{"id":176,"date":"2008-03-07T16:55:49","date_gmt":"2008-03-07T14:55:49","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/sicurezza-sul-lavoro-approvato-testo-unico-della-sicurezza-sul-lavoro\/"},"modified":"2008-03-07T16:55:49","modified_gmt":"2008-03-07T14:55:49","slug":"sicurezza-sul-lavoro-approvato-testo-unico-della-sicurezza-sul-lavoro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/sicurezza-sul-lavoro-approvato-testo-unico-della-sicurezza-sul-lavoro\/","title":{"rendered":"Sicurezza sul lavoro &#8211; Approvato Testo Unico della sicurezza sul lavoro"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Si tratta di un provvedimento che il Governo considera ineludibile e dovuto, anche nell&#8217;attuale fase di scioglimento delle Camere, in considerazione dell&#8217;incidenza dei tragici eventi legati a infortuni occorsi di recente, della rilevanza sociale della materia (pi&ugrave; volte sottolineata anche dal Presidente della Repubblica) e dell&#8217;ampia convergenza di consensi registrata fra le forze politiche.<br \/><br \/>Il provvedimento <strong>ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro <\/strong>le cui regole &#8211; fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell&#8217;arco di quasi 60 anni &#8211; sono state rivisitate e collocate in un&#8217;ottica di sistema. <br \/><br \/>La riforma &egrave; stata realizzata, da un lato, in piena coerenza con le direttive comunitarie e le convenzioni internazionali e, dall&#8217;altro, nel pi&ugrave; assoluto rispetto delle competenze in materia attribuite alle Regioni dall&#8217;articolo 117 della Costituzione. <br \/><br \/>Tra le <strong>principali novit&agrave; <\/strong>contenute nel testo, varato grazie all&#8217;iniziativa congiunta dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute e attraverso il costante coinvolgimento delle parti sociali, si segnalano:<\/p>\r\n<ul type=\"&quot;square&quot;\">\r\n<br \/>\r\n<li>l&#8217;<strong>ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza <\/strong>, ora riferite a tutti i lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettivit&agrave; della tutela che implica la tutela di tutti coloro, a qualunque titolo, operano in azienda) e finanche ai lavoratori autonomi, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro; <br \/><br \/><\/li>\r\n<li>il <strong>rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda <\/strong>, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realt&agrave; particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti); <br \/><br \/><\/li>\r\n<li>la <strong>rivisitazione e il coordinamento delle attivit&agrave; di vigilanza <\/strong>, in un&#8217;ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell&#8217;efficienza degli interventi. Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attivit&agrave; in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche; <br \/><br \/><\/li>\r\n<li>il <strong>finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche <\/strong>, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l&#8217;inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro; <br \/><br \/><\/li>\r\n<li>la <strong>revisione del sistema delle sanzioni <\/strong>. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123\/2007 &egrave; stata prevista la <strong>pena dell&#8217;arresto da sei a diciotto mesi <\/strong>per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attivit&agrave; con elevata pericolosit&agrave;. Nei <strong>casi meno gravi di inadempienza<\/strong>, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la <strong>sanzione dell&#8217;arresto alternativo all&#8217;ammenda o della sola ammenda<\/strong>, con un&#8217;attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l&#8217;adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al<strong> datore di lavoro<\/strong> che si metta in regola non &egrave; applicata la sanzione penale ma una <strong>sanzione pecuniaria<\/strong>. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all&#8217;obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 euro a un massimo di 24.000. Ovviamente tale possibilit&agrave; &egrave; esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale &#8211; estranee all&#8217;oggetto della delega &#8211; per l&#8217;omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;<br \/><br \/><\/li>\r\n<li>l&#8217;eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro. <br \/><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>&nbsp;<br \/><a href=\"http:\/\/www.build.it\/news_dettaglio.asp?ID_news=363\"><strong>3\/08\/2007 &#8211; Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro &#8211; Approvato disegno di legge <\/strong><\/a><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/corsi_dettaglio.asp?ID_news=3\">DLGS 494\/96 E 528\/99 DIRETTIVA CANTIERI <\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/corsi_dettaglio.asp?ID_news=2\">RSPP &#8211; ASPP NUOVO PERCORSO FORMATIVO <\/a><\/li>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=78\">CODICE DELLA SICUREZZA IN EDILIZIA E SUI LUOGHI DI LAVORO <\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=95\">LA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI. DLGS 494\/96 <\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=91\">TESTO UNICO LAVORI PUBBLICI <\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=295\">CODICE CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE <\/a><\/li>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>E&#8217; stato approvato ieri 6 marzo 2008 in una riunione straordinaria del Consiglio dei ministri il decreto attuativo della legge delega sulla sicurezza sul lavoro (Legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[27],"class_list":{"0":"post-176","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-sicurezza-sul-lavoro"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/176","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=176"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/176\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=176"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=176"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=176"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}