{"id":535,"date":"2009-10-28T17:11:05","date_gmt":"2009-10-28T15:11:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/friuli-venezia-giulia-approvato-in-commissione-il-codice-regionale-delledilizia\/"},"modified":"2009-10-28T17:11:05","modified_gmt":"2009-10-28T15:11:05","slug":"friuli-venezia-giulia-approvato-in-commissione-il-codice-regionale-delledilizia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/friuli-venezia-giulia-approvato-in-commissione-il-codice-regionale-delledilizia\/","title":{"rendered":"Friuli Venezia Giulia &#8211; approvato in commissione il codice regionale dell&#8217;edilizia"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Ridefinire la materia dell&#8217;edilizia senza stravolgere l&#8217;ordinamento vigente, raccogliendo le varie disposizioni in un unico testo per colmare le attuali lacune e apportare le necessarie modifiche e innovazioni.<\/p>\r\n<p>E&#8217; questo lo scopo del <strong>nuovo codice regionale dell&#8217;edilizia<\/strong>, contenuto in un apposito disegno di legge per avere una fonte normativa certa, approvato a maggioranza dalla IV Commissione del Consiglio regionale.<\/p>\r\n<p>Il provvedimento &egrave; suddiviso in sette Capi, per complessivi 63 articoli.<\/p>\r\n<p>Il <strong>Capo I<\/strong> contiene disposizioni di carattere generale, le finalit&agrave;, le definizioni dei principali parametri edilizi necessarie alla diretta applicazione delle norme, i limiti di legge e per l&#8217;applicazione degli oneri di urbanizzazione e le sanzioni amministrative di carattere pecuniario, le categorie degli interventi edilizi, la definizione delle destinazioni d&#8217;uso degli immobili.<\/p>\r\n<p>Viene reintrodotta la distinzione tra interventi a rilevanza urbanistica o edilizia, sono definite le destinazioni d&#8217;uso degli immobili e disciplinata l&#8217;attivit&agrave; edilizia in assenza di pianificazione urbanistica o in decadenza dei vincoli.<\/p>\r\n<p>Sono anche disciplinati i regolamenti edilizi comunali e lo Sportello unico ed &egrave; previsto un Osservatorio della pianificazione territoriale e urbanistica.<\/p>\r\n<p>Il <strong>Capo&nbsp;II<\/strong> &egrave; interamente dedicato a regolare l&#8217;attivit&agrave; edilizia delle Pubbliche amministrazioni e prevede il procedimento speciale per la realizzazione delle opere pubbliche statali, regionali, provinciali e comunali.<\/p>\r\n<p><br \/> Il <strong>Capo&nbsp;III<\/strong> riguarda il regime edificatorio e prevede criteri puntuali per la valutazione dell&#8217;attivit&agrave; edilizia e il rilascio del certificato di destinazione urbanistica da parte dei Comuni.<\/p>\r\n<p><br \/> Il<strong> Capo&nbsp;IV<\/strong> definisce tutti i presupposti di legge e le procedure per il rilascio dei titoli per le abilitazioni o l&#8217;esecuzione degli interventi edilizi, mentre il<strong> Capo&nbsp;V<\/strong> contiene disposizioni speciali, ossia tutte quelle previsioni di legge che non trovano un&#8217;analogia a livello statale. Tra queste vi sono gli istituti dell&#8217;area di pertinenza urbanistica, il certificato di destinazione urbanistica e la possibilit&agrave; per i Comuni di prevedere in favore dei cittadini ulteriori attestazioni o valutazioni preventive degli interventi.<\/p>\r\n<p><br \/> Il <strong>Capo&nbsp;VI<\/strong> disciplina integralmente la vigilanza e il regime sanzionatorio, prevede la misura di tolleranza vigente del 3% per la non sanzionabilit&agrave; degli interventi, individua le variazioni essenziali e le regole generali della vigilanza sull&#8217;attivit&agrave; urbanistica ed edilizia e le funzioni dell&#8217;Osservatorio.<\/p>\r\n<p>Il <strong>Capo VII<\/strong>, l&#8217;ultimo del disegno di legge, contiene le norme transitorie e di coordinamento con la legislazione vigente.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>Queste le modifiche apportate in Commissione:<\/strong> <br \/> <strong>All&#8217;articolo 35<\/strong> (deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi), sono state ampliate a 200 metri cubi &#8211; prima 150 &#8211; le previsioni sugli ampliamenti degli edifici residenziali situati nella fascia di rispetto della viabilit&agrave;. Ribaditi i limiti, imposti anche dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e ambientali, delle distanze minime previste dal codice civile.<\/p>\r\n<p><strong>All&#8217;articolo 36<\/strong> (interventi in zona agricola) accolte modifiche che, tra le altre cose, consentono la ristrutturazione di edifici rustici annessi alle residenze agricole, questo con modifica della destinazione d&#8217;uso in residenza agricola.<\/p>\r\n<p><br \/> <strong>Sostituito in toto l&#8217;articolo 37<\/strong>, sulle misure per la promozione del rendimento energetico nell&#8217;edilizia, con maggiori specifiche tecniche.<\/p>\r\n<p><br \/> Accolto <strong>senza modifiche l&#8217;articolo 38<\/strong> (disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia).<\/p>\r\n<p><br \/> <strong>Modificato e riscritto l&#8217;articolo 39<\/strong> (interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone residenziali), che ora prevede che i sottotetti posso essere recuperati a fini abitativi, senza l&#8217;aumento di unit&agrave; abitative e della sagoma dell&#8217;edificio, se ci&ograve; avviene contestualmente e interventi di ristrutturazione o restauro.<\/p>\r\n<p><br \/> Fuori dai centri storici sono ammessi anche <strong>interventi che innalzano il colmo del tetto fino al rispetto dei parametri<\/strong> sull&#8217;areazione e la luminosit&agrave;, anche aumentando le unit&agrave; abitative.<\/p>\r\n<p>Questi interventi possono essere eseguiti solo su edifici realizzati prima dell&#8217;entrata in vigore della legge. In generale, gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono comportare la modifica delle unit&agrave; abitative se c&#8217;&egrave; il parere favorevole delle autorit&agrave; di tutela del vincolo.<br \/> Approvato anche l&#8217;articolo 40 (variazioni essenziali) con modifiche tecniche.<\/p>\r\n<p><br \/> Accolti in rapida sequenza gli articoli 41 (misura tolleranza), 42 (vigilanza sull&#8217;attivit&agrave; urbanistico-edilizia) e 43 (vigilanza su opere disciplinate dall&#8217;articolo 10) con un emendamento tecnico, l&#8217;articolo 44 (responsabilit&agrave; del titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivit&agrave;, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori), 45 (interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformit&agrave; o con variazioni essenziali), 46 (interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformit&agrave; del permesso di costruire), 47 (interventi eseguiti in parziale difformit&agrave; del permesso di costruire), 48 (interventi abusivi realizzati su suoli di propriet&agrave; dello Stato o di altri enti pubblici), 49 (permesso di costruire in sanatoria), 50 (interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in difformit&agrave; dalla denuncia di inizio attivit&agrave; e sanatoria), 51 (interventi di attivit&agrave; edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia), 52 (interventi eseguiti in base a permesso annullato), 53 (intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi), 54 (ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione), 55 (mancata apposizione del cartello di cantiere o presentazione della domanda di agibilit&agrave;) e 56 (annullamento del permesso di costruire da parte della Regione). Accolto, con specifiche sui termini, anche l&#8217;articolo 57 (disposizioni transitorie e di coordinamento con la legge regionale 5\/2007).<\/p>\r\n<p><br \/> L&#8217;articolo 58 (applicazione delle disposizioni di deroga) con specifiche sulla non cumulabilit&agrave; di deroghe, &egrave; stato approvato, insieme al 59 (aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie).<\/p>\r\n<p><br \/> <strong>Passato anche il Piano casa divenuto Capo autonomo (Capo VI bis &#8211; disposizioni straordinarie per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente).<\/strong><\/p>\r\n<p><br \/> Tra le novit&agrave; il termine temporale di 5 anni dall&#8217;entrata in vigore della norma, entro il quale i lavori dovranno essere stati avviati. L&#8217;ampliamento consentito &egrave; pari al 35% del volume utile dell&#8217;esistente pari a 200 metri cubi massimi, con sopraelevazioni fuori dai centri storici di massimo 2 piani &#8211; 6 metri.<\/p>\r\n<p><strong>Gli ampliamenti non posso portare all&#8217;aumento delle unit&agrave; immobiliari.<\/strong><\/p>\r\n<p><br \/> Per gli edifici produttivi il massimo dell&#8217;ampliamento possibile &egrave; di 1000 metri quadri.<br \/> Accolti anche i rimanenti articoli, dal 60 al 63 &#8211; abrogazioni, rinvio alle leggi regionali, rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali, entrata in vigore.<br \/> A termine della seduta l&#8217;assessore competente Federica Seganti ha anticipato l&#8217;avvio della riforma urbanistica, illustrando in breve contenuti e necessit&agrave; che ne stanno alla base, specificando che la volont&agrave; &egrave; di normare le procedure. <br \/> (Fonte: Friuli Venezia-Giulia)<\/p>\r\n&nbsp;<div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il nuovo codice regionale dell&#8217;edilizia ridefinisce la materia dell&#8217;edilizia, raccoglie le varie disposizioni in un unico testo per colmare le attuali lacune e apportare le necessarie modifiche e innovazioni.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[487,68],"class_list":{"0":"post-535","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-piano-casa-2009","8":"tag-regione-friuli-venezia-giulia"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/535","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=535"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/535\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=535"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=535"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=535"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}