{"id":202,"date":"2008-04-14T18:00:04","date_gmt":"2008-04-14T16:00:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/decreto-sicurezza-impianti-nessun-rischio-distacco-luce-acqua-e-gas\/"},"modified":"2008-04-14T18:00:04","modified_gmt":"2008-04-14T16:00:04","slug":"decreto-sicurezza-impianti-nessun-rischio-distacco-luce-acqua-e-gas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/decreto-sicurezza-impianti-nessun-rischio-distacco-luce-acqua-e-gas\/","title":{"rendered":"Decreto sicurezza impianti: nessun rischio distacco luce, acqua e gas"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le <strong>vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformit&agrave; degli impianti. <\/strong><br \/><br \/>A chiarirlo &egrave; il <strong>Ministero dello Sviluppo economico che nella nota esplicativa<\/strong> che segue interviene per facilitare l&#8217;applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l&#8217;erogazione di luce acqua e gas <strong>se non viene consegnata copia della dichiarazione di conformit&agrave; o di rispondenza degli impianti. <\/strong><br \/><br \/>In particolare, il <strong>Ministero anche per cancellare le possibili preoccupazioni degli utenti e dei fornitori <\/strong>su eventuali ostacoli al processo di liberalizzazione, <strong>chiarisce che: <\/strong><\/p>\r\n<ol type=\"&quot;square&quot;\"><br \/>\r\n<li>i <strong>commi da 3 a 5 dell&#8217;art. 8<\/strong> del Decreto Ministeriale n. 37\/2008 (secondo i quali entro trenta giorni dall&#8217;allacciamento della fornitura di gas, luce e acqua deve essere consegnata al <strong>fornitore copia<\/strong> della<strong> dichiarazione di conformit&agrave; o di rispondenza<\/strong> pena la sospensione del servizio) si riferiscono espressamente all&#8217;allacciamento di nuove forniture. <br \/>Ne consegue che qualsiasi modifica del contratto di fornitura gi&agrave; avviato (cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione) non determina l&#8217;obbligo di consegna della dichiarazione di conformit&agrave; o di rispondenza. <br \/>Il decreto, in sostanza, <strong>non ostacola la liberalizzazione del mercato elettrico<\/strong>, perch&eacute; in caso di cambio del gestore non &egrave; previsto nessun nuovo adempimento. <br \/><br \/><\/li>\r\n<li>per le utenze esistenti la <strong>dichiarazione di conformit&agrave; o di rispondenza deve essere consegnata<\/strong> solo <strong>in caso di aumento della potenza impegnata<\/strong> se l&#8217;aumento consegue a interventi che impongono di per s&eacute; il rilascio della dichiarazione di conformit&agrave;; oppure se l&#8217;aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: si tratta di <strong>impianti di notevole rilievo<\/strong> sotto il profilo della sicurezza, <strong>di regola non presenti nelle abitazioni<\/strong>, ma solo nei condomini o in esercizi produttivi o commerciali di un certo rilievo (ad esempio potenza dell&#8217;impianto elettrico superiore a 6 kw, ovvero superficie delle abitazioni superiore a 400 mq e degli immobili adibiti ad altri usi superiore a 200 mq). Anche in tali casi, comunque, <strong>l&#8217;obbligo scatta solo se l&#8217;impianto elettrico raggiunge almeno &#8220;la potenza di 6 kw&#8221; <\/strong>. <br \/><br \/><\/li>\r\n<li>il fornitore professionale finale del servizio, che viene in contatto con l&#8217;utente, <strong>potr&agrave; e dovr&agrave; controllare i nuovi allacci, <\/strong>mentre per le <strong>variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilit&agrave; dall&#8217;utente<\/strong>. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si limitano all&#8217;acquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento. <br \/><br \/><\/li>\r\n<li>la<strong> documentazione relativa agli impianti condominiali <\/strong>riguarda solo la parte comune dell&#8217;edificio e quindi degli impianti, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni dell&#8217;edificio, e quindi nulla deve essere allegato al riguardo. <br \/><\/li>\r\n<\/ol>\r\n<p>&nbsp;<br \/><a href=\"http:\/\/www.build.it\/news_dettaglio.asp?ID_news=545\"><strong>31\/03\/2008 &#8211; Ministero dello Sviluppo economico &#8211; Decreto sicurezza impianti &#8211; Chiarimenti su documentazione amministrativa e tecnica da conservare in caso di trasferimento dell&#8217;immobile <\/strong><\/a><br \/><br \/><a href=\"http:\/\/www.build.it\/news_dettaglio.asp?ID_news=533\"><strong>17\/03\/2008 &#8211; Pubblicato il regolamento che riordina l&#8217;attivit&agrave; di installazione degli impianti all&#8217;interno degli edifici <br \/>Abrogata la legge 46\/90 <\/strong><\/a><\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul><\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nessun rischio di distacco di acqua, luce e gas per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformit\u00e0 degli impianti. 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