{"id":183,"date":"2008-03-18T19:39:05","date_gmt":"2008-03-18T17:39:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/regione-lombardia-pubblicate-le-nuove-modifiche-alla-lr-122005-legge-per-il-governo-del-territorio\/"},"modified":"2008-03-18T19:39:05","modified_gmt":"2008-03-18T17:39:05","slug":"regione-lombardia-pubblicate-le-nuove-modifiche-alla-lr-122005-legge-per-il-governo-del-territorio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/regione-lombardia-pubblicate-le-nuove-modifiche-alla-lr-122005-legge-per-il-governo-del-territorio\/","title":{"rendered":"Regione Lombardia &#8211; Pubblicate le nuove modifiche alla LR 12\/2005 &#8220;Legge per il Governo del territorio&#8221;"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Pubblicata sul 1&deg; supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 12 del 17 marzo la LR 14 marzo 2008 n. 4 che modifica la LR n. 12 del 2005 &#8220;Legge per il governo del territorio&#8221;. Le modifiche entreranno in vigore il 1&deg; aprile 2008.<\/p>\r\n<p>La legge n. 4 del 2008 costituisce il<strong> terzo significativo intervento legislativo di modifica <\/strong>alla LR 11 marzo 2005, n. 12 &#8211; Legge per il governo del territorio, facendo seguito alla LR 27 dicembre 2005, n. 20 (circoscritta alla problematica del recupero abitativo dei sottotetti esistenti) e alla LR 14 luglio 2006, n. 12. <br \/><br \/>Si tratta della <strong>modifica pi&ugrave; corposa, dal momento che gli articoli della LR n. 12 interessati sono 45 su un totale di 106<\/strong>; sono stati altres&igrave; integrati gli elenchi dell&#8217;allegato A alla legge e aggiunti due nuovi articoli (10 bis e 102 bis). <br \/><br \/><strong>L&#8217;obiettivo dichiarato<\/strong> dalla Giunta regionale in sede di presentazione del progetto di legge (che risale al 13 dicembre 2006) era quello di <strong>dare un assestamento per quanto possibile definitivo <\/strong>alla LR n. 12, affrontando alcuni profili da subito emersi come problematici e proponendo una ridefinizione all&#8217;insegna della chiarezza, non senza elementi di significativa novit&agrave;. A questi, il lungo iter di approvazione della legge ha aggiunto ulteriori integrazioni alla disciplina, sia sostanziale che procedurale, contenuta nella LR n. 12. <br \/><br \/>Passando in <strong>rassegna le modificazioni e integrazioni approvate<\/strong>, va innanzitutto menzionata la disciplina di<strong> semplificazione degli strumenti di pianificazione per i Comuni pi&ugrave; piccoli, <\/strong>una problematica che la legge come approvata in origine affrontava in termini ambigui e in ogni caso non realistici dal punto di vista della concreta operativit&agrave;. <br \/><br \/>La soluzione proposta dalla legge appena approvata si articola nelle <strong>seguenti scelte: <\/strong><br \/>&middot; <strong>eliminazione delle previsioni relative all&#8217;Autorit&agrave; per la programmazione territoriale<\/strong>, mentre viene confermato e disciplinato l&#8217;Osservatorio della programmazione territoriale, costituito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta; <br \/>&middot; <strong>disciplina speciale<\/strong>, direttamente in legge (nuovo art.10 bis), per i<strong> Comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti <\/strong>(659 Comuni), incentrata sulla previsione di un&#8217;approvazione congiunta in un unico atto, valido a tempo indeterminato, del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole; si tratta di una disciplina obbligatoria, salvo che per i PGT gi&agrave; adottati alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni; <br \/>&middot; <strong>possibilit&agrave; per i Comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 15.000 abitanti<\/strong> (792 Comuni) di avvalersi di <strong>contenuti semplificati, <\/strong>in base a una previsione di legge (art.7, comma 3, riformulato) e alla concreta definizione rimandata ad apposita deliberazione di Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare. <br \/><br \/>La nuova legge propone inoltre una <strong>migliore definizione del livello di pianificazione provinciale<\/strong> in rapporto ai Comuni, rimuovendo elementi di ambiguit&agrave; e incoerenza presenti nel testo vigente; questo obiettivo viene perseguito, in particolare, attraverso le seguenti nuove previsioni legislative: <br \/>&middot; viene <strong>ricalibrata la disciplina relativa all&#8217;individuazione, <\/strong>ad opera del PTCP, degli <strong>ambiti destinati all&#8217;attivit&agrave; agricola<\/strong>, con la precisazione che la definizione dovr&agrave; riguardare gli ambiti destinati all&#8217;attivit&agrave; agricola di interesse strategico e avvenire in conformit&agrave; ad appositi criteri deliberati dalla Giunta regionale, con obbligo per la Provincia di acquisire le proposte dei Comuni; <br \/>&middot; <strong>possibilit&agrave; per il PTCP di prevedere e disciplinare azioni di coordinamento<\/strong> per l&#8217;attuazione del PTCP stesso, azioni da definire d&#8217;intesa con i Comuni interessati e che potranno prevedere anche forme di compartecipazione ai proventi derivanti dai contributi di costruzione; <br \/>&middot; trasmissione alla Provincia, da parte dei Comuni, anche del piano dei servizi e del piano delle regole, fermo restando che la valutazione di compatibilit&agrave; del PGT rimane circoscritta al solo documento di piano. <br \/><br \/>Una menzione particolare merita poi l&#8217;<strong>introduzione di nuove disposizioni di indirizzo della pianificazione comunale<\/strong> in merito ad alcune problematiche specifiche, quali la corretta e ragionata localizzazione di campi di sosta e transito dei nomadi e la salvaguardia delle aree indirettamente interessate dalle grandi infrastrutture per la mobilit&agrave;, sia nuove che esistenti, come pure del tutto innovativa &egrave; la previsione di un contributo suppletivo a carico di chi realizza interventi di nuova costruzione, come forma di ristoro per la sottrazione di superfici agricole di fatto, contributo da destinare a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalit&agrave;. <br \/>Da ultimo, nella legge trovano posto altres&igrave; <strong>diverse modifiche di natura tecnica, <\/strong>ovvero di aggiustamento delle diverse discipline racchiuse nella LR n. 12, tra le quali si segnalano, in particolare: <br \/>&#8211; le disposizioni di incentivazione del <strong>recupero delle aree degradate o dismesse, <\/strong><br \/>&#8211; la previsione dell&#8217;obbligo alla individuazione, nel piano dei servizi, delle <strong>aree per l&#8217;edilizia residenziale pubblica <\/strong>a carico di Comuni da individuare con apposita deliberazione di Giunta regionale, <br \/>&#8211; disposizioni per agevolare, nell&#8217;attuale fase transitoria, la <strong>realizzazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, <\/strong><br \/>&#8211; disposizioni per agevolare la <strong>ricostruzione o il riuso di edifici interessati dalla realizzazione di infrastrutture per la mobilit&agrave; <\/strong>di rilevanza nazionale e regionale, <br \/>&#8211; in materia di <strong>Sportello unico per le attivit&agrave; produttive, <\/strong>una disposizione per regolare il corretto uso dell&#8217;istituto, in particolare nell&#8217;attuale fase transitoria, evitando che lo stesso risulti finalizzato al mero conseguimento della variante urbanistica.<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul><\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblicata sul 1\u00b0 supplemento ordinario al Bollettino ufficiale n. 12 del 17 marzo la LR 14 marzo 2008 n. 4 che modifica la LR n. 12 del 2005 &#8220;Legge per il governo del territorio&#8221;. Le modifiche entreranno in vigore il 1\u00b0 aprile 2008.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[16,79,286,290,291,226,45,292,293],"class_list":{"0":"post-183","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-edilizia","8":"tag-infrastrutture","9":"tag-leggi-regionali","10":"tag-pgt","11":"tag-ptcp","12":"tag-recupero-edilizio","13":"tag-regione-lombardia","14":"tag-sportello-unico-edilizia","15":"tag-suap"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=183"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/183\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=183"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=183"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=183"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}