{"id":1151,"date":"2013-10-16T12:27:49","date_gmt":"2013-10-16T10:27:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/?p=1151"},"modified":"2013-10-20T11:23:27","modified_gmt":"2013-10-20T09:23:27","slug":"le-nuove-regole-la%c2%80%c2%99attestato-energetico-nelle-vendite-locazioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/le-nuove-regole-la%c2%80%c2%99attestato-energetico-nelle-vendite-locazioni\/","title":{"rendered":"Le nuove regole per l&#8217;\u0080\u0099attestato energetico nelle vendite e locazioni"},"content":{"rendered":"<p>Una nota Ance fa il punto sui nuovi adempimenti per le imprese relativi all\u2019attestato di prestazione energetica degli edifici.<\/p>\r\n<p>\u00a0Il documento sostituisce il precedente attestato di certificazione energetica ed \u00e8 obbligatorio negli atti di trasferimento a titolo gratuito, nelle compravendite, nei nuovi contratti di locazione e per tutti gli edifici o unit\u00e0 immobiliari oggetto di nuova costruzione o ristrutturazione<\/p>\r\n<p>Con il DL n. 63\/2013 (pubblicato sulla GU n. 130 del 5\/6\/2013) convertito nella Legge n. 90\/2013 (pubblicata sulla GU n. 181 del 3\/8\/2013) sono state apportate una serie di rilevanti modifiche di interesse civilistico\/contrattualistico in tema di certificazione (ora \u201cprestazione\u201d) energetica che la presente nota intende approfondire facendo anche un richiamo alla disciplina regionale tuttora vigente in materia.<\/p>\r\n<p>Si \u00e8 ritenuto opportuno fare il punto sui nuovi adempimenti che gravano sulle imprese (in caso di nuova costruzione o ristrutturazione importante) ovvero sul proprietario in caso di trasferimento degli immobili a titolo gratuito (successione, donazione) o oneroso (es. compravendita) e locazione.<\/p>\r\n<p>&#8211; FATTISPECIE CONTRATTUALI PER LE QUALI E&#8217; OBBLIGATORIO L&#8217;APE (attestato di prestazione energetica ex \u201ccertificato di prestazione energetica\u201d):<br \/> Con riferimento alle tipologie immobiliari oggetto della disciplina, il nuovo articolo 3 comma 2 il D. Lgs. 192\/2005, richiama sia l\u2019edilizia pubblica che quella privata.<br \/> L\u2019ambito negoziale ed oggettivo di applicazione del decreto fa riferimento (art. 6) a:<br \/> 1. nuova costruzione e immobili sottoposti a &#8220;ristrutturazioni importanti&#8221;<br \/> l\u2019APE \u00e8 prodotto a cura del costruttore sia esso committente della costruzione o societ\u00e0 di costruzione che opera direttamente e deve essere allegato alla documentazione per l&#8217;agibilit\u00e0;<br \/> 2. compravendita<br \/> l\u2019APE \u00e8 prodotto a cura del proprietario\/venditore; si evidenzia che, secondo una Nota del Consiglio Nazionale del Notariato \u2013 CNN (del 7\/8\/2013), anche se il decreto fa riferimento specifico solo alla vendita, per coerenza con lo spirito della normativa, devono ritenersi ricomprese, nell\u2019obbligo di allegazione dell\u2019APE, anche altre fattispecie contrattuali di trasferimento a titolo oneroso (es. permuta);<br \/> 3. atto di trasferimento a titolo gratuito (successione, donazione)<br \/> l\u2019APE \u00e8 prodotto a cura del proprietario dell\u2019immobile;<br \/> 4. contratto di locazione (o sub-locazione)<br \/> l\u2019APE \u00e8 prodotto a cura del proprietario\/locatore. Si evidenzia che l\u2019obbligo sussiste solo se si \u00e8 in presenza di una nuova locazione e non di un rinnovo, proroga o reiterazione di un precedente rapporto di locazione. Resta esonerato, quindi, dall\u2019obbligo il proprietario che rinnova un contratto di locazione stipulato prima del 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del DL 63\/2013). Secondo la Nota del CNN si deve ritenere applicabile in via estensiva la disciplina dettata per la locazione ai seguenti contratti: leasing (avente ad oggetto un edificio comportante consumo energetico), affitto di azienda (qualora il relativo contratto comprenda anche l\u2019affitto di edifici comportanti consumo energetico).<br \/> Nei casi di vendita, locazione ecc. il proprietario deve rendere disponibile l\u2019APE al potenziale acquirente o al nuovo locatario all\u2019avvio delle rispettive trattative se ci\u00f2 avviene anche tramite un agente immobiliare e consegnarlo alla fine delle medesime (es. rogito); in caso di vendita o locazione prima della sua costruzione\/ultimazione il venditore (ma dovrebbe intendersi anche il costruttore) o locatore fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell\u2019edificio e produrr\u00e0 l\u2019APE entro 15 giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilit\u00e0 (allegato anche alla richiesta del certificato di agibilit\u00e0).<br \/> Nei contratti di vendita o nei nuovi contratti di locazione dovr\u00e0 inoltre essere inserita apposita clausola con la quale l\u2019acquirente o il conduttore dia atto di aver ricevuto le informazioni e l&#8217;attestazione della prestazione energetica dell&#8217;edificio (APE).<br \/> L\u2019APE non deve essere prodotto per (articolo 3 D.lgs. 192\/2005 come modificato dal DL n. 63\/2013):<br \/> a) edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzano reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;<br \/> b) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;<br \/> c) fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati (eccetto le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purch\u00e9 scorporabili ai fini della valutazione energetica);<br \/> d) edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d&#8217;uso di cui all&#8217;articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l&#8217;installazione e l&#8217;impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi (eccetto le porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purch\u00e9 scorporabili ai fini della valutazione energetica);<br \/> e) edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attivit\u00e0 religiose.<\/p>\r\n<p>&#8211;\u00a0 VALIDITA&#8217; DELL&#8217;APE:<br \/> L&#8217;APE ha una validit\u00e0 temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornata ad ogni intervento di ristrutturazione[1] e riqualificazione[2] che interessa l&#8217;edificio certificato. La durata decennale \u00e8 condizionata al rispetto delle prescrizioni di controllo della prestazione energetica degli impianti di cui al decreto del 16 aprile 2013. Se tali controlli non vengono effettuati, l&#8217;APE perde efficacia al 31 dicembre dell&#8217;anno in cui tali controlli dovevano essere svolti.<\/p>\r\n<p>&#8211;\u00a0 VALIDITA&#8217; DEI VECCHI ACE: <br \/> Il nuovo comma 10 dell\u2019articolo 6 del D.lgs. 192\/2005 fa salvi gli ACE (attestati di certificazione energetica) gi\u00e0 rilasciati fino al giorno precedente all\u2019entrata in vigore del DL n. 63\/2013 (cio\u00e8 fino al 5 giugno 2013) \u201cpurch\u00e9 conformi alla Direttiva 2002\/91\/CE\u201d ed in corso di validit\u00e0.<\/p>\r\n<p>&#8211; SANZIONI:<br \/> Per le ipotesi di violazione della normativa in materia di dotazione e consegna dell\u2019APE il nuovo articolo 15 del D.lgs. 192\/2005 prevede un differente ed articolato sistema sanzionatorio (di tipo amministrativo\/pecuniario) a carico del soggetto di volta in volta obbligato:<br \/> &#8211; professionista abilitato che non rispetta i criteri di redazione (da 700 a 4200 euro);<br \/> &#8211; costruttore o proprietario che non rispetta l\u2019obbligo a seguito di interventi di nuova costruzione o ristrutturazione importante (da 3000 a 18000 euro);<br \/> &#8211; proprietario che non rispetta l\u2019obbligo nel caso di vendita (da 3000 a 18000 euro);<br \/> &#8211; proprietario che non rispetta l\u2019obbligo nel caso di nuovo contratto di locazione (da 300 a 1800 euro);<br \/> &#8211; offerta di vendita\/locazione senza indicazione dei parametri energetici (si applica anche agli agenti immobiliari) (da 500 a 3000 euro).<br \/> Non sono previste sanzioni amministrative in caso di violazione dell\u2019obbligo di APE per gli atti di trasferimento a titolo gratuito.<br \/> Inoltre, per effetto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto legge n. 63 dalla mancata allegazione dell\u2019APE deriva la nullit\u00e0 del contratto. Secondo la gi\u00e0 richiamata Nota del CNN si tratta di nullit\u00e0 assoluta che pu\u00f2 come tale essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e pu\u00f2 essere rilevata d\u2019ufficio dal giudice. L\u2019azione per far dichiarare la nullit\u00e0 non \u00e8 soggetta a prescrizione.<\/p>\r\n<p>&#8211;\u00a0 APPLICAZIONE DELLE NUOVE REGOLE NELLE REGIONI CHE HANNO GIA&#8217; UN&#8217;AUTONOMA DISCIPLINA:<br \/> Ai sensi dell\u2019articolo 17 (come modificato dalla legge di conversione del DL n. 63\/2013) le disposizioni del D.lgs. 192\/2005 (e s.m.i.) si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010\/31\/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle Regioni e delle Province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano gi\u00e0 provveduto al recepimento.<br \/> La norma ha sollevato alcune perplessit\u00e0 sulla corretta applicazione della normativa regionale attualmente in vigore visto che la nuova formulazione della clausola di cedevolezza stabilisce in sostanza che la normativa regionale prevale su quella statale qualora abbia recepito, non pi\u00f9 la direttiva 2002\/91\/CE, ma quella pi\u00f9 recente, la 2010\/31\/UE.<br \/> Il problema si pone in quanto, come ben evidenziato nel Dossier di approfondimento redatto dalla Camera dei Deputati sul disegno di legge di conversione, il DL 63\/2013 va ad incidere su una pluralit\u00e0 di temi inerenti l&#8217;efficienza energetica, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi energetici, l&#8217;incolumit\u00e0 e la sicurezza pubblica e la tutela dell&#8217;ambiente.<br \/> Come si legge nel suddetto Dossier, il contenuto del provvedimento, pu\u00f2 essere ricondotto infatti alle materie tutela dell&#8217;ambiente, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) ed energia, di competenza concorrente tra Stato e regioni (art. 117, terzo comma, Cost.). Vengono altres\u00ec in rilievo, per i profili di carattere fiscale, la materia sistema tributario e contabile dello Stato, di competenza esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.) e, per le disposizioni nel settore dell&#8217;edilizia, la materia governo del territorio (art. 117, terzo comma, Cost.).<br \/> La clausola di cedevolezza fa s\u00ec che le norme del decreto si applichino nelle Regioni che non adottino proprie discipline attuative della direttiva.<br \/> La norma in oggetto persegue la duplice finalit\u00e0 di rispettare, da un lato, il riparto delle competenze legislative delineato dall&#8217;art. 117 Cost. nonch\u00e9 le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle Regioni dal quinto comma dell&#8217;art. 117 medesimo; dall&#8217;altro, di garantire allo Stato, attraverso l&#8217;esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma, uno strumento per evitare l&#8217;insorgere di una responsabilit\u00e0 nei confronti dell&#8217;Unione europea a seguito dell&#8217;eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l&#8217;Italia a procedure di infrazione.<br \/> In pratica questo comporta che al momento potranno esserci, riguardo alla certificazione energetica, le seguenti situazioni:<br \/> 1. Regioni che non hanno una propria normativa (Veneto, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania ecc.) \u00e0 si applica il D.lgs. 192\/2005;<br \/> 2. Regioni che con proprie leggi hanno recepito la direttiva 2010\/31\/UE (Liguria, Valle d\u2019Aosta) \u00e0 si dovr\u00e0 tener conto delle specifiche normative dalle stesse adottate da coordinare ed eventualmente integrare con la disciplina nazionale;<br \/> 3. Regioni che hanno recepito la direttiva 2002\/91\/CE, ma non ancora la direttiva 2010\/31\/UE \u00e0 dovrebbe trovare applicazione il D.lgs. 192\/2005, fatta eccezione per le metodologie di calcolo, come specificato nel paragrafo successivo.<\/p>\r\n<p>Subito dopo la pubblicazione della legge di conversione del decreto, il Ministero dello Sviluppo Economico con nota 16416 del 7 agosto 2013 scorso ha affermato che fino all&#8217;emanazione dei decreti attuativi previsti dal DL n. 63\/2013, nelle Regioni che hanno emanato proprie disposizioni in attuazione della direttiva 2002\/91\/CE continueranno ad applicarsi le metodologie di calcolo per l\u2019APE adottate fino all\u2019emanazione dei decreti suddetti o delle nuove disposizioni regionali volte al recepimento della direttiva 2010\/31\/UE.<br \/> Nel frattempo gi\u00e0 alcune Regioni sono intervenute per chiarire l\u2019applicazione della propria normativa.<br \/> &#8211;\u00a0 In Lombardia: gli attestati di certificazione energetica redatti secondo la disciplina regionale approvata con DGR 5018\/2007 e s.m.i. mantengono inalterata la loro validit\u00e0 anche dopo l\u2019entrata in vigore del D.L. 63\/2013 e della Legge n. 90\/2013. Pertanto, sono idonei ad essere allegati ai contratti di trasferimento e di locazione di edifici o di singole unit\u00e0 immobiliari siti nel territorio della Regione Lombardia, fino all\u2019approvazione di nuove disposizioni regionali.<br \/> &#8211;\u00a0 L\u2019Emilia Romagna: ha provveduto ad equiparare le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e di Attestato di Prestazione Energetica (APE). Dal 1\u00b0 ottobre gli attestati che il sistema informatico render\u00e0 disponibili riporteranno la denominazione di \u201cAttestati di Prestazione Energetica\u201d. Come indicato anche dalla Circolare ministeriale rimangono per ora invariati i contenuti dell\u2019Attestato e le metodologie di calcolo utilizzabili per la determinazione della prestazione energetica degli edifici previsti dalla disciplina regionale in materia, in conformit\u00e0 alle vigenti disposizioni sovra ordinate, in attesa di una loro revisione ai sensi del comma 12 dell&#8217;art. 6 del D.lgs. 192\/2005 come modificato dalle disposizioni introdotte con legge n. 90 del 2013.<br \/> Infine, come precedentemente indicato, per quanto riguarda gli obblighi di produzione e allegazione dell\u2019Attestato devono invece essere rispettate le disposizioni di cui al comma 1, 2, 3 e 3bis del medesimo art. 6 del D.lgs. 192\/2005 e s.m.i.<br \/> &#8211;\u00a0 Il Piemonte ha diramato un comunicato che, richiamando la Nota ministeriale, precisa che, in attesa dell\u2019emanazione dei provvedimenti di recepimento della direttiva 2010\/31UE da parte della Regione Piemonte, \u00e8 possibile utilizzare l\u2019Attestato di Certificazione Energetica in sostituzione dell\u2019Attestato di Prestazione Energetica.<br \/> &#8211;\u00a0 La Toscana ha pubblicato sul proprio sito istituzionale una nota di raffronto tra gli obblighi previsti dal D.Lgs. 192\/2005 come modificato dal DL n. 63\/2013 e la disciplina regionale. Viene altres\u00ec precisato che il testo della LR 39\/2005 e del Regolamento regionale 17\/2010 non sono stati ancora aggiornati alla L. 90\/2013, le cui disposizioni di diretta applicabilit\u00e0 sono comunque da rispettarsi.<br \/> &#8211;\u00a0 Nella prov. aut. di Trento dal 14 agosto 2013 sono entrate in vigore le modifiche alla Legge urbanistica provinciale (LP n. 1\/2008) che prevedono l&#8217;introduzione dell&#8217;attestato di prestazione energetica in sostituzione dell&#8217;attestato di certificazione energetica. La metodologia di calcolo della prestazione energetica dell&#8217;edificio rimane invariata fino all&#8217;entrata in vigore dei decreti ministeriali previsti ai sensi dell&#8217;art. 4 del D.lgs. 192\/2005 e s.m.i., attraverso i quali la normativa tecnica di riferimento sar\u00e0 aggiornata ai criteri definiti dalla direttiva 2010\/31\/UE. I nuovi modelli di APE sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1632 dd. 2 agosto 2013.<\/p>\r\n<p>In allegato: <br \/> 1- Consiglio Nazionale del Notariato &#8211; Nota 7\/8\/2013<br \/> 2- Ministero dello Sviluppo Economico &#8211; Prot. 16416 del 7\/8\/2013<\/p>\r\n<p>\u00a0<br \/> [1] Articolo 2 comma 1 D.lgs. 192 definizione di \u201cristrutturazione importante\u201d : un edificio esistente \u00e8 sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell&#8217;involucro dell&#8217;intero edificio, comprensivo di tutte le unit\u00e0 immobiliari che lo costituiscono, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell&#8217;impermeabilizzazione delle coperture.<br \/> [2] Articolo 2 comma 1 D.lgs. 192 definizione di \u201criqualificazione energetica di un edificio\u201d: un edificio esistente \u00e8 sottoposto a riqualificazione energetica quando si tratti di lavori (a titolo indicativo e non esaustivo) di manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies quater) (v. nota 1)<\/p>\r\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.ance.it\/docs\/docDownload.aspx?id=15206\" target=\"_blank\">\u00a0ALLEGATO 1 pdf 991,2 Kb <\/a><\/strong><\/p>\r\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.ance.it\/docs\/docDownload.aspx?id=15207\" target=\"_blank\">ALLEGATO 2 pdf 59,6 Kb <\/a><\/strong><\/p>\r\n<div class=\"testiCollegati\">\r\n<ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\" target=\"_blank\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\" target=\"_blank\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\" target=\"_blank\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una nota Ance fa il punto sui nuovi adempimenti per le imprese relativi all\u2019attestato di prestazione energetica degli edifici.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-1151","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1151","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1151"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1151\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1151"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1151"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1151"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}