{"id":18,"date":"2007-06-04T20:13:13","date_gmt":"2007-06-04T18:13:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/risparmio-energetico-al-via-sconto-irpef-fino-a-100-000-euro\/"},"modified":"2007-06-04T20:13:13","modified_gmt":"2007-06-04T18:13:13","slug":"risparmio-energetico-al-via-sconto-irpef-fino-a-100-000-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/risparmio-energetico-al-via-sconto-irpef-fino-a-100-000-euro\/","title":{"rendered":"Risparmio energetico: al via sconto IRPEF fino a 100.000 euro"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>\r\nL&#8217;Agenzia delle Entrate ha emanato la <strong>circolare con i chiarimenti<\/strong> per usufruire dello sconto Irpef previsto dalla finanziaria a favore di chi <strong>rende eco-compatibile l&#8217;immobile<\/strong>. <br \/>\r\n<br \/>\r\nVediamo nel <strong>dettaglio gli sconti e come ottenerli. <\/strong><br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>GLI SCONTI<\/strong><br \/>\r\nE&#8217; previsto uno <strong>sconto Irpef pari al 55%<\/strong> della spesa sostenuta che varia a seconda dell&#8217;intervento effettuato da un <strong>massimo di 100.000 euro a un minimo di 30.000 euro<\/strong> delle spese sostenute nel corso del 2007. <br \/>\r\n<br \/>\r\n&Egrave; possibile cumulare il beneficio qualora si effettuano pi&ugrave; interventi\r\nper ognuno dei quali &egrave; prevista una detrazione. La detrazione va\r\nripartita in tre quote annuali di pari importo. Lo sconto fino a un\r\nmassimo di 100.000 euro &egrave; previsto per gli interventi di\r\nriqualificazione energetica che diano origine a un risparmio energetico\r\nper la climatizzazione invernale di almeno il 20% rispetto ai valori\r\nriportati nell&#8217;allegato C del DM febbraio del 2007. Nel beneficio,\r\nprecisa la circolare, rientra la sostituzione o l&#8217;installazione di\r\nimpianti di climatizzazione invernale anche con generatori di calore\r\nnon a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per\r\nteleriscaldamento, con caldaie a biomasse, ecc.. <br \/>\r\n<br \/>\r\nPer le <strong>spese relative a interventi su edifici, parte di essi o unit&agrave; immobiliari<\/strong> riguardanti coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi la detrazione massima arriva a 60.000 euro. <br \/>\r\n<br \/>\r\nLa <strong>circolare precisa<\/strong> che non essendo ancora stati definiti\r\ni parametri di risparmio energetico cui dovrebbe essere finalizzato\r\nl&#8217;intervento tale sconto potr&agrave; essere ottenuto se l&#8217;intervento rientra\r\nin quello pi&ugrave; generale della qualificazione energetica globale\r\ndell&#8217;edificio se consegue i requisiti richiesti per tale intervento. <br \/>\r\n<br \/>\r\nPer ottenere il beneficio fiscale <strong>non basta la semplice sostituzione di finestre e infissi<\/strong> ma occorre che ci sia una <strong>riduzione della trasmittanza termica<\/strong> rispetto alla situazione precedente ai lavori. <br \/>\r\n<br \/>\r\nStesso <strong>sconto fino a 60.000 euro<\/strong> per chi <strong>installa pannelli solari<\/strong>\r\nper la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali, nonch&egrave;\r\nper il fabbisogno di piscine, strutture sportive case di ricovero e di\r\ncura, scuole e universit&agrave;. <br \/>\r\n<br \/>\r\nLo <strong>sconto pu&ograve; arrivare a un massimo di 30.000 euro<\/strong> per gli\r\ninterventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con\r\nsistemi dotati di caldaie a condensazione. Nel beneficio rientra anche\r\nla trasformazione di impianti individuali in impianti centralizzati con\r\ncontabilizzazione di calore. <br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>GLI ADEMPIMENTI<\/strong><br \/>\r\nLa principale novit&agrave; rispetto alla procedura per lo sgravio Irpef relativo alle ristrutturazioni &egrave; che <strong>non bisogna inviare al Centro operativo di Pescarala comunicazione preventiva di inizio lavori<\/strong>. <br \/>\r\n<br \/>\r\n&Egrave; invece <strong>necessario indicare in fattura il costo della mano d&#8217;opera<\/strong> utilizzata per la realizzazione dell&#8217;intervento. <br \/>\r\n<br \/>\r\nOccorre inoltre <strong>acquisire l&#8217;asseverazione di un tecnico abilitato<\/strong>\r\nche attesti la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti\r\ntecnici che garantiscano il risparmio energetico indicato. <br \/>\r\n<br \/>\r\nVa <strong>trasmessa per via telematica o raccomandata all&#8217;Enea<\/strong> la\r\ncopia dell&#8217;attestato di &quot;certificazione energetica&quot; dell&#8217;edificio\r\nprodotta dopo la realizzazione degli interventi che danno diritto allo\r\nsconto. <br \/>\r\n<br \/>\r\nNei Comuni dove non sono state indicate le procedure per la certificazione energetica &egrave; <strong>sufficiente un attestato di &quot;qualificazione energetica&quot;<\/strong> prodotto secondo le indicazioni del decreto attuativo della Finanziaria in materia di risparmio energetico. <br \/>\r\n<br \/>\r\nAll&#8217;Enea va anche trasmessa una scheda informativa relativa agli\r\ninterventi realizzati in cui vanno indicati i dati di chi ha sostenuto\r\nle spese quelli dell&#8217;edificio, la tipologia di intervento di risparmio\r\nenergetico nonch&egrave; il costo sostenuto specificando quello delle spese\r\nprofessionali e l&#8217;importo utilizzato per il calcolo della detrazione.\r\nLa documentazione richiesta deve essere rilasciata da tecnici abilitati.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>SOGGETTI INTERESSATI<\/strong><br \/>\r\nLo sconto spetta a <strong>tutti i soggetti a prescindere dalla tipologia di reddito<\/strong>\r\ndi cui sono titolari. Possono beneficiare della detrazione a condizione\r\nche sostengano le spese. Inoltre devono possedere o detenere\r\nl&#8217;immobile. <br \/>\r\nSono ammessi al beneficio <strong>anche i familiari conviventi con il proprietario dell&#8217;immobile<\/strong>: coniuge, parenti fino al terzo grado e affini entro il secondo grado.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>EDIFICI INTERESSATI<\/strong><br \/>\r\nSono interessati agli interventi i fabbricati <strong>appartenenti a qualsiasi categoria catastale<\/strong>,\r\ncompresi quelli rurali e quelli strumentali alle attivit&agrave; d&#8217;impresa a\r\ncondizione che siano gi&agrave; esistenti. Sono quindi esclusi\r\ndall&#8217;agevolazione gli interventi effettuati durante la fase di\r\ncostruzione dell&#8217;immobile. <br \/>\r\nL&#8217;esistenza dell&#8217;immobile pu&ograve; essere provata con l&#8217;iscrizione al\r\ncatasto, la richiesta di accatastamento o il pagamento dell&#8217;ICI. Nel\r\ncaso di ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione si pu&ograve;\r\naccedere al beneficio solo in caso di fedele ricostruzione.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>PAGAMENTI<\/strong><br \/>\r\nI soggetti non titolari di reddito d&#8217;impresa devono effettuare i <strong>pagamenti con bonifico bancario o postale<\/strong>\r\ndal quale risulti la causale del versamento, il codice del beneficiario\r\ndella detrazione e il codice fiscale o partita Iva del beneficiario del\r\nbonifico. <br \/>\r\nL&#8217;obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico &egrave; escluso per i soggetti esercenti attivit&agrave; d&#8217;impresa.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>DOCUMENTAZIONE<\/strong> <br \/>\r\nChi chiede lo sconto IRPEF dovr&agrave; conservare ed esibire\r\nall&#8217;Amministrazione finanziaria, in caso di richiesta, l&#8217;asseverazione,\r\nla ricevuta della documentazione inviata all&#8217;Enea, nonch&eacute; le fatture e\r\nle ricevute del bonifico relative alle spese per le quali si fa valere\r\nla detrazione. L&#8217;Amministrazione potr&agrave; anche chiedere ulteriori\r\ndocumenti per verificare la corretta applicazione della detrazione\r\nd&#8217;imposta. La mancata presentazione all&#8217;Amministrazione della\r\ndocumentazione richiesta comporta la decadenza dal beneficio.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>SPESE DETRAIBILI<\/strong><br \/>\r\nSono detraibili sia le <strong>spese per la realizzazione degli interventi, <\/strong> comprese quelle funzionali alla realizzazione dell&#8217;intervento di risparmio energetico, <strong>sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta<\/strong> per fruire del beneficio. <br \/>\r\nIn particolare sono detraibili le <strong>spese per fornitura e messa in opera di materiale coibente<\/strong>, di materiali ordinari necessari per demolizione e ricostruzione dell&#8217;elemento costruttivo. <br \/>\r\nRientrano nel beneficio le spese per interventi che riducono la\r\ntrasmittanza termica delle finestre, per il miglioramento delle\r\ncaratteristiche termiche delle strutture esistenti, gli interventi per\r\nla climatizzazione invernale come fornitura e posa in opera di\r\napparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, lo\r\nsmontaggio e dismissione dell&#8217;impianto esistente.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>VENDITA IMMOBILE<\/strong><br \/>\r\nLa variazione del possesso dell&#8217;immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di risparmio comporta il <strong>trasferimento delle quote di detrazione residue al nuovo proprietario<\/strong>.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>CUMULABILIT&Agrave;<\/strong><br \/>\r\nLa detrazione del 55% <strong>non &egrave; cumulabile con altre agevolazioni concesse<\/strong> per i medesimi interventi mentre &egrave; <strong>compatibile con gli interventi previsti in materia di risparmio energetico<\/strong>. <br \/>\r\nIn pratica la non cumulabilit&agrave; opera nei confronto dello sconto Irpef del 36% per le ristrutturazioni.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>IVA<\/strong><br \/>\r\nAi fini dell&#8217;aliquota Iva da applicare occorre tener conto di come\r\nl&#8217;intervento di riqualificazione energetica viene qualificato sotto il\r\nprofilo edilizio (manutenzione, ristrutturazione, ecc.). <br \/>\r\nPer esempio gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria\r\nnel 2007 continuano a godere dell&#8217;aliquota agevolata del 10%.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<\/p>\r\n<strong>Circolare 31 maggio 2007 n. 36<\/strong><br \/>\r\n<strong>Oggetto: Detrazione d&#8217;imposta del 55% per gli interventi di\r\nrisparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge\r\n27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007) <\/strong><br \/>\r\n<em><a href=\"http:\/\/www.build.it\/allegati_news\/2007_06_04_circolareentrate.pdf\">Vedi <\/a> (in formato .PDF)<\/em>\r\n<p>\r\n&nbsp;\r\n<\/p>\r\n<div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=311\"> Certificazione energetica degli edifici<br \/>\r\n\tEdilizia sostenibile &#8211; Efficienza energetica &#8211; Indirizzi generali delle linee guida<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.Build.It\/catalogo_dettaglio.Asp?Id=77\"> Normativa impianti<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=49\">Prezzario di impianti elettrici<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/prezzario.asp?prezzari=48\">Prezzario di impianti tecnologici<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=289\"> Normativa sul fotovoltaico e sulle fonti energetiche rinnovabili<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=258\"> Il vento &#8211; Climatizzazione naturale degli edifici e impianti a energia pulita<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=263\"> Aria calore luce &#8211; Il comfort ambientale negli edifici<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=301\"> Normativa amianto &#8211; Legislazione e guida alla prevenzione dei rischi<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=266\">  Amianto &#8211; Manuale di bonifica &#8211; Analisi del rischio &#8211; Metodi di intervento<\/a><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare con i chiarimenti per usufruire dello sconto Irpef previsto dalla finanziaria a favore di chi rende eco-compatibile l&#8217;immobile.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[15,48,39,40,17,49,58,59,43],"class_list":{"0":"post-18","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-agenzia-delle-entrate","8":"tag-enea","9":"tag-energia","10":"tag-energie-rinnovabili","11":"tag-fisco","12":"tag-irpef","13":"tag-iva","14":"tag-riqualificazione-energetica","15":"tag-risparmio-energetico"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}