{"id":1115,"date":"2013-07-11T11:14:54","date_gmt":"2013-07-11T09:14:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/?p=1115"},"modified":"2013-07-15T11:16:27","modified_gmt":"2013-07-15T09:16:27","slug":"sicurezza-sul-lavoro-le-novita-introdotte-da-dl-692013","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/sicurezza-sul-lavoro-le-novita-introdotte-da-dl-692013\/","title":{"rendered":"Sicurezza sul lavoro: le novit\u00e0 introdotte da DL 69\/2013"},"content":{"rendered":"<p>Con il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 recante \u201cDisposizioni urgenti per il rilancio dell\u2019economia\u201d, pubblicato nel S.O. n. 50 alla Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n.144, sono emanate disposizioni per la crescita economica e per la semplificazione del quadro amministrativo e normativo intese a rendere meno onerosi gli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese.<\/p>\r\n<p>Nel quadro delle disposizioni dettate dal decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, considerate le raccomandazioni della Commissione europea in tema di riforme economiche per la competitivit\u00e0, ampio spazio viene riservato alle disposizioni di semplificazione di alcuni adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza sul lavoro\u00a0 (art. 32 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69)\u00a0 con riferimento, tra le altre, alle tematiche inerenti alla gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, all\u2019uso delle attrezzature di lavoro e alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.<\/p>\r\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.lavoro.gov.it\/NR\/rdonlyres\/6BB9D20E-3ED6-4798-8322-D43C387669D4\/0\/20130621DL692013.pdf\" target=\"_blank\">DL 21 GIUGNO 2013, N. 69 <br \/> DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RILANCIO DELL&#8217;ECONOMIA<br \/> (GU n. 144 del 21-6-2013 &#8211; Suppl. Ordinario n. 50)<\/a><\/strong><\/p>\r\n<p><strong>Art. 32. Semplificazione di adempimenti formali in materia di lavoro <br \/><\/strong>1.\u00a0Al <strong>DLgs 9 aprile 2008, n. 81,<\/strong> sono apportate le seguenti modificazioni: <br \/> a)\u00a0<strong>all&#8217;art. 26, i commi 3 e 3-bis<\/strong> sono sostituiti dai seguenti: \u00ab<em>3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ci\u00f2 non \u00e8 possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attivit\u00e0 a basso rischio infortunistico di cui all&#8217;art. 29, comma 6-ter, con riferimento all&#8217;attivit\u00e0 del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonch\u00e8 di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell&#8217;ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso \u00e8 allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell&#8217;evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell&#8217;individuazione dell&#8217;incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell&#8217;attivit\u00e0 delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell&#8217;ambito di applicazione del codice di cui al DLgs 12 aprile 2006, n. 163, tale documento \u00e8 redatto, ai fini dell&#8217;affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. <br \/> 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l&#8217;obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non \u00e8 superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all&#8217;allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l&#8217;entit\u00e0 presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all&#8217;effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all&#8217;arco temporale di un anno dall&#8217;inizio dei lavori.\u00bb; <br \/><\/em>b)\u00a0<strong>all&#8217;art. 29: <br \/><\/strong>1)\u00a0ai <strong>commi 5 e 6<\/strong> sono premesse le seguenti parole: <em>\u00abFermo restando quanto previsto al comma 6-ter,\u00bb; <br \/><\/em>2)\u00a0dopo il <strong>comma 6-bis<\/strong> sono inseriti i seguenti:<em> \u00ab<strong>6-ter.<\/strong> Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attivit\u00e0 a basso rischio infortunistico, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore dell&#8217;INAIL. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attivit\u00e0 a basso rischio infortunistico possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29. Resta ferma la facolt\u00e0 delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 dell&#8217;art. 26.<strong> <\/strong><\/em><em><strong>6-quater<\/strong>. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis.\u00bb; <br \/><\/em>c)\u00a0<strong>all&#8217;art. 32, dopo il comma 5<\/strong>, \u00e8 inserito il seguente: <em>\u00ab<strong>5-bis. <\/strong>In tutti i casi di formazione e aggiornamento, previsti dal presente DLgs, in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, a quelli previsti per il responsabile e addetti del servizio prevenzione e protezione, \u00e8 riconosciuto credito formativo per la durata ed i contenuti della formazione e dell&#8217;aggiornamento corrispondenti erogati.\u00bb; <br \/><\/em>d)\u00a0<strong>all&#8217;art. 37, dopo il comma 14<\/strong> \u00e8 inserito il seguente: <em>\u00ab14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente DLgs per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, \u00e8 riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell&#8217;aggiornamento corrispondenti erogati.\u00bb; <br \/><\/em>e)\u00a0<strong>l&#8217;art. 67<\/strong> \u00e8 sostituito dal seguente: <em>\u00abArt. 67. &#8211; Notifiche all&#8217;organo di vigilanza competente per territorio. &#8211; 1. In caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonch\u00e8 nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli esistenti, i relativi lavori devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore e devono essere comunicati all&#8217;organo di vigilanza competente per territorio i seguenti elementi informativi: <br \/> a)\u00a0descrizione dell&#8217;oggetto delle lavorazioni e delle principali modalit\u00e0 di esecuzione delle stesse; <br \/> b)\u00a0descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti. <br \/> 2.\u00a0Il datore di lavoro effettua la comunicazione di cui al comma 1 nell&#8217;ambito delle istanze, delle segnalazioni o delle attestazioni presentate allo sportello unico per le attivit\u00e0 produttive con le modalit\u00e0 stabilite dal regolamento di cui al DPR 7 settembre 2010, n. 160. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate, secondo criteri di semplicit\u00e0 e di comprensibilit\u00e0, le informazioni da trasmettere e sono approvati i modelli uniformi da utilizzare per i fini di cui al presente articolo. <br \/> 3.\u00a0Le amministrazioni che ricevono le comunicazioni di cui al comma 1 provvedono a trasmettere in via telematica all&#8217;organo di vigilanza competente per territorio le informazioni loro pervenute con le modalit\u00e0 indicate dal comma 2. <br \/> 4.\u00a0L&#8217;obbligo di comunicazione di cui al comma 1 si applica ai luoghi di lavoro ove \u00e8 prevista la presenza di pi\u00f9 di tre lavoratori. <br \/> 5.\u00a0Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.\u00bb; <br \/><\/em>f)\u00a0<strong>all&#8217;art. 71, i commi 11 e 12<\/strong> sono sostituiti dai seguenti: \u00ab<em><strong>11.<\/strong> Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell&#8217;allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l&#8217;effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche \u00e8 effettuata dall&#8217;INAIL che vi provvede nel termine di 45 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro pu\u00f2 avvalersi delle ASL o, ove ci\u00f2 sia previsto con LR, dell&#8217;agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA), ovvero di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL o, ove ci\u00f2 sia previsto con LR, dall&#8217;ARPA, che vi provvedono nei termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro pu\u00f2 avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 13. L&#8217;INAIL, le ASL o l&#8217;ARPA hanno l&#8217;obbligo di comunicare al datore di lavoro, entro 15 giorni dalla richiesta, l&#8217;eventuale impossibilit\u00e0 ad effettuare le verifiche di propria competenza, fornendo adeguata motivazione. In tal caso il datore di lavoro pu\u00f2 avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati alle verifiche secondo le modalit\u00e0 di cui al comma 13. Per l&#8217;effettuazione delle verifiche, l&#8217;INAIL, le ASL e l&#8217;ARPA possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche di cui al presente comma sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro. <br \/><strong>12.<\/strong>\u00a0I soggetti privati abilitati di cui al comma 11 acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.\u00bb; <br \/><\/em>g)\u00a0<strong>all&#8217;art. 88, comma 2, lettera g-bis),<\/strong> dopo le parole: \u00abcondizionamento e riscaldamento\u00bb sono inserite le seguenti: <em>\u00abnonch\u00e8 ai piccoli lavori la cui durata presunta non \u00e8 superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,\u00bb; <br \/><\/em>h)\u00a0<strong>al Capo I del Titolo IV,<\/strong> \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente art. : <em>\u00ab<strong>Art. 104-bis. &#8211; Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili.<\/strong> &#8211; 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all&#8217;art. 89, comma 1, lettera h, del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all&#8217;art. 100, comma 1, e del fascicolo dell&#8217;opera di cui all&#8217;art. 91, comma 1, lettera b, fermi restando i relativi obblighi.\u00bb; <br \/><\/em>i)\u00a0<strong>all&#8217;art. 225, comma 8, \u00e8<\/strong> aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00ab<em>Tale comunicazione pu\u00f2 essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.\u00bb; <br \/><\/em>l)\u00a0<strong>all&#8217;art. 240, comma 3,<\/strong> \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00ab<em>Tale comunicazione pu\u00f2 essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.\u00bb; <br \/><\/em>m)\u00a0<strong>all&#8217;art. 250, comma 1,<\/strong> \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00ab<em>Tale notifica pu\u00f2 essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.\u00bb; <br \/><\/em>n)\u00a0<strong>all&#8217;art. 277, comma<\/strong> 2, \u00e8 aggiunto, in fine, il seguente periodo: \u00ab<em>Tale comunicazione pu\u00f2 essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.\u00bb. <br \/><\/em>2.\u00a0I decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati, rispettivamente, entro 90 giorni e 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. <br \/> 3.\u00a0Dall&#8217;attuazione della disposizione di cui al comma 1, lett. f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. <br \/> 4.\u00a0omissis<\/p>\r\n<div class=\"testiCollegati\">\r\n<ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\" target=\"_blank\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\" target=\"_blank\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\" target=\"_blank\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ampio spazio viene riservato alle disposizioni di semplificazione di alcuni adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1115","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1115","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1115"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1115\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1115"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1115"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1115"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}