{"id":31,"date":"2007-07-11T14:03:08","date_gmt":"2007-07-11T12:03:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/corte-costituzionale-legittimo-il-contributo-dovuto-allautorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici\/"},"modified":"2007-07-11T14:03:08","modified_gmt":"2007-07-11T12:03:08","slug":"corte-costituzionale-legittimo-il-contributo-dovuto-allautorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/corte-costituzionale-legittimo-il-contributo-dovuto-allautorita-per-la-vigilanza-sui-lavori-pubblici\/","title":{"rendered":"Corte Costituzionale &#8211; Legittimo il contributo dovuto all&#8217;Autorit\u00e0 per la vigilanza sui lavori pubblici"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>\r\nLa Corte Costituzionale, con una sentenza dello scorso <strong>6 luglio<\/strong>  ha dichiarato <strong>non fondate<\/strong> le <strong>questioni aventi ad oggetto l&#8217;art. 1, commi 65 e 67<\/strong>, della legge n. 266 del 2005, proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Piemonte.<br \/>\r\n<br \/>\r\nLa Provincia autonoma di Bolzano e la Regione Piemonte, con due\r\ndistinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimit&agrave;\r\ncostituzionale dei commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266\r\n(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale\r\ndello Stato &#8211; legge finanziaria 2006) sostenendo che la parte in cui la\r\nlegge stabilisce che<strong> l&#8217;Autorit&agrave; per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura dei costi<\/strong> relativi al proprio funzionamento, <em>&laquo;determina\r\nannualmente l&#8217;ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai\r\nsoggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonch&eacute; le\r\nrelative modalit&agrave; di riscossione, ivi compreso l&#8217;obbligo di versamento\r\ndel contributo da parte degli operatori economici quale condizione di\r\nammissibilit&agrave; dell&#8217;offerta nell&#8217;ambito delle procedure finalizzate alla\r\nrealizzazione di opere pubbliche&raquo;<\/em>,<strong> interferirebbe illegittimamente<\/strong> nelle competenze delle Regioni, costituendo <strong>norma di dettaglio nella materia dei lavori pubblici, <\/strong> assegnata alla competenza legislativa residuale di cui all&#8217;art. 117, quarto comma, della Costituzione.<br \/>\r\n<br \/>\r\nLe norme censurate, secondo le ricorrenti, sarebbero <strong>invasive della competenza legislativa ed amministrativa regionale e provinciale<\/strong>\r\nnella materia dei lavori pubblici, non compresa negli elenchi di cui al\r\n3 ed al 4 comma dell&#8217;art. 117 della Costituzione, quindi riconducibile\r\nalla competenza regionale (e conseguentemente provinciale) residuale.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>Le norme denunciate<\/strong>, secondo la suprema Corte, bench&eacute; abbiano ad\r\noggetto la determinazione e la disciplina dei contributi imposti ai\r\nsoggetti sottoposti alla vigilanza dell&#8217;Autorit&agrave; per i lavori pubblici,\r\n<strong>non attengono <\/strong>ad una materia spettante alla competenza regionale\r\nresiduale (e provinciale ex art. 10 della legge costituzionale n. 3 del\r\n2001), quale sarebbe, secondo le istanti, <strong>la materia dei lavori pubblici. <\/strong><br \/>\r\n<br \/>\r\nAnzitutto, si ribadisce che la mancata inclusione dei lavori pubblici\r\nnella elencazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione non implica che essi\r\nsiano oggetto di potest&agrave; legislativa residuale delle Regioni. <br \/>\r\nSi tratta, infatti, di ambiti di legislazione che non integrano una\r\nvera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell&#8217;oggetto al\r\nquale afferiscono e pertanto possono essere ascritti di volta in volta\r\na potest&agrave; legislative esclusive dello Stato ovvero a potest&agrave;\r\nlegislative concorrenti (sentenza n. 303 del 2003).<br \/>\r\n<br \/>\r\nLe disposizioni censurate, come risulta anche dai lavori preparatori, <strong>perseguono il principale obiettivo<\/strong>, nel quadro dei crescenti vincoli posti alla finanza pubblica, di <strong>riduzione della spesa<\/strong>,\r\nmediante il trasferimento sui soggetti, privati e pubblici, sottoposti\r\nal controllo dell&#8217;Autorit&agrave; per la vigilanza sui lavori pubblici dei <strong>costi di funzionamento<\/strong> della stessa, fino ad ora interamente a carico del bilancio statale.<br \/>\r\n<br \/>\r\nPertanto, le norme in questione stabiliscono un meccanismo di <strong>autofinanziamento dell&#8217;Autorit&agrave;<\/strong>,\r\ncui attribuiscono il potere di identificare, con proprie delibere\r\n(sottoposte all&#8217;approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri,\r\nsentito il parere del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze), i<strong> soggetti tenuti alla contribuzione <\/strong>\r\n(individuati, con le delibere 26 gennaio 2006 e 10 gennaio 2007, nelle\r\nstazioni appaltanti, negli operatori economici e nei cosiddetti\r\norganismi di attestazione); e di <strong>stabilire l&#8217;entit&agrave; della contribuzione e le modalit&agrave; del versamento. <\/strong><br \/>\r\n<br \/>\r\nL&#8217;<strong>oggetto delle disposizioni impugnate<\/strong> &egrave;, dunque, la <strong>disciplina dei contributi obbligatori<\/strong>\r\ngravanti sui soggetti sottoposti alla vigilanza dell&#8217;Autorit&agrave;, fra i\r\nquali possono esservi anche le Regioni e le Province autonome quali\r\n&laquo;stazioni appaltanti&raquo;.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>Tali contributi, in quanto costituiscono risorse<\/strong> &#8211; in precedenza ed in parte ancora oggi reperite attraverso la fiscalit&agrave; generale &#8211; per il <strong>funzionamento<\/strong> di un organo quale l&#8217;<strong>Autorit&agrave;, <\/strong>\r\nchiamata a svolgere una funzione di vigilanza sui lavori pubblici\r\n&laquo;unitaria a livello nazionale&raquo; (sentenza n. 482 del 1995), sono <strong>riconducibili alla categoria delle entrate tributarie statali<\/strong>, di cui soddisfano i principali requisiti.<br \/>\r\n<br \/>\r\nSi tratta, infatti, di una <strong>contribuzione  alle spese necessarie<\/strong>\r\na consentire l&#8217;esercizio della sua attivit&agrave; istituzionale, che si\r\ncaratterizza per la doverosit&agrave; della prestazione, il collegamento di\r\nquesta ad una pubblica spesa ed il riferimento ad un presupposto\r\neconomicamente rilevante (sentenza n. 73 del 2005). <br \/>\r\n<br \/>\r\nLe norme censurate, in quanto recanti la disciplina di contributi\r\nriconducibili alla categoria dei tributi statali, costituiscono,\r\ndunque, <strong>legittimo esercizio della competenza statale esclusiva in materia di &laquo;sistema tributario e contabile dello Stato<\/strong>&raquo; (art. 117, secondo comma, lett. e, della Costituzione).\r\n<\/p>\r\n<p>\r\n<strong> Sentenza 6 luglio 2007 n. 256<\/strong><br \/>\r\n<em><a href=\"http:\/\/www.build.it\/allegati_news\/2007_07_11_cortecostituzionale.pdf\">Vedi <\/a> (in formato .PDF)<\/em>\r\n<\/p>\r\n<div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=91\"><strong> TESTO UNICO LAVORI PUBBLICI <\/strong> <\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=295\"> <strong>CODICE CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE <\/strong>  <\/a><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Corte Costituzionale, con una sentenza dello scorso 6 luglio ha dichiarato non fondate le questioni aventi ad oggetto l&#8217;art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266 del 2005, proposte dalla Provincia autonoma di Bolzano e dalla Regione Piemonte.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[23,81,24,82,83],"class_list":{"0":"post-31","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-appalti","8":"tag-corte-costituzionale","9":"tag-lavori-pubblici","10":"tag-provincia-bolzano","11":"tag-regione-piemonte"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=31"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/31\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=31"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=31"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=31"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}