{"id":5,"date":"2007-06-08T22:56:08","date_gmt":"2007-06-08T20:56:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/reati-contro-i-beni-culturali-ed-il-paesaggio\/"},"modified":"2007-06-08T22:56:08","modified_gmt":"2007-06-08T20:56:08","slug":"reati-contro-i-beni-culturali-ed-il-paesaggio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/reati-contro-i-beni-culturali-ed-il-paesaggio\/","title":{"rendered":"Reati contro i beni culturali ed il Paesaggio"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>\r\nIl Consiglio dei Ministri del 23 maggio u.s. ha approvato un disegno di legge che conferisce al Governo la delega a rivedere la <strong> disciplina sanzionatoria penale in materia di beni culturali<\/strong>, in un&#8217;ottica di inasprimento per una maggior tutela dei beni stessi. <br \/>\r\n<br \/>\r\nLa finalit&agrave; del provvedimento &egrave; quella di <strong> rafforzare la tutela penale del patrimonio culturale<\/strong>  anche attraverso la <strong> rivisitazione delle sanzioni penali contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. <\/strong><br \/>\r\n<br \/>\r\nUna volta ricevuta la delega dal Parlamento, il<strong>  Governo ridiscipliner&agrave; i delitti<\/strong> di danneggiamento, furto (anche di cosa ritrovata), ricettazione (che comprende anche la detenzione illecita), uscita illecita del bene dal territorio nazionale, falsificazione, riciclaggio. <br \/>\r\n<br \/>\r\nIl disegno di legge prevede l&#8217;<strong> aggravio delle conseguenze penali<\/strong>  per chi commette numerosi altri illeciti a danno dei beni culturali. <br \/>\r\n<br \/>\r\nLa revisione della disciplina prevista riguarda anche i <strong> beni paesaggistici<\/strong>, con l&#8217;inasprimento dei delitti di danneggiamento (per il quale viene prevista anche la fattispecie di colposit&agrave;), la configurazione dei nuovi delitti per lavori eseguiti senza la prescritta autorizzazione (fino ad oggi fattispecie soggetta a sola contravvenzione) e per frode in materia paesaggistica (falsificazione di documenti), nonch&eacute; la fattispecie del ravvedimento operoso (riduzione della pena se il colpevole si adoperi per ridurre i danni).<br \/>\r\n<br \/>\r\nLe<strong>  innovazioni proposte in materia di beni culturali<\/strong>  consistono in: <br \/>\r\n<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>una specifica aggravante per il <strong> reato di danneggiamento<\/strong>  quando abbia ad <strong> oggetto un bene culturale, <\/strong> \televando a 4 anni la sanzione massima detentiva ed introducendo \tl&#8217;obbligatoriet&agrave; della pena pecuniaria fino a 50.0000 euro; il reato \tpu&ograve; essere punito, con pena naturalmente ridotta, anche a titolo di \tcolpa (danneggiamento di bene culturale con negligenza); <\/li>\r\n<li>una  specifica aggravante per il <strong>reato di furto d&#8217;arte, <\/strong> \tquando cio&egrave; abbia ad oggetto un bene culturale, con un aumento della \tpena detentiva &#8211; rispetto al furto semplice &#8211; da tre a sei anni ed un \tsensibile aumento della pena pecuniaria (30.000 euro invece di 500): \tchi ruba il quadro notificato &egrave; punito pi&ugrave; di chi ruba un orologio \tanche se dello stesso valore; <\/li>\r\n<li>inasprimento delle pene previste per la <strong> ricerca archeologica abusiva, <\/strong>  prevedendo un aumento di pena (quattro anni ) in caso di uso di metal detector o altri strumenti di rilevazione; <\/li>\r\n<li>estensione del reato di <strong> ricettazione anche a chi detiene illecitamente beni culturali provenienti da delitto<\/strong>; in questo modo il termine di prescrizione viene sospeso per tutto il tempo in cui il bene viene detenuto; <\/li>\r\n<li>aumento delle pene per il <strong> delitto di uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale<\/strong> \ted estensione del reato a chi detiene illecitamente il bene all&#8217;estero, \tanche qui con l&#8217;effetto di non far decorrere il termine di prescrizione \tfinch&egrave; il bene viene detenuto; <\/li>\r\n<li>istituzione della figura del<strong>  riciclaggio in relazione ad operazioni su beni culturali; <\/strong>  oggi il denaro sporco &egrave; infatti riciclato anche attraverso l&#8217;acquisto di opere d&#8217;arte; <\/li>\r\n<li>previsione che la sospensione condizionale della pena sia \tsubordinata, a discrezione del giudice, al pagamento del risarcimento \tdel danno o alla eliminazione delle conseguenze dannose o ancora alla \tprestazione di attivit&agrave; socialmente utile non retribuita; <\/li>\r\n<li>rafforzamento dei poteri di indagine per il perseguimento di questo \tgenere di reati, consentendo agli agenti ed ufficiali di polizia \tgiudiziaria appartenenti a reparti specializzati nell&#8217;attivit&agrave; di \tcontrasto ai reati contro i beni culturali di eseguire indagini sotto \tcopertura e di creare siti civetta quando i delitti siano commessi \tmediante l&#8217;impiego di sistemi informatici. \r\n\t<\/li>\r\n<li>sanzioni pi&ugrave; elevate per il reato di <strong> danneggiamento di bene paesaggistico<\/strong>  (ora punito solo con l&#8217;ammenda);<\/li>\r\n<li>parificazione al reato di <strong> esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione paesaggistica di quello di esecuzione in difformit&agrave; dalle prescrizioni<\/strong>  ed estensione del medesimo reato al caso di inosservanza del divieto di esecuzione e dell&#8217;ordine di sospensione; <\/li>\r\n<li>previsione di una <strong> speciale aggravante in caso di reato commesso in siti di interesse culturale, paesaggistico o archeologico<\/strong>; <\/li>\r\n<li>previsione del <strong> reato di frode paesaggistica<\/strong>, nel caso di falsificazione di documentazione o uso di falsa documentazione per l&#8217;esecuzione illecita di lavori; <\/li>\r\n<li>estensione del <strong> sequestro a tutti i beni mobili e immobili<\/strong>  che siano serviti a commettere i reati in materia di paesaggio (cantieri; mezzi meccanici; apparecchiature); <\/li>\r\n<li><strong>interdizione dalle professioni o dalle attivit&agrave; d&#8217;impresa<\/strong>, oltre che dai pubblici uffici, per coloro che abbiano commesso i reati contro il paesaggio. \r\n\t<ul>\r\n\t<\/ul>\r\n\t<\/li>  \r\n<\/ul>\r\n<div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.Build.It\/catalogo_dettaglio.Asp?Id=284\">Nuovo codice ambiente<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.Build.It\/catalogo_dettaglio.Asp?Id=290\">Prezzario per il restauro dei beni artistici<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.Build.It\/catalogo_dettaglio.Asp?Id=290\">Regione Campania. Prezzario regionale per la conservazione ed il restauro delle opere e dei beni culturali e paesaggistici<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.Build.It\/catalogo_dettaglio.Asp?Id=309\">Restauro dei dipinti murali, su tavola, su tela<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.Build.It\/catalogo_dettaglio.Asp?Id=254\">Capitolato speciale di appalto restauro architettonico<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.Build.It\/catalogo_dettaglio.Asp?Id=202\">Manuale operativo per il restauro architettonico<\/a><\/li>  \r\n<\/ul>\r\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Consiglio dei Ministri del 23 maggio u.s. ha approvato un disegno di legge che conferisce al Governo la delega a rivedere la  disciplina sanzionatoria penale in materia di beni culturali, in un&#8217;ottica di inasprimento e di maggior tutela<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[12,13,14],"class_list":{"0":"post-5","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-beni-culturali","8":"tag-codice-dei-beni-culturali","9":"tag-paesaggio"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}