{"id":193,"date":"2008-03-31T15:08:41","date_gmt":"2008-03-31T13:08:41","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/sicurezza-impianti-chiarimenti-su-documentazione-amministrativa-e-tecnica-da-conservare-in-caso-di-trasferimento-dellimmobile\/"},"modified":"2008-03-31T15:08:41","modified_gmt":"2008-03-31T13:08:41","slug":"sicurezza-impianti-chiarimenti-su-documentazione-amministrativa-e-tecnica-da-conservare-in-caso-di-trasferimento-dellimmobile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/sicurezza-impianti-chiarimenti-su-documentazione-amministrativa-e-tecnica-da-conservare-in-caso-di-trasferimento-dellimmobile\/","title":{"rendered":"Sicurezza impianti &#8211; Chiarimenti su documentazione amministrativa e tecnica da conservare in caso di trasferimento dell&#8217;immobile"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Il Ministero dello Sviluppo economico ha diffuso le risposte ai quesiti di Unioncamere, in relazione all&#8217;<strong>art. 13 del DM 22 gennaio 2008 n. 37<\/strong>, di<strong> riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all&#8217;interno degli edifici che &egrave; entrato in vigore lo scorso 27 marzo. <\/strong><br \/>Il testo del decreto <strong>semplifica notevolmente le procedure e gli adempimenti formali<\/strong>, anche in caso di compravendita o locazione degli immobili e, contemporaneamente rende pi&ugrave; efficaci, anche rafforzando l&#8217;attuale sistema sanzionatorio, le norme a tutela della sicurezza delle persone che vivono o lavorano all&#8217;interno degli edifici.<br \/>In particolare, <strong>l&#8217;art. 13 &#8211; Documentazione<\/strong>, ha suscitato numerose questioni interpretative, evidenziate nella predetta nota ed anche riportate da numerosi quotidiani, che appare necessario chiarire. <br \/>Di seguito i quesiti e le risposte:<br \/><br \/><strong>1. OBBLIGHI DOCUMENTALI IN CASO DI TRASFERIMENTO DELL&#8217;IMMOBILE<\/strong><br \/>L&#8217;art. 13 disciplina gli <strong>obblighi documentali in caso di &#8220;trasferimento dell&#8217;immobile a qualsiasi titolo&#8221; <\/strong>e, quindi, in caso di trasferimento della propriet&agrave; dell&#8217;immobile, sia a titolo oneroso che gratuito <strong>(compravendita, donazione). <\/strong><br \/>L&#8217;ultimo capoverso dell&#8217;art. 13, impone che sia consegnata all&#8217;utilizzatore &#8220;copia della stessa documentazione&#8221; anche al soggetto che &#8220;utilizza a qualsiasi titolo l&#8217;immobile&#8221;. Quindi, <strong>in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita, a qualunque altro titolo<\/strong>, gli stessi documenti dovranno essere consegnati <strong>in copia <\/strong>fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse gi&agrave; il precedente utilizzatore, che consegner&agrave; al nuovo utilizzatore l&#8217;originale, cos&igrave; come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.<br \/><strong>In molti casi nessun documento<\/strong> concernente la sicurezza<strong> deve essere consegnato alla stipula dell&#8217;atto, e ci&ograve; costituisce una rilevante novit&agrave;<\/strong> rispetto alla precedente disciplina che, all&#8217;art. 9, comma 3, del DPR n. 447 del 1991 imponeva espressamente al proprietario di consegnare tutta la documentazione amministrativa e tecnica, senza eccezioni.<br \/>Infatti i <strong>documenti da consegnare<\/strong> sono<strong> solo quelli obbligatori secondo le norme applicabili all&#8217;epoca della costruzione o modifica dell&#8217;impianto<\/strong> e cio&egrave;:<\/p>\r\n<ul type=\"&quot;square&quot;\">\r\n<li><strong>la dichiarazione di conformit&agrave;<\/strong>, se gi&agrave; prevista, dalla legge n. 46\/1990 per gli edifici adibiti ad uso civile e &#8211; finora &#8211; per i soli impianti elettrici degli altri edifici, <strong>salvo che le parti si accordino per non allegarla; <\/strong><br \/><\/li>\r\n<li><strong>il progetto ed il collaudo dell&#8217;impianto<\/strong>, <strong>solo ove imposti dalle norme vigenti all&#8217;epoca della realizzazione o della modifica. <\/strong>Per gli impianti la cui realizzazione inizier&agrave; dopo l&#8217;entrata in vigore del decreto, in molti casi l&#8217; art. 5, comma 1, chiede non il progetto ma il <strong>pi&ugrave; semplice elaborato tecnico<\/strong> che andr&agrave; consegnato; <br \/><\/li>\r\n<li><strong>il libretto d&#8217;uso e manutenzione solo ove obbligatorio<\/strong>: nelle abitazioni civili &egrave; obbligatorio solo per l&#8217;eventuale impianto di riscaldamento autonomo; <br \/><\/li>\r\n<li><strong>la dichiarazione di rispondenza <\/strong>per gli impianti realizzati prima dell&#8217;entrata in vigore del decreto e che non hanno la dichiarazione di conformit&agrave;, <strong>ma solo se le parti non si accordino per escluderla<\/strong>.<br \/><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>La possibilit&agrave; del proprietario di ricorrere a tale dichiarazione costituisce una novit&agrave; e pu&ograve; anche riguardare l&#8217;intero edificio.<br \/><br \/><strong>2. LA NUOVA CLAUSOLA OBBLIGATORIA DI GARANZIA DEL VENDITORE CIRCA LA CONFORMIT&Agrave; DEGLI IMPIANTI ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA<\/strong><br \/>L&#8217;art. 13, rafforza la tutela sostanziale della sicurezza di chi vive o lavora negli edifici, disponendo che &#8220;L&#8217;atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformit&agrave; degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza &#8220;. La <strong>norma si riferisce solo al &#8220;venditore<\/strong>&#8220;. Tuttavia, considerata l&#8217;affinit&agrave; della fattispecie e le finalit&agrave; della norma, deve ritenersi che la disciplina della clausola di garanzia debba valere non solo per la compravendita, ma anche per <strong>tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso della propriet&agrave; o di altro diritto reale dell&#8217;immobile<\/strong>. L&#8217;introduzione di questa clausola nel contratto &egrave; obbligatoria, nell&#8217;atto definitivo di trasferimento della propriet&agrave; dell&#8217;immobile, in quanto il carattere vincolante della norma per il venditore emerge sia dal tenore letterale della disposizione, sia dalla sua oggettiva finalit&agrave; di interesse generale, volta a tutelare la pubblica incolumit&agrave; ed il diritto alla salute delle persone.<br \/><br \/><strong>3. I CONTENUTI DELLA GARANZIA DEL VENDITORE <\/strong><br \/>La norma prevista dal decreto in esame &egrave; conforme non solo al generale<strong> principio di diligenza e buona fede<\/strong> nei rapporti contrattuali, ma anche alle previsioni del codice civile contenute agli <strong>articoli 1497<\/strong> e<strong> 1490, comma 1<\/strong>. <br \/>Pertanto con la clausola in esame il <strong>venditore assume su di s&egrave; la responsabilit&agrave; per ogni spesa o danno derivante dall&#8217; eventuale non conformit&agrave; degli impianti <\/strong>alle norme di sicurezza ad essi applicabili.<br \/><br \/><strong>4. LA POSSIBILIT&Agrave; DELLE PARTI DI DEROGARE ALL&#8217;OBBLIGO DI GARANZIA DEL VENDITORE<\/strong><br \/>La <strong>clausola di garanzia del venditore &egrave; obbligatoria<\/strong>, ma i suoi contenuti sono disciplinati dal codice civile (norma di legge che prevale sul regolamento), che<strong> consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l&#8217;esclusione della garanzia del venditore<\/strong>, a condizione che il venditore non abbia in mala fedetaciuto al compratore i vizi della cosa. Ne consegue che le parti possono limitare o escludere la responsabilit&agrave; del venditore, ma non omettendo la clausola in esame o utilizzando una clausola di stile.<br \/>Per <strong>derogare alla prevista responsabilit&agrave; di chi vende<\/strong>, &egrave;, necessario che, nella clausola di garanzia del venditore, le parti limitino o escludano tale garanzia, a seguito della dichiarazione del venditore, e della presa d&#8217;atto del compratore, circa la non conformit&agrave; o la possibile non conformit&agrave; di ciascun impianto alle norme di sicurezza ad esso applicabili.<br \/>Solo l&#8217;apposizione di una clausola di questo tipo potr&agrave; quindi superare la generale presunzione dell&#8217;ordinamento circa la garanzia del venditore. <br \/><br \/><strong>5. I CONNESSI CHIARIMENTI IN ORDINE ALL&#8217;APPLICAZIONE DI TALUNE SANZIONI<\/strong><br \/>Il decreto in esame persegue le descritte finalit&agrave; di interesse pubblico anche mediante l&#8217;introduzione di una <strong>nuova disciplina sanzionatoria<\/strong>, che raddoppia gli importi previsti dalla previgente normativa.<br \/><br \/><br \/><strong>6. LA MANCANZA DI UN GENERALE OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ED I PROFILI TEMPORALI DELLA NUOVA DISCIPLINA<\/strong><br \/>L&#8217;art. 13, in mancanza di una diversa previsione, &egrave;<strong> immediatamente operativo<\/strong> e trova <strong>applicazione agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina <\/strong>e, quindi anche agli impianti, installati o adeguati precedentemente, presenti negli edifici oggetto del trasferimento.<br \/>La sicurezza dei predetti impianti deve peraltro essere valutata, , in base alla loro conformit&agrave; alla norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione e della loro modifica. Infatti, n&eacute; l&#8217;art. 13 n&eacute; nessun altra norma del regolamento, pongono un nuovo generale obbligo di procedere all&#8217;adeguamento degli impianti preesistenti conformi alle precedenti norme di sicurezza ad essi applicabili.<br \/><br \/><br \/>&nbsp;<br \/><strong>Quesiti<\/strong><br \/><em><a href=\"http:\/\/www.build.it\/allegati_news\/2008_03_31_impiantiquesiti.pdf\">Vedi <\/a>(in formato .pdf) <\/em><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul><\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ministero dello Sviluppo economico ha diffuso le risposte ai quesiti di Unioncamere, in relazione all&#8217;art. 13 del DM 22 gennaio 2008 n. 37, di riordino della disciplina per la sicurezza degli impianti all&#8217;interno degli edifici che \u00e8 entrato in vigore l<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[61,153,34,192],"class_list":{"0":"post-193","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-casa","8":"tag-compravendita-immobili","9":"tag-impianti","10":"tag-ministero-sviluppo-economico"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/193","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=193"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/193\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=193"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=193"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=193"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}