{"id":1104,"date":"2013-06-26T10:56:34","date_gmt":"2013-06-26T08:56:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/?p=1104"},"modified":"2013-06-26T10:57:35","modified_gmt":"2013-06-26T08:57:35","slug":"decreto-del-fare-si-riduce-la-burocrazia-per-la-sicurezza-nei-cantieri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/decreto-del-fare-si-riduce-la-burocrazia-per-la-sicurezza-nei-cantieri\/","title":{"rendered":"Decreto del fare: si riduce la burocrazia per la sicurezza nei cantieri"},"content":{"rendered":"<p>\u00c8\u00a0stato pubblicato sul S.O. n. 50 della Gazzetta Ufficiale n. 144 del 21 giugno 2013 il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell\u2019economia.<\/p>\r\n<p>Il decreto legge \u00e8 entrato in vigore il 22 giugno e dovr\u00e0 essere convertito entro il 21 agosto.<\/p>\r\n<p>Il decreto contiene, tra l\u2019altro, alcune misure volte a semplificare adempimenti formali in materia di lavoro, prestazioni lavorative di breve durata e disposizioni in materia di prevenzione incendi.<\/p>\r\n<p>Nello specifico si prevedono, all\u2019articolo 32, semplificazioni con riferimento alla documentazione relativa agli adempimenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro per quanto concerne il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) nei settori a basso rischio infortunistico di cui all\u2019articolo 29, comma 6-ter del D. Lgs. n. 81\/08.<\/p>\r\n<p>La proposta di modifica all\u2019articolo 26 del D. Lgs. n. 81\/08 prevede che, nei casi suddetti, un incaricato del datore di lavoro committente, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonch\u00e9 di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell\u2019ambiente di lavoro, sovrintenda a tali cooperazione e coordinamento.<\/p>\r\n<p>La modifica eleva inoltre a dieci uomini-giorno la soglia al di sotto della quale non deve essere predisposto il DUVRI, sempre che i lavori o i servizi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all\u2019allegato XI del d. lgs. n. 81\/08.<\/p>\r\n<p>Si introducono, altres\u00ec, disposizioni in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (articolo 71 del decreto legislativo n. 81 del 2008) al fine di agevolare lo svolgimento delle stesse da parte delle imprese. A questo proposito \u00e8 stato ridotto da sessanta a quarantacinque giorni il termine entro cui l\u2019INAIL \u00e8 tenuto a effettuare la prima verifica. Viene, inoltre, previsto l\u2019obbligo per i soggetti pubblici tenuti alle verifiche \u2013 INAIL, ASL, ARPA \u2013 di comunicare al datore di lavoro entro quindici giorni dalla richiesta, l\u2019eventuale impossibilit\u00e0 a effettuare le verifiche di propria competenza; in tal caso il datore di lavoro pu\u00f2 avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche.<\/p>\r\n<p>Si prevedono poi una serie di semplificazioni degli adempimenti nei cantieri temporanei o mobili.<br \/> Si demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente e la Conferenza Stato-regioni) l\u2019individuazione di modelli semplificati per la redazione di alcuni documenti relativi ai cantieri (piano operativo di sicurezza, piano di sicurezza e coordinamento, fascicolo dell\u2019opera, piano di sicurezza sostitutivo).<\/p>\r\n<p>Non del tutto chiara \u00e8, invece, la proposta di modifica all\u2019articolo 88 del D. Lgs. n. 81\/08 che prevede l\u2019esclusione dei piccoli lavori, la cui durata presunta non \u00e8 superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, dall\u2019applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 81 del 2008 previste per i cantieri temporanei e mobili.<\/p>\r\n<p>Si evidenzia infatti che la proposta di modifica non \u00e8 pertinente, dal momento che il D. Lgs. n. 81\/08 prevede gi\u00e0 che tutte quelle attivit\u00e0 che non comportano lavori edili o di ingegneria civile non rientrino nel campo di applicazione del Capo I del Titolo IV del D. Lgs. n. 81\/08.<\/p>\r\n<p>La modifica proposta appare oltretutto ambigua poich\u00e9 lega l\u2019esclusione all\u2019entit\u00e0 dei lavori (dieci uomini giorno), facendo presumere che quei lavori di entit\u00e0 superiore ai dieci uomini giorno, rientrino invece nel campo di applicazione del Titolo IV.<\/p>\r\n<p>In materia di prevenzione incendi l\u2019intervento di modifica \u00e8 rivolto agli enti ed ai privati delle nuove attivit\u00e0 introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011. Il comma 1 dell\u2019articolo in esame introduce una semplificazione burocratica, ossia l\u2019esenzione dall\u2019obbligo di presentazione dell\u2019istanza preliminare qualora gli enti ed i privati suddetti siano gi\u00e0 in possesso di atti abilitativi riguardanti la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.<\/p>\r\n<p>Il comma 2 differisce di un anno, portandolo al 2014, il termine previsto dal medesimo regolamento, in scadenza il prossimo 7 ottobre, per la presentazione dell\u2019istanza di cui all\u2019articolo 4 del regolamento, ivi compresa, esclusivamente per le fattispecie diverse da quelle previste al comma 1 dell\u2019articolo in esame, la preliminare presentazione dell\u2019istanza di cui all\u2019articolo 3 del regolamento.<br \/> (Fonte: ANCE)<\/p>\r\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.ance.it\/docs\/docDownload.aspx?id=13595\" target=\"_blank\">\u00a0Artt. 32 e 38 DDL 1248 (pdf)<\/a><\/strong><\/p>\r\n<div class=\"testiCollegati\">\r\n<ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\" target=\"_blank\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\" target=\"_blank\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\" target=\"_blank\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto contiene alcune misure volte a semplificare adempimenti formali in materia di lavoro, prestazioni lavorative di breve durata e disposizioni in materia di prevenzione incendi.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1104","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1104","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1104"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1104\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1104"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1104"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1104"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}