{"id":497,"date":"2009-09-03T17:16:25","date_gmt":"2009-09-03T15:16:25","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/istruzioni-operative-per-la-comunicazione-dei-nominativi-dei-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls\/"},"modified":"2009-09-03T17:16:25","modified_gmt":"2009-09-03T15:16:25","slug":"istruzioni-operative-per-la-comunicazione-dei-nominativi-dei-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/istruzioni-operative-per-la-comunicazione-dei-nominativi-dei-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza-rls\/","title":{"rendered":"Istruzioni operative per la comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>La Direzione Centrale Prevenzione dell&#8217;INAIL con circolare 25 agosto 2009, n. 43 fornisce indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 (GU n.180 del 5 agosto 2009)<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;art. 13, lett. f) del decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009<\/strong> ha modificato la lett. aa) dell&#8217;art.18 del Decreto legislativo n. 81\/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente.<\/p>\r\n<p>In base a tale modifica i <strong>suddetti soggetti devono comunicare<\/strong> in via telematica all&#8217;INAIL (e all&#8217;IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) <strong>in caso di nuova nomina o designazione<\/strong>, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l&#8217;obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gi&agrave; eletti o designati.<\/p>\r\n<p>Quindi i datori di lavoro devono <strong>comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non pi&ugrave; con cadenza annuale<\/strong> ma solo in caso di nuova nomina o designazione.<\/p>\r\n<p>In fase di prima applicazione l&#8217;obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gi&agrave; eletti o designati.<\/p>\r\n<p><strong>CIRCOLARE INAIL 25 AGOSTO 2009 N. 43<br \/>Direzione Centrale Prevenzione<br \/>Oggetto: Comunicazione nominativo Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Modifiche all&#8217;art.18,comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81\/2008. <\/strong><\/p>\r\n<p><strong><\/strong><\/p>\r\n<p><br \/><strong>Quadro Normativo<\/strong><br \/>&nbsp;<br \/>&#8211; Decreto legislativo del 5 agosto 2009 n. 106, art. 13<br \/>&#8211; Decreto legislativo 9 agosto 2008 n. 81: attuazione dell&#8217;art.1 della legge 3 agosto 2007, n.123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro<br \/>&#8211;&nbsp;Decreto legislativo 5 agosto 2009 n. 106 Disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:<br \/>&#8211;&nbsp;Art. 18, cos&igrave; come modificato dall&#8217;art.13 del Decreto legislativo n. 106\/2009 &#8220;Obblighi del datore di lavoro e del dirigente&#8221;<br \/>&#8211; Art. 47: &#8220;Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza&#8221;<br \/>&#8211;&nbsp;Art. 55, cos&igrave; come modificato dall&#8217;art. 32 del Decreto legislativo n. 106\/2009: &#8220;Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente&#8221;<\/p>\r\n<p><br \/><strong>PREMESSA<\/strong><br \/>Sentite la Direzione Generale dell&#8217;attivit&agrave; ispettiva e la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, si provvede ad emanare una circolare per fornire indicazioni in ordine agli adempimenti posti a carico dei datori dei lavoro e dei dirigenti ai fini della comunicazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in base al nuovo quadro normativo introdotto dal Decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 (G.U. n.180 del 5 agosto 2009)<br \/>La presente circolare riguarda la comunicazione degli RLS. Per quanto concerne la comunicazione degli RLST l&#8217;Istituto provveder&agrave;, come di consueto, a dare le istruzioni operative una volta intervenute le indicazioni interpretative della normativa da parte del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali<\/p>\r\n<p><br \/><strong>NORMATIVA DI RIFERIMENTO: PRECISAZIONI<\/strong><br \/>L&#8217;art. 13, lettera f) del decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 ha modificato la lettera aa) dell&#8217;art.18 del Decreto legislativo n. 81\/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente. In base a tale modifica i suddetti soggetti devono comunicare in via telematica all&#8217;INAIL (e all&#8217;IPSEMA per quanto riguarda le categorie tutelate dallo stesso Ente) in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l&#8217;obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gi&agrave; eletti o designati&#8221;.<br \/>Rimane invariata la previsione di cui all&#8217;art.47 che stabilisce i criteri e le modalit&agrave; di elezione e designazione dei suddetti Rappresentanti nelle aziende e\/o nelle unit&agrave; produttive.<br \/>A differenza di quanto previsto nella formulazione della norma in oggetto contenuta nel decreto legislativo n. 81\/2008, la comunicazione in argomento non va pi&ugrave; effettuata con cadenza annuale, ma solo in caso di nuova nomina o designazione.<br \/>In fase di prima applicazione del Decreto legislativo n. 106\/2009, l&#8217;obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori gi&agrave; eletti o designati&#8221;.<\/p>\r\n<p><br \/>Pertanto:<br \/>a) coloro i quali hanno ottemperato all&#8217;obbligo &#8211; secondo le istruzioni emanate dall&#8217;Istituto in attuazione del Decreto legislativo n. 81\/2008 &#8211; comunicando il nominativo (o i nominativi se piu&#8217; di uno) con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2008 non devono effettuare alcuna comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni nel periodo dal 1&deg; gennaio 2009 alla data della presente circolare.<br \/>b) coloro i quali non hanno effettuato alcuna comunicazione secondo le istruzioni emanate dall&#8217;Istituto con la richiamata circolare n. 11\/2009 devono inviare la segnalazione per la prima volta seguendo le istruzioni operative come di seguito specificato.<br \/>Per coloro i quali non versano nelle enunciate fattispecie, l&#8217;obbligo di comunicazione scatta in occasione di prima elezione o designazione del RLS.<\/p>\r\n<p>Successive comunicazioni dovranno essere effettuate solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato. In difetto si ritiene immutata la situazione gi&agrave; comunicata.<br \/>Si ricorda che rientrano nell&#8217;obbligo di comunicazione i datori di lavoro ovvero i dirigenti &#8211; se tale compito rientra nelle competenze attribuite loro, nell&#8217;ambito dell&#8217;organizzazione, dal datore di lavoro &#8211; di qualsiasi settore privato e pubblico (art. 3, comma 1).<\/p>\r\n<p>Sono escluse da tale obbligo le Amministrazioni, gli Istituti e le Organizzazioni cos&igrave; come previsto dall&#8217;art. 3, commi 2 e 3bis, al cui riguardo si esprime riserva di dare indicazioni in considerazione del rinvio alla emanazione di Decreti attuativi, contenuto nelle disposizioni succitate.<br \/>Appare inoltre utile rimarcare come le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facolt&agrave; dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi. Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo e non deve ingerire in alcuna forma o modo per non violare le libert&agrave; delle organizzazioni sindacali previste dalla legge n. 300\/70.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>TERMINI E MODALITA&#8217; DELLE COMUNICAZIONI:<\/strong><br \/>L&#8217;INAIL ha provveduto ad adeguare la procedura online accessibile dal sito dell&#8217;Istituto attraverso &#8220;Punto Cliente&#8221; per la segnalazione &#8220;in via informatica&#8221; secondo le nuove disposizioni.<br \/>Tale procedura consente di effettuare la prima comunicazione e\/o le variazioni a seguito di nuove nomine e\/o designazioni che dovessero intervenire.<br \/>A tale riguardo si chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata per la singola azienda, ovvero per ciascuna unit&agrave; produttiva in cui si articola l&#8217;azienda stessa, nella quale operano i Rappresentanti.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>ISTRUZIONI OPERATIVE PER L&#8217;ACCESSO ALL&#8217;APPLICAZIONE DICHIARAZIONE RLS E MODALITA&#8217; DI INSERIMENTO<br \/>PRIMA COMUNICAZIONE<\/strong><br \/><strong>Aziende e pubbliche amministrazioni assicurate INAIL<br \/><\/strong>Le aziende o le amministrazioni pubbliche soggette all&#8217;obbligo assicurativo INAIL che non abbiano ancora provveduto ad effettuare la registrazione al sito <a href=\"http:\/\/www.inail.it\/\">http:\/\/www.inail.it\/<\/a> devono:<br \/>1. collegarsi al sito <a href=\"http:\/\/www.inail.it\/\">http:\/\/www.inail.it\/<\/a>;<br \/>2. selezionare Registrazione;<br \/>3. accedere alla sezione Registrazione ditta;<br \/>4. inserire nell&#8217;apposita maschera il Codice Utente ed il PIN1<\/p>\r\n<p><br \/>L&#8217;INAIL provveder&agrave; ad inviare a mezzo posta alla ditta un PIN2 che, unito al PIN1, dar&agrave; origine alla password provvisoria per il primo accesso al sito.<br \/>Dopo aver effettuato il primo accesso ai Servizi di &#8220;Punto Cliente&#8221;, inserito i dati relativi al responsabile dei servizi telematici dell&#8217;azienda ed aver personalizzato la password, la ditta potr&agrave; accedere all&#8217;applicazione Dichiarazione RLS.<br \/>Le aziende e le amministrazioni pubbliche soggette all&#8217;obbligo assicurativo INAIL che siano gi&agrave; registrate, effettuando l&#8217;accesso ai Servizi di Punto Cliente, potranno visualizzare la procedura Dichiarazione RLS.<br \/>Aziende e pubbliche amministrazioni non assicurate INAIL<br \/>Il titolare o il delegato della ditta\/pubblica amministrazione &#8211; non presente nella nostra Banca dati in quanto non assicurato INAIL &#8211; deve effettuare la registrazione sul sito dell&#8217;Istituto come di seguito specificato:<br \/>1. collegarsi al sito <a href=\"http:\/\/www.inail.it\/\">http:\/\/www.inail.it\/<\/a>;<br \/>2. selezionare Registrazione;<br \/>3. accedere alla sezione Registrazione utente generico;<br \/>4. compilare con i suoi dati la maschera &#8220;Registrazione utente generico&#8221; specificando se si tratta di azienda o amministrazione non soggetta ad assicurazione INAIL e, infine, cliccare su &#8220;SALVA&#8221;.<\/p>\r\n<p>L&#8217;utente che si &egrave; registrato ricever&agrave; all&#8217;indirizzo e-mail che ha indicato nella maschera &#8220;Registrazione utente generico&#8221; un messaggio con l&#8217;indicazione di una password.<\/p>\r\n<p>Con il proprio codice fiscale e la password, l&#8217;utente entrer&agrave; sul sito <a href=\"http:\/\/www.inail.it\/\">http:\/\/www.inail.it\/<\/a> in &#8220;Punto Cliente&#8221;, dove selezioner&agrave; la funzione &#8220;Ditte non INAIL&#8221; &#8211; &#8220;Anagrafica&#8221; (Nuova ditta) e compiler&agrave; una maschera con tutti i dati anagrafici della Ditta. A questo punto, verr&agrave; attribuito alla Ditta il numero di &#8220;Codice Cliente&#8221; ed un pin (4 cifre).<\/p>\r\n<p>Qualora il titolare o il delegato della Ditta abbia difficolt&agrave; ad eseguire le sopraindicate operazioni, pu&ograve; rivolgersi ad una qualsiasi Sede dell&#8217;Istituto. Sar&agrave; l&#8217;operatore della Sede che, sostituendosi al datore di lavoro, effettuer&agrave; tutto il percorso sopra riportato fino all&#8217;attribuzione del numero di &#8220;Codice Cliente&#8221; e del pin. Naturalmente, l&#8217;operatore Inail dovr&agrave; indicare nella schermata &#8220;Registrazione utente generico&#8221; il proprio indirizzo e-mail (es.:\r\n<script type=\"text\/javascript\"><\/script>\r\n<a href=\"mailto:m.rossi@inail.it\">m.rossi@inail.it<\/a>\r\n<script type=\"text\/javascript\"><\/script>\r\nIndirizzo e-mail protetto dal bots spam , deve abilitare Javascript per vederlo\r\n<script type=\"text\/javascript\"><\/script>\r\n).<\/p>\r\n<p>Quando il datore di lavoro decide di non curare direttamente o a mezzo di propri dipendenti l&#8217;inserimento dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, pu&ograve; affidare l&#8217;incarico ad un delegato (es. consulente del lavoro, associazione di categoria). In questo caso se il delegato &egrave; gi&agrave; autorizzato all&#8217;accesso su &#8220;Punto Cliente&#8221;, avr&agrave; la possibilit&agrave; di procedere all&#8217;inserimento degli RLS, per i clienti in delega, senza effettuare altre operazioni; se la ditta\/pubblica amministrazione non &egrave; ancora inserita nelle deleghe del consulente del lavoro, in quanto non soggetta ad INAIL, il delegato medesimo potr&agrave; effettuare le operazioni di registrazione per conto della ditta\/pubblica amministrazione come sopra descritto.<\/p>\r\n<p>Se la ditta\/pubblica amministrazione ha gi&agrave; effettuato la registrazione, pu&ograve; fornire al Consulente del lavoro il Codice cliente ed il codice PIN per gli adempimenti di cui sopra.<\/p>\r\n<p>Nel momento in cui siano state effettuate le operazioni di registrazione e conseguentemente si possiede un Codice Cliente, si potra&#8217; selezionare l&#8217;applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere alla comunicazione oggetto della presente circolare con le informazioni e secondo le modalit&agrave; che seguono:<br \/>UNITA&#8217; PRODUTTIVA <br \/>PROGRESSIVO UNITA&#8217; PRODUTTIVA <br \/>DENOMINAZIONE <br \/>INDIRIZZO<br \/>COMUNE<br \/>PROVINCIA<br \/>CAP<br \/>DATI ANAGRAFICI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA<br \/>CODICE FISCALE<br \/>COGNOME <br \/>NOME <br \/>DATA INIZIO INCARICO (ai fini del monitoraggio della cadenza temporale delle nomine)<\/p>\r\n<p>Se ci sono pi&ugrave; unit&agrave; produttive la procedura consente l&#8217;attivazione di pi&ugrave; maschere e, conseguentemente, i dati relativi al RLS devono essere indicati con riferimento all&#8217;unit&agrave; in cui opera.<\/p>\r\n<p>Terminato l&#8217;inserimento ed effettuato l&#8217;invio da parte dell&#8217;utente, la procedura registra in archivio i dati comunicati storicizzandoli e rilascia all&#8217;utente stampa della ricevuta della comunicazione, anche ai fini della esibizione in caso di accesso da parte degli organi vigilanti, competenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro.<\/p>\r\n<p>Per quanto riguarda l&#8217;inoltro della dichiarazione, come gi&agrave; detto in precedenza, l&#8217;accesso ai Servizi di Punto Cliente &egrave; riservato alle Aziende e ai Delegati delle Aziende. Qualora si utilizzi il meccanismo delle subdeleghe, i subdelegati potranno inserire tutti i dati relativi ad una o pi&ugrave; unit&agrave; produttive ma l&#8217;avvio iniziale e l&#8217;inoltro finale della dichiarazione potranno essere effettuati unicamente dall&#8217;utenza principale.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>COMUNICAZIONI SUCCESSIVE<\/strong><br \/>(a seguito di nuove nomine e\/o designazioni intervenute)<br \/>Il soggetto interessato, che deve effettuare la segnalazione a seguito di intervenute nuove nomine e\/o designazioni, e&#8217; gi&agrave; in possesso del Codice Cliente e pertanto potr&agrave; selezionare l&#8217;applicazione DICHIARAZIONE RLS per procedere all&#8217;aggiornamento della comunicazione oggetto della presente circolare secondo le modalit&agrave; che seguono:<br \/>&#8211; apre la lista a suo tempo inviata<br \/>&#8211; visualizza la unit&agrave; produttiva<br \/>&#8211;&nbsp;modifica il codice fiscale, il nominativo (cognome e nome) e la data inizio incarico&nbsp;<br \/>&#8211; &nbsp;inoltra<\/p>\r\n<p><br \/><strong>MODIFICA DEI DATI<\/strong><br \/>Qualora l&#8217;utente ritenga di dover modificare alcuni dati dopo aver inviato la comunicazione, utilizzer&agrave; l&#8217;apposita funzione modifica.<br \/>Il sistema prevede che tale operazione sia chiusa entro 5 giorni dall&#8217;apertura. Scaduto tale termine il sistema chiude automaticamente la richiesta di modifica e conserva la registrazione della comunicazione preesistente. Pertanto, per produrre effetti di modifica, la richiesta dovr&agrave; essere riproposta.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>SANZIONI<\/strong><br \/>L&#8217;art.55 del Decreto legislativo n. 81\/2008, cosi&#8217; come modificato dall&#8217;art. 32 del Decreto legislativo n.106\/2009: &#8220;Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente&#8221; prevede, in caso di violazione dell&#8217;art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81\/2008, nel testo modificato dall&#8217;art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106\/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00.<br \/>Qualora per problemi tecnici l&#8217;inserimento non potesse avvenire on line, si potr&agrave; inviare eccezionalmente la segnalazione di cui trattasi al fax 800 657 657 &#8211; utilizzando il modello predisposto che pu&ograve; essere richiesto presso le Sedi dell&#8217;Istituto o scaricato dal sito dell&#8217;INAIL: <a href=\"http:\/\/www.inail.it\/\">http:\/\/www.inail.it\/<\/a>.<br \/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br \/>F. to IL DIRETTORE GENERALE<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\nFORMARSI E AGGIORNARSI PROFESSIONALMENTE\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=344\" target=\"_blank\">TESTO UNICO PER LA SICUREZZA <\/a><\/li>\r\nDLgs 9 aprile 2008, n. 81 aggiornato ed integrato con il DLgs 5 agosto 2009 n.106\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=343\" target=\"_blank\">LA REDAZIONE DEL PSC secondo il DLgs 81\/2008<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=212\" target=\"_blank\">LA NUOVA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO Secondo il DLgs 81\/2008<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=184\" target=\"_blank\">PIANI OPERATIVI PER LA SICUREZZAIl nuovo POS secondo il DLgs 81\/2008<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=238\" target=\"_blank\">RSPP &#8211; I NUOVI REQUISITI &#8211; Secondo il DLgs 81\/2008Requisiti professionali del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione <\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=306\" target=\"_blank\">LAVORI IN QUOTAIl nuovo PiMUS secondo il DLgs 81\/2008<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=357\" target=\"_blank\">DOCUMENTAZIONE PER LA SICUREZZA IN CANTIERE Adempimenti e verifiche secondo il DLgs 81\/2008<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=78\" target=\"_blank\">NUOVO CODICE DELLA SICUREZZA IN EDILIZIA E SUI LUOGHI DI LAVORO<\/a><\/li>\r\nVII edizione \r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;art. 13, lett. f) del decreto legislativo n.106 del 5 agosto 2009 ha modificato la lett. aa) dell&#8217;art.18 del Decreto legislativo n. 81\/2008 in materia di obblighi del datore di lavoro e del dirigente<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[72,465,27],"class_list":{"0":"post-497","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-inail","8":"tag-rappresentanti-dei-lavoratori-per-la-sicurezza","9":"tag-sicurezza-sul-lavoro"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/497","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=497"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/497\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=497"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=497"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=497"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}