{"id":238,"date":"2008-06-16T19:13:48","date_gmt":"2008-06-16T17:13:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/liquidazione-dei-compensi-e-delle-spese-dei-procedimenti-arbitrali\/"},"modified":"2008-06-16T19:13:48","modified_gmt":"2008-06-16T17:13:48","slug":"liquidazione-dei-compensi-e-delle-spese-dei-procedimenti-arbitrali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/liquidazione-dei-compensi-e-delle-spese-dei-procedimenti-arbitrali\/","title":{"rendered":"Liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>In conformit&agrave; e a chiarimento della vigente normativa l&#8217;Autorit&agrave; per la vigilanza sui contratti pubblici ha <strong>emanato un comunicato sulle modalit&agrave; operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali<\/strong> e relative modalit&agrave; di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale.<br \/><br \/>1. La<strong> Camera arbitrale<\/strong>, contestualmente alla nomina del terzo arbitro, <strong>determina l&#8217;importo del deposito in acconto<\/strong> del corrispettivo arbitrale che, a cura delle parti interessate all&#8217;avvio della procedura arbitrale, dovr&agrave; essere tempestivamente versato con le modalit&agrave; che seguono.<br \/><br \/>2. <strong>Comunica alle parti interessate la misura del deposito da effettuarsi <\/strong>in acconto del corrispettivo arbitrale che dovr&agrave; essere sollecitamente versato sul c\/c bancario n. 48067.88, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, sede di via del Corso, n. 232, 00186 Roma, il cui codice IBAN &egrave;: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788, intestato all&#8217;Autorit&agrave; per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In occasione del versamento dovr&agrave; essere specificata oltre all&#8217;indicazione delle parti e del presidente del collegio, la relativa causale: deposito in acconto. <br \/><br \/>3. All&#8217;adempimento del versamento &egrave; condizionata la costituzione del collegio arbitrale, che, altrimenti, non potr&agrave; avere luogo.<br \/><br \/>4. Definito il procedimento arbitrale con il deposito del lodo o con il verbale di conciliazione (o con un altro provvedimento conclusivo del giudizio), la Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, <strong>determiner&agrave; l&#8217;ammontare del corrispettivo dovuto, a saldo, dalle parti. <\/strong>Tale somma, con gli accessori indicati dall&#8217;Ufficio gestione contabilit&agrave; della Camera, in una apposita nota di intimazione a pagare, che sar&agrave; comunicata alle parti debitrici, dovr&agrave; essere versata con le modalit&agrave; di cui al punto 2) del presente comunicato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della nota stessa. In occasione del versamento dovr&agrave; essere specificata oltre all&#8217;indicazione delle parti e del presidente del collegio, la relativa causale: versamento a saldo dei corrispettivi. <br \/><br \/>5. Decorso il detto termine di trenta giorni, se le parti avranno provveduto al versamento del saldo dovuto, ottemperando in questo modo al puntuale adempimento dell&#8217;obbligo a loro carico, la segreteria della Camera arbitrale, acquisite le relative ricevute di pagamento, chieder&agrave; alla Direzione Generale Contabilit&agrave; e Finanza dell&#8217;Autorit&agrave; di Vigilanza, l&#8217;emissione dei mandati di pagamento a favore degli aventi diritto. Questi ultimi riceveranno quanto di loro spettanza dalla suddetta Direzione Generale. Ci&ograve; determiner&agrave; la conclusione del procedimento delineato dalla normativa di cui sopra &egrave; cenno.<br \/><br \/>6. Nell&#8217;ipotesi invece in cui, entro il termine dei trenta giorni, entrambe le parti, o soltanto una di esse, non avranno provveduto al versamento del saldo dovuto, ponendosi cos&igrave; in mora, la Camera arbitrale non potr&agrave; porre in essere alcun altro adempimento, poich&eacute; la legge, al di fuori dei compiti sopra indicati, non attribuisce alla stessa il potere di gestire in nome proprio interessi altrui (n&eacute; in via giudiziale, n&eacute; in via stragiudiziale). In questo caso la legittimazione a perseguire il debitore moroso torna nella piena disponibilit&agrave; del creditore insoddisfatto, quale naturale riflesso della titolarit&agrave; del diritto di sua esclusiva spettanza.<br \/><br \/>7. Peraltro, anche nell&#8217;ipotesi di cui al punto 6), resta fermo che la Camera arbitrale chieder&agrave; alla Direzione Generale Contabilit&agrave; e Finanza dell&#8217;Autorit&agrave; di Vigilanza l&#8217;emissione dei mandati di pagamento nei limiti degli importi versati ed acquisiti (deposito in acconto ed eventuale saldo parziale) in modo che, detraendo in prededuzione l&#8217;importo totale delle spese liquidate (ivi compresa la somma fissata per il compenso al segretario del collegio arbitrale), possa procedersi al pagamento agli arbitri dei corrispettivi &#8220;pro-quota&#8221; (secondo le percentuali di ripartizione gi&agrave; risultanti), sulla base delle corrispondenti fatture.<br \/><br \/>8. Le modalit&agrave; di pagamento di cui al punto 2) del presente comunicato dovranno essere utilizzate anche per la corresponsione, all&#8217;Autorit&agrave;, della somma dell&#8217;uno per mille del valore della controversia, all&#8217;atto del deposito del lodo. In occasione del versamento dovr&agrave; essere specificata oltre all&#8217;indicazione delle parti e del presidente del collegio, la relativa causale: versamento della somma dell&#8217;uno per mille.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul><\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In conformit\u00e0 e a chiarimento della vigente normativa l&#8217;Autorit\u00e0 per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato un comunicato sulle modalit\u00e0 operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e relative modalit<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[332,25],"class_list":{"0":"post-238","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-camera-arbitrale","8":"tag-contratti-pubblici"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/238","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=238"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/238\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=238"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=238"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=238"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}