{"id":1072,"date":"2013-05-18T15:19:44","date_gmt":"2013-05-18T13:19:44","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/?p=1072"},"modified":"2013-05-20T13:10:33","modified_gmt":"2013-05-20T11:10:33","slug":"reti-di-impresa-prime-indicazioni-per-la-partecipazione-alle-gare-pubbliche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/reti-di-impresa-prime-indicazioni-per-la-partecipazione-alle-gare-pubbliche\/","title":{"rendered":"Reti di impresa: Prime indicazioni per la partecipazione alle gare pubbliche"},"content":{"rendered":"<p>Arrivano dall\u2019Avcp le prime indicazioni sulle modalit\u00e0 con cui le cos\u00ec dette \u2018reti di impresa\u2019 possono partecipare alle gare di appalti pubblici.<\/p>\r\n<p>Le indicazioni, contenute nella Determinazione n. 3 del 2013 si sono rese necessarie a seguito di recenti modifiche normative (d.l. 18 ottobre, 2012, n. 179 (\u201cUlteriori misure urgenti per la crescita del Paese\u201d), peraltro auspicate dall\u2019Avcp con un atto di segnalazione a Governo e Parlamento nel settembre scorso, ed a seguito di una consultazione on line con gli operatori del mercato e le amministrazioni pubbliche coinvolte.<\/p>\r\n<p><strong>DETERMINAZIONE\u00a0 N. 3 DEL 23 APRILE 2013<br \/> PARTECIPAZIONE DELLE RETI DI\u00a0 IMPRESA ALLE PROCEDURE DI GARA PER L\u2019AGGIUDICAZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI AI\u00a0 SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 37 DEL DLGS 12 APRILE 2006, N. 163 <br \/> \u00a0<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>1. LE\u00a0 RAGIONI DELL\u2019INTERVENTO DELL\u2019AUTORIT\u00c0<br \/><\/strong>L\u2019Autorit\u00e0, con\u00a0 proprio atto di segnalazione n. 2 del 27 settembre 2012 &#8211; \u201cMisure per la\u00a0 partecipazione delle reti di impresa alle procedure di gara per\u00a0 l\u2019aggiudicazione di contratti pubblici\u201d &#8211; ha esaminato talune problematiche\u00a0 giuridiche ed applicative derivanti dalla partecipazione alle procedure di gara\u00a0 delle c.d. reti di impresa (di cui all\u2019art. 3, commi 4-ter e\u00a0 ss., del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 9 aprile 2009, n. 33), formulando proposte di modifica legislativa al\u00a0 riguardo. <br \/> Nell\u2019atto di segnalazione\u00a0 si auspicava, in sintesi, l\u2019inserimento di tali aggregazioni nel novero dei soggetti\u00a0 ai quali possono essere affidati i contratti pubblici, ai sensi dell\u2019art. 34\u00a0 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito, Codice), sottolineando,\u00a0 altres\u00ec, la necessit\u00e0 di apportare le conseguenti modifiche all\u2019art. 37. <br \/> In accoglimento\u00a0 delle osservazioni succintamente richiamate, \u00e8 stato emanato il d.l. 18\u00a0 ottobre, 2012, n. 179 (\u201cUlteriori misure urgenti per la crescita del Paese\u201d),\u00a0 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che, tra le diverse\u00a0 misure volte a favorire una maggiore diffusione delle reti di impresa, contempla\u00a0 anche le auspicate modifiche al Codice.<br \/> In particolare,\u00a0 il novellato art. 34, comma 1, lett. e-bis), ammette a partecipare alle\u00a0 procedure di affidamento dei contratti pubblici \u00able aggregazioni tra le imprese\u00a0 aderenti al contratto di rete ai sensi dell&#8217;articolo 3, comma 4-ter, del\u00a0 decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge\u00a0 9 aprile 2009, n. 33\u00bb; la medesima disposizione soggiunge, poi, che \u00absi\u00a0 applicano le disposizioni dell&#8217;articolo 37\u00bb. <br \/> Bench\u00e9, secondo\u00a0 il consolidato orientamento dell\u2019Autorit\u00e0, l\u2019elenco contenuto nell\u2019art. 34 non\u00a0 abbia natura tassativa, l\u2019intervenuto chiarimento risulta quanto mai opportuno,\u00a0 soprattutto in ragione del rinvio espresso all\u2019art. 37 che, come noto, reca la\u00a0 disciplina dei raggruppamenti temporanei (RTI) e dei consorzi ordinari di\u00a0 concorrenti.<br \/> Nello specifico,\u00a0 il nuovo comma 15-bis del citato art. 37 ribadisce che \u00able disposizioni di cui\u00a0 al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla\u00a0 partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese\u00a0 aderenti al contratto di rete, di cui all&#8217;articolo 34, comma 1, lettera\u00a0 e-bis)\u00bb. <br \/> Il legislatore\u00a0 lascia, quindi, all\u2019interprete il compito di chiarire quali siano i limiti di\u00a0 compatibilit\u00e0 tra le ordinarie regole valevoli per RTI e consorzi e le\u00a0 specificit\u00e0 proprie del contratto di rete. Data la rilevanza ed il carattere innovativo dell\u2019argomento, l\u2019Autorit\u00e0 ha\u00a0 esperito una consultazione degli operatori del mercato e delle amministrazioni;\u00a0 il relativo documento di consultazione ed i contributi pervenuti sono\u00a0 consultabili sul sito internet\u00a0\u00a0 dell\u2019Autorit\u00e0. <br \/> A seguito di\u00a0 quanto emerso nell\u2019ambito della menzionata consultazione, l\u2019Autorit\u00e0, anche in\u00a0 considerazione dell\u2019avvenuta introduzione del principio di tassativit\u00e0 delle\u00a0 cause di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, del Codice (cfr., sul punto,\u00a0 determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012 \u201cBANDO- TIPO. Indicazioni generali per\u00a0 la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46,\u00a0 comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici\u201d), ritiene opportuno fornire alcune\u00a0 prime indicazioni circa le concrete modalit\u00e0 di partecipazione delle reti di\u00a0 impresa alle procedure di gara, al fine di superare eventuali criticit\u00e0\u00a0 applicative. Dette indicazioni potranno essere oggetto di successive\u00a0 puntualizzazioni in relazione alle eventuali, ulteriori problematiche che dovessero\u00a0 emergere dalla prassi applicativa.<\/p>\r\n<p><strong>2. INDICAZIONI\u00a0 GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE <br \/><\/strong>Come rilevato\u00a0 nel citato atto di segnalazione n. 2\/2012, la declinazione del meccanismo di\u00a0 partecipazione deve tener conto delle peculiari caratteristiche del contratto\u00a0 di rete che, di regola, non \u00e8 finalizzato alla creazione di un soggetto\u00a0 giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di\u00a0 diversi operatori economici, allo scambio di informazioni e prestazioni, all\u2019esercizio\u00a0 in comune di una o pi\u00f9 attivit\u00e0 rientranti nell\u2019oggetto della propria impresa. Ci\u00f2 postula, dunque, un\u2019attenta considerazione della\u00a0 volont\u00e0 negoziale delle parti contraenti, le quali devono pattiziamente\u00a0 decidere di contemplare la partecipazione congiunta alle procedure di gara\u00a0 nell\u2019oggetto del contratto di rete \u2013 pienamente riconducibile alla categoria\u00a0 dei contratti plurilaterali con comunione di scopo, per espressa previsione\u00a0 dell\u2019art. 3, comma 4-ter, lett. d) del citato d.l. n. 5\/2009 \u2013 e nel contempo,\u00a0 di norma, prevedere una durata dello stesso contratto che sia commisurata agli\u00a0 obiettivi programmatici e, in ogni caso, ai tempi di realizzazione dell\u2019appalto.\u00a0 Pertanto, la partecipazione congiunta alle gare deve essere individuata come\u00a0 uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune. <br \/> Ci\u00f2 chiarito, come \u00e8 stato efficacemente notato, il contratto di rete consente di\u00a0 formalizzare schemi di coordinamento altamente differenziati quanto alla\u00a0 funzione ed all\u2019intensit\u00e0 del vincolo (1).<br \/> La modalit\u00e0 partecipativa sar\u00e0, quindi, necessariamente diversa a seconda del\u00a0 grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo anche all\u2019oggetto\u00a0 della specifica gara. <br \/> Detta distinzione risulta ancor pi\u00f9 necessaria alla luce delle modifiche\u00a0 apportate all\u2019art. 3 del d.l. n. 5\/2009 dal citato d.l. n. 179\/2012. Il\u00a0 novellato comma 4-ter di tale articolo \u2013 ferma restando la possibilit\u00e0 che il\u00a0 contratto preveda l\u2019istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di\u00a0 un organo comune \u2013 precisa che, in detta evenienza, il contratto di rete \u00abnon \u00e8\u00a0 dotato di soggettivit\u00e0 giuridica, salva la facolt\u00e0 di acquisto della stessa ai\u00a0 sensi del comma 4-quater ultima parte\u00bb. Quest\u2019ultimo, nel disciplinare l\u2019iscrizione\u00a0 del contratto di rete nel registro delle imprese, dispone che, se \u00e8 prevista la\u00a0 costituzione del fondo comune, la rete pu\u00f2 iscriversi nella sezione ordinaria\u00a0 del registro delle imprese nella cui circoscrizione \u00e8 stabilita la sua sede e con\u00a0 tale iscrizione \u00abla rete acquista soggettivit\u00e0 giuridica\u00bb (art. 3, comma\u00a0 4-quater, d.l. n. 5\/2009). Ai fini dell\u2019acquisto della soggettivit\u00e0 giuridica,\u00a0 per\u00f2, \u00abil contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura\u00a0 privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell&#8217;articolo\u00a0 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82\u00bb. L\u2019acquisto della soggettivit\u00e0\u00a0 giuridica \u00e8, dunque, interamente rimesso alla libera scelta dei soggetti\u00a0 contraenti. Una simile opzione, atta ad incidere profondamente sulle\u00a0 caratteristiche di snellezza dello strumento aggregativo, che contraddistinguono\u00a0 il contratto di rete sin dalla prima tipizzazione, non \u00e8 scevra da conseguenze\u00a0 sul piano della partecipazione alle procedure di gara, giacch\u00e9 comporta una parziale\u00a0 sovrapposizione del contratto di rete con fattispecie gi\u00e0 note a livello\u00a0 normativo e, in particolare, con le forme consortili. Rispetto a tali\u00a0 fattispecie, tuttavia, il contratto di rete, pur con soggettivit\u00e0 giuridica,\u00a0 continua a presentare una maggiore flessibilit\u00e0: si pensi, in proposito, alla\u00a0 necessit\u00e0 dello scopo mutualistico proprio dei consorzi con attivit\u00e0 esterna o\u00a0 alle restrizioni di carattere organizzativo e patrimoniale derivanti dalla\u00a0 strutturazione secondo i tradizionali schemi societari. <br \/> \u00c8, altres\u00ec, vero che le parti, con la costituzione dell\u2019organo comune,\u00a0 dimostrano di voler attenuare la caratteristica di estrema flessibilit\u00e0 propria\u00a0 della rete, privilegiando una maggiore stabilit\u00e0 del rapporto associativo. Si\u00a0 rammenta, infatti, che ex art. 3, comma 4-ter, lett. e), del d.l. n. 5\/2009, se\u00a0 il contratto di rete prevede l\u2019istituzione di un organo comune per l\u2019esecuzione\u00a0 del contratto, esso deve specificare il nome, la ditta, la ragione o la\u00a0 denominazione sociale del soggetto prescelto, i poteri di gestione e di rappresentanza\u00a0 conferiti a tale soggetto, nonch\u00e9 le regole relative alla sua eventuale\u00a0 sostituzione durante la vigenza del contratto. \u00c8, poi, previsto che l\u2019organo\u00a0 comune agisca in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettivit\u00e0 giuridica o, in assenza\u00a0 della soggettivit\u00e0 e \u201csalvo che sia diversamente disposto\u201d nel contratto, in\u00a0 rappresentanza degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al\u00a0 contratto, \u201cnelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche\u00a0 amministrazioni (\u2026)\u201d (art. 3, comma 4-ter, lett. e). \u00c8 da ipotizzare, pertanto,\u00a0 che, in forza dell\u2019inciso \u201csalvo che sia diversamente disposto\u201d, l\u2019organo\u00a0 comune, in assenza di soggettivit\u00e0 giuridica, possa essere autorizzato ad agire\u00a0 per conto delle imprese ma in nome proprio.<br \/> In sintesi, l&#8217;organo comune agisce in rappresentanza della rete, nel caso\u00a0 in cui acquisti soggettivit\u00e0 giuridica e, in assenza della soggettivit\u00e0, degli\u00a0 imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto, salvo che sia\u00a0 diversamente disposto nello stesso. <br \/> Con specifico riferimento alla partecipazione alle gare, le previsioni\u00a0 illustrate inducono a ritenere possibile una valorizzazione del rapporto costitutivo\u00a0 della rete, che partecipa di taluni elementi propri del contratto di mandato, qualora\u00a0 la stessa si sia dotata di un organo comune di rappresentanza \u2013 esso stesso\u00a0 parte della rete \u2013 al quale pu\u00f2 essere conferito espressamente anche il potere\u00a0 di presentare domande di partecipazione od offerte per tutte o determinate\u00a0 tipologie di procedure di gara.<br \/> Quanto alla qualificazione, \u00e8, in ogni caso, necessario che tutte le imprese della rete che partecipano alla\u00a0 procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all\u2019art. 38\u00a0 del Codice e li attestino in conformit\u00e0 alla vigente normativa. Ci\u00f2 a\u00a0 prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete e, pertanto, in tutti\u00a0 i casi esaminati nei successivi paragrafi.<br \/> Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata\u00a0 l\u2019aggregazione tra gli aderenti al contratto di rete \u201cstrutturalmente\u201d\u00a0 assimilata dal Codice al raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), trovano\u00a0 applicazione le regole in tema di qualificazione previste dall\u2019art. 37 del\u00a0 Codice e dagli artt. 92 e 275 del Regolamento (d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) per\u00a0 gli appalti di lavori, servizi e forniture; dall\u2019art. 90, comma 1, lett. g) del\u00a0 Codice e dall\u2019art. 261, comma 7, del Regolamento per quanto riguarda i servizi\u00a0 di ingegneria e architettura. Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo\u00a0 la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali in conformit\u00e0 alle disposizioni\u00a0 dell\u2019articolo 37 del Codice. <br \/> In linea generale, sussiste, inoltre, il divieto di partecipazione alla\u00a0 gara, anche in forma individuale, delle imprese che gi\u00e0 partecipano per mezzo\u00a0 della aggregazione di imprese retiste, ai sensi dell\u2019art. 37, comma 7, del\u00a0 Codice. <br \/> Alla luce delle considerazioni che precedono, si\u00a0 conferma, pertanto, che, come prospettato nel richiamato atto di segnalazione\u00a0 n. 2\/2012, occorre effettuare una differenziazione, ai fini della partecipazione alle gare, a seconda del\u00a0 diverso grado di strutturazione della rete. Occorre, altres\u00ec, considerare la\u00a0 forma assunta dal contratto di rete: quest\u2019ultimo pu\u00f2, infatti, essere redatto\u00a0 per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato\u00a0 digitalmente a norma degli artt. 24 o 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice\u00a0 della amministrazione digitale, CAD) e deve essere iscritto nel registro delle\u00a0 imprese presso le Camere di commercio; nel caso di acquisto\u00a0 della soggettivit\u00e0 giuridica, \u00e8 esclusa la possibilit\u00e0 di redigere l\u2019atto con\u00a0 mera firma digitale ai sensi dell\u2019art. 24 del citato d.lgs. n. 82\/2005 (cfr.\u00a0 art. 3, comma 4-quater, ultimo periodo, d.l. n. 5\/2009).<\/p>\r\n<p><strong>2.1. Rete dotata di organo comune con\u00a0 potere di rappresentanza, ma priva di soggettivit\u00e0 giuridica<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>2.1.1.Modalit\u00e0 di partecipazione<br \/><\/strong>Nel caso di rete\u00a0 priva di soggettivit\u00e0 giuridica ma dotata di organo comune con potere di\u00a0 rappresentanza, quest\u2019ultimo pu\u00f2 svolgere il ruolo di mandataria, laddove in\u00a0 possesso dei necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di\u00a0 rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o\u00a0 offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Tuttavia, il\u00a0 mandato, contenuto nel contratto di rete, \u00e8 condizione necessaria ma non\u00a0 sufficiente, in quanto la volont\u00e0 di tutte o parte delle imprese retiste di\u00a0 avvalersi di una simile possibilit\u00e0, per una specifica gara, deve essere\u00a0 confermata all\u2019atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della\u00a0 domanda o dell\u2019offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del\u00a0 contratto di rete, che gi\u00e0 reca il mandato, integra un impegno giuridicamente\u00a0 vincolante nei confronti della stazione appaltante. \u00c8, altres\u00ec, necessario che,\u00a0 a monte, il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per\u00a0 atto firmato digitalmente a norma dell\u2019art. 25 del CAD, al fine di fornire\u00a0 idonee garanzie alla stazione appaltante circa l\u2019identit\u00e0 delle imprese\u00a0 retiste. In altri termini, qualora il contratto di rete sia stato redatto con\u00a0 mera firma digitale non autenticata ai sensi dell\u2019art. 24 del CAD, il mandato nel\u00a0 contratto di rete non pu\u00f2 ritenersi sufficiente e sar\u00e0 obbligatorio conferire\u00a0 un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata anche ai sensi\u00a0 dell\u2019art. 25 del CAD. <br \/> Secondo quanto previsto\u00a0 dall\u2019art. 37, comma 15, del Codice, in ogni caso, la revoca per giusta causa\u00a0 del mandato non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. Qualora le\u00a0 suesposte condizioni siano rispettate, l\u2019organo comune stipuler\u00e0 il contratto\u00a0 in nome e per conto dell\u2019aggregazione di imprese retiste. Qualora, invece,\u00a0 l\u2019organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perch\u00e9\u00a0 privo di adeguati requisiti di qualificazione, neanche ricorrendo all\u2019istituto\u00a0 dell\u2019avvalimento ex art. 49 del Codice) \u00e8 sempre possibile ricorrere alla\u00a0 soluzione descritta al paragrafo 2.2.<\/p>\r\n<p><!--nextpage--><\/p>\r\n<p><strong>2.1.2. Qualificazione<br \/><\/strong>Per\u00a0 la qualificazione nel settore dei lavori pubblici, trovano applicazione le regole dettate dall\u2019art. 37, commi 3 e 13, del\u00a0 Codice, che impongono una corrispondenza sostanziale tra quote\u00a0 di qualificazione, quote di partecipazione e quote di esecuzione dei lavori. Le\u00a0 quote di partecipazione sono da riferirsi all\u2019\u201caggregazione\u201d tra le imprese\u00a0 retiste che partecipa all\u2019appalto. Conseguentemente, al fine di permettere alla\u00a0 stazione appaltante di verificare il possesso dei requisiti di qualificazione,\u00a0 devono essere specificate nell&#8217;offerta, a pena di esclusione, le rispettive\u00a0 quote di partecipazione all\u2019aggregazione, che devono corrispondere alle quote\u00a0 di qualificazione e d\u2019esecuzione. Valgono, altres\u00ec, le ulteriori disposizioni\u00a0 in tema di ripartizione tra mandataria e mandanti in caso di raggruppamenti di\u00a0 tipo verticale (art. 37, comma 6) nonch\u00e9 quelle in tema di opere di notevole\u00a0 contenuto tecnologico o di rilevante complessit\u00e0 tecnica (art. 37, comma 11),\u00a0 cos\u00ec come integrate dalle applicabili disposizioni del Regolamento. <br \/> Per i servizi e\u00a0 le forniture, il riferimento \u00e8 al comma 4 dell\u2019art. 37, per cui nell\u2019offerta\u00a0 devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che saranno\u00a0 eseguite dai singoli operatori economici retisti.<\/p>\r\n<p><strong>2.2. RETE\u00a0 DOTATA DI ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA O RETI SPROVVISTE DI\u00a0 ORGANO COMUNE<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>2.2.1. Modalit\u00e0 di partecipazione<br \/><\/strong>Laddove il\u00a0 contratto di rete escluda il potere di rappresentanza, per cui l\u2019organo comune\u00a0 agisce in nome proprio, l\u2019aggregazione delle imprese retiste partecipa nella\u00a0 forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale\u00a0 delle relative regole, salvo quanto si osserver\u00e0 circa la forma del mandato.\u00a0 Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le\u00a0 seguenti formalit\u00e0: sottoscrizione dell\u2019offerta o della domanda di\u00a0 partecipazione delle imprese retiste parte dell\u2019aggregazione interessata all\u2019appalto;\u00a0 sottoscrizione dell\u2019impegno che, in caso di aggiudicazione dell\u2019appalto, sar\u00e0\u00a0 conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese\u00a0 retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In\u00a0 alternativa, \u00e8 sempre ammesso il conferimento del mandato prima della\u00a0 partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito. <br \/> Quanto alla\u00a0 forma del mandato, al fine di non\u00a0 gravare di oneri eccessivi le imprese che hanno gi\u00e0 sottoscritto il contratto\u00a0 di rete, il mandato pu\u00f2 avere, alternativamente, la forma di:<br \/> \u00a0\u00a0\u00a0 <br \/> 1.\u00a0scrittura privata non autenticata\u00a0 sottoscritta, anche digitalmente, dagli operatori economici aderenti alla rete,\u00a0 purch\u00e9 il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura\u00a0 privata autenticata o firmata digitalmente ai sensi dell\u2019art. 25 del CAD; in\u00a0 detta evenienza, si reputa che la scrittura non autenticata dovr\u00e0 essere\u00a0 prodotta unitamente alla copia autentica del contratto di rete;<br \/> \u00a0\u00a0\u00a0 <br \/> 2.\u00a0scrittura privata autenticata, nel caso\u00a0 di contratto di rete redatto in forme diverse da quelle sub a).<\/p>\r\n<p><strong>2.2.2. Qualificazione <br \/><\/strong>In tal caso, dal\u00a0 momento che l\u2019aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma di un\u00a0 vero e proprio RTI, si applica la disciplina prevista dall\u2019art. 37.<\/p>\r\n<p><strong>2.3. RETE DOTATA DI ORGANO COMUNE E DI\u00a0 SOGGETTIVIT\u00c0 GIURIDICA<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>2.3.1 Modalit\u00e0 di partecipazione<br \/><\/strong>In tal caso, atteso il potere\u00a0 riconosciuto all\u2019organo comune di agire in rappresentanza della rete (nel cui\u00a0 programma strategico rientri la partecipazione congiunta a procedure di gara),\u00a0 l\u2019aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete partecipa a mezzo\u00a0 dell\u2019organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei\u00a0 requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.<br \/> Conseguentemente,\u00a0 la domanda o l\u2019offerta presentata dall\u2019organo comune, assieme alla copia\u00a0 autentica del contratto di rete, costituiscono elementi idonei ad impegnare\u00a0 tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione\u00a0 in sede di offerta. Pu\u00f2, infatti, ritenersi che, analogamente a quanto previsto\u00a0 dall\u2019art. 37, comma 7, ultimo periodo del Codice, con riferimento ai consorzi\u00a0 di cui all\u2019art. 34, comma 1, lett. b), l\u2019organo comune possa indicare, in sede\u00a0 di offerta, la composizione della aggregazione tra le imprese aderenti al\u00a0 contratto di rete che partecipa alla specifica gara; alle imprese indicate \u00e8\u00a0 fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. <br \/> Per\u00a0 quanto riguarda le formalit\u00e0 di partecipazione alla gara, si rammenta che per\u00a0 la rete dotata di soggettivit\u00e0 giuridica \u00e8 espressamente esclusa la possibilit\u00e0\u00a0 di redigere il contratto di rete con mera firma digitale ai sensi dell\u2019art. 24\u00a0 del CAD (cfr. art. 3, comma 4-quater, ultimo periodo, d.l. n. 5\/2009). Il\u00a0 contratto potr\u00e0, pertanto, essere stipulato mediante atto pubblico, scrittura\u00a0 privata autenticata, ovvero atto firmato digitalmente a norma dell\u2019art. 25 del\u00a0 CAD, vale a dire con firma elettronica o altro tipo di firma avanzata\u00a0 autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale. Tuttavia, come rilevato, il\u00a0 contratto di rete deve essere prodotto, in copia autentica, all\u2019atto della\u00a0 partecipazione alla gara, in quanto da esso emergono i poteri dell\u2019organo\u00a0 comune a presentare l\u2019offerta\/domanda ed a sottoscrivere il relativo contratto.\u00a0 Qualora le suesposte condizioni siano rispettate, l\u2019organo comune stipuler\u00e0 il\u00a0 contratto in nome e per conto dell\u2019aggregazione di imprese retiste<\/p>\r\n<p><strong>2.3.2 Qualificazione<br \/><\/strong>Valgono, in merito, le\u00a0 medesime regole esposte, al paragrafo 2.1.2, per la rete dotata di organo\u00a0 comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettivit\u00e0 giuridica. Anche\u00a0 in tale ipotesi, le quote di partecipazione sono da riferirsi\u00a0 all\u2019\u201caggregazione\u201d tra le imprese retiste che partecipa all\u2019appalto.<\/p>\r\n<p><strong>3. La fase\u00a0 esecutiva <br \/><\/strong>Ai sensi del comma 5 dell\u2019art. 37 del Codice, l\u2019offerta dell\u2019aggregazione\u00a0 di imprese retiste che partecipa alla gara determina la loro responsabilit\u00e0 solidale\u00a0 nei confronti della stazione appaltante, nonch\u00e9 nei confronti del\u00a0 subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel\u00a0 caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la\u00a0 responsabilit\u00e0 \u00e8 limitata all\u2019esecuzione delle prestazioni di rispettiva\u00a0 competenza, ferma restando la responsabilit\u00e0 solidale dell\u2019impresa che svolge\u00a0 il ruolo di mandataria. Tale responsabilit\u00e0 non \u00e8, dunque, estesa ai soggetti\u00a0 che, seppur sottoscrittori del contratto di rete, non abbiano partecipato alla\u00a0 specifica procedura di gara tramite l\u2019aggregazione. Il citato art. 37, comma 5,\u00a0 deve intendersi quale norma speciale prevalente su pattuizioni o norme volte a\u00a0 limitare detta responsabilit\u00e0 nei confronti della stazione appaltante.<br \/> Con riguardo all\u2019eventuale recesso o estromissione dal contratto di rete, in fase di partecipazione, trova applicazione la\u00a0 disciplina generale dettata dal combinato disposto dei commi 9, 18 e 19\u00a0 dell\u2019art. 37 (sul punto, cfr. determinazione n. 4\/2012).<br \/> A valle della stipulazione del contratto di appalto, deve ritenersi che l\u2019eventuale\u00a0 recesso o l\u2019estromissione dal contratto di rete non possano, in alcun caso,\u00a0 essere opposti alla stazione appaltante; in altri termini, essi non valgono ad\u00a0 alterare i vincoli formalizzati nel contratto d\u2019appalto stesso.<\/p>\r\n<p>Sulla base di quanto sopra considerato<\/p>\r\n<p>IL CONSIGLIO<br \/>(1) Cfr. Occasional Paper della\u00a0 Banca d\u2019Italia, n. 152 del febbraio 2013, \u201cLe reti di imprese\u201d. Viene, in\u00a0 particolare, osservato che \u00absotto il profilo dell\u2019intensit\u00e0 la rete pu\u00f2\u00a0 spaziare da un mero accordo per lo scambio di informazioni, di prestazione o di\u00a0 collaborazione, all\u2019esercizio di un\u2019attivit\u00e0 economica. Sotto il profilo\u00a0 funzionale, con il contratto di rete le parti possono realizzare obiettivi di\u00a0 integrazione verticale (ad es. governare una rete di sub-fornitura condividendo\u00a0 standard di produzione; coordinare un sistema di distribuzione, basato su\u00a0 rapporti di franchising) o di cooperazione di tipo orizzontale, anche\u00a0 rafforzando legami gi\u00e0 in atto (basati su Ati, consorzi, patti parasociali,\u00a0 ecc.) al fine di compiere attivit\u00e0 d\u2019interesse comune (ad es. istituire\u00a0 laboratori di ricerca comuni). (\u2026) Alle diverse funzioni che il contratto di\u00a0 rete pu\u00f2 perseguire, tuttavia, non corrispondono modelli tipici di regolazione\u00a0 della rete sotto il profilo dell\u2019organizzazione, della responsabilit\u00e0 e degli\u00a0 aspetti patrimoniali. Tali profili devono essere definiti dalle parti, nel\u00a0 contratto e nel programma di rete ad esso allegato nel rispetto dei principi\u00a0 generali che il legislatore delinea\u00bb.<\/p>\r\n<div class=\"testiCollegati\">\r\n<ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\" target=\"_blank\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\" target=\"_blank\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\" target=\"_blank\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Arrivano dall\u2019Avcp le prime indicazioni sulle modalit\u00e0 con cui le cos\u00ec dette \u2018reti di impresa\u2019 possono partecipare alle gare di appalti pubblici.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[492,433,25,503],"class_list":{"0":"post-1072","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-appalti-pubblici","8":"tag-autorita-vigilanza-contratti-pubblici","9":"tag-contratti-pubblici","10":"tag-reti-di-impresa"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1072","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1072"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1072\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1072"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1072"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1072"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}