l&#8217;Autorit&agrave; ritiene auspicabile un&nbsp; intervento normativo , atto a coordinare le diverse disposizioni succedutesi&nbsp; nel tempo, in linea con le misure di modernizzazione, semplificazione e&nbsp; digitalizzazione dell&#8217;attivit&agrave; amministrativa, introdotte con i recenti&nbsp; interventi normativi, in tema di spending review e di sviluppo.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>Note<br \/><\/strong>&nbsp;<br \/>(1.) Nel testo modificato dall&#8217;art.&nbsp; 9, comma 6-bis, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,&nbsp; dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221.&nbsp;<\/p>\r\n<p>(2.) In attuazione della presente&nbsp; disposizione, &egrave; stato emanato il d.P.C.M. 26 aprile 2011, &#8220;Pubblicazione nei&nbsp; siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza&nbsp; pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell&#8217;articolo 32 della legge 18 giugno&nbsp; 2009, n. 69&#8221;.&nbsp;<\/p>\r\n<p>(3.) Nel testo modificato dall&#8217;art.&nbsp; 2, comma 5, d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla&nbsp; l. 26 febbraio 2010, n. 25.&nbsp;<\/p>\r\n<p>(4.) Di analogo tenore &egrave; l&#8217;art. 37,&nbsp; comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato in attuazione dell&#8217;art. 1, comma 35, della l. n. 190\/2012, secondo cui &laquo;fermi&nbsp; restando gli altri obblighi di pubblicit&agrave; legale e, in particolare, quelli&nbsp; previsti dall&#8217;articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190,&nbsp; ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto&nbsp; legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, in particolare, dagli articoli 63, 65,&nbsp; 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per&nbsp; l&#8217;affidamento e l&#8217;esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.&nbsp; Le pubbliche amministrazioni sono tenute altres&igrave; a pubblicare, nell&#8217;ipotesi di&nbsp; cui all&#8217;articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,&nbsp; la delibera a contrarre&raquo;.<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\" target=\"_blank\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\" target=\"_blank\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\" target=\"_blank\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Atto di segnalazione sulla disciplina delle modalit\u00e0 di pubblicazione di avvisi e bandi di gara con il quale auspica un intervento normativo al fine di coordinare le diverse disposizioni in<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1056","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1056","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1056"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1056\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1056"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1056"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1056"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}