{"id":558,"date":"2009-12-03T20:24:01","date_gmt":"2009-12-03T18:24:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/calabria-presentata-la-legge-regionale-sulle-costruzioni-in-zona-sismica\/"},"modified":"2009-12-03T20:24:01","modified_gmt":"2009-12-03T18:24:01","slug":"calabria-presentata-la-legge-regionale-sulle-costruzioni-in-zona-sismica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/calabria-presentata-la-legge-regionale-sulle-costruzioni-in-zona-sismica\/","title":{"rendered":"Calabria &#8211; presentata la legge regionale sulle costruzioni in zona sismica"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Procedure per la denuncia, il deposito e l&#8217;autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica<\/p>\r\n<p>&Egrave; l&#8217;oggetto della<strong> legge regionale sulle costruzioni in zona sismica, la n. 35 del 19 ottobre 2009<\/strong>, la prima in Italia, illustrata nella sede di Palazzo Alemanni, dal presidente della Regione Agazio Loiero, dall&#8217;assessore ai Lavori Pubblici Luigi Incarnato, dal segretario generale della Fondazione Global Earthquake Model (Gem) Rui Pinho, dal direttore operativo del Centro europeo di formazione e ricerca in ingegneria sismica (Eucentre) Fabio Germagnoli, dalla coordinatrice del sistema rischio sismico Eucentre Barbara Borzi e dal dirigente di settore del dipartimento regionale Lavori Pubblici Luigi Zinno.<\/p>\r\n<p>La Regione Calabria ha condotto una serie di iniziative per definire lo stato dell&#8217;arte e per definire il riordino normativo attraverso un gruppo di lavoro costituito all&#8217;interno del dipartimento Lavori Pubblici.<\/p>\r\n<p>Con <strong>Eucentre <\/strong>(Fondazione di ricerca costituita dal dalla Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell&#8217;Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, dall&#8217;Universit&agrave; degli studi di Pavia e dall&#8217;Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia) &egrave; stato stipulato un protocollo d&#8217;intesa promuovere, sostenere e curare la formazione e la ricerca nel campo dell&#8217;ingegneria sismica.<\/p>\r\n<p>(Fonte: regione Calabria)<\/p>\r\n<p><strong>LR 19 ottobre 2009 n. 35<br \/>Procedure per la denuncia, il deposito e l&#8217;autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica.<\/strong><br \/><em>(BUR n. 19 del 16 ottobre 2009, supplemento straordinario n. 4 del 26 ottobre 2009)<\/em><\/p>\r\n<p><br \/><strong>Art. 1. Finalit&agrave;<\/strong><br \/>1. La presente legge persegue l&#8217;obiettivo di una maggiore tutela della pub-blica incolumit&agrave; attraverso il riordino delle funzioni in materia sismica, la riorganizzazione delle strutture tecniche competenti e la disciplina del pro-cedimento per la vigilanza sulle costruzioni.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 2. Disposizioni generali<\/strong><br \/>1. La legge detta disposizioni in merito alle competenze in materia sismica, anche con riferimento alla redazione degli strumenti di pianificazione terri-toriale e urbanistica sia generali che attuativi, alle modalit&agrave; di esercizio del-la vigilanza su opere e costruzioni, nonch&eacute; all&#8217;accertamento delle violazioni e all&#8217;applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto dei principi generali contenuti nella Parte II, Capo II e Capo IV del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nella legge 64\/1974, nella legge 1086\/1971 e successivi DD.MM., ed in particolare nel DM 1401\/2008 &#8220;Approvazione delle nuove norme tec-niche sulle costruzioni&#8221;.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 3. Autorizzazione sismica<br \/><\/strong>1. Chiunque, nel territorio regionale, intenda procedere a nuove costruzioni, adeguamento, miglioramento, riparazioni ed interventi locali, nonch&eacute; inter-venti di qualsiasi tipo su strutture rientranti nel campo di applicazione delle norme sismiche, prima dell&#8217;inizio dei lavori, deve acquisire la preventiva autorizzazione scritta del competente Servizio Tecnico regionale (ex ufficio del Genio Civile). A tal fine, nel rispetto di quanto previsto dall&#8217;art. 93 del DPR 380\/2001, &egrave; tenuto farne denuncia allo Sportello Unico per l&#8217;Edilizia, trasmettendo in triplice copia il progetto esecutivo delle opere in oggetto firmato dal progettista, dal Direttore dei lavori e dagli altri tecnici redattori del progetto.<br \/>Nei casi in cui le Amministrazioni comunali non abbiano ancora costituito lo Sportello Unico per l&#8217;Edilizia, come previsto dall&#8217;art. 5 del DPR 380\/2001, la denuncia dei lavori, ai fini dell&#8217;autorizzazione, va trasmessa direttamente al competente Servizio Tecnico regionale e per conoscenza all&#8217;Amministrazione comunale, secondo quanto meglio definito nel Rego-lamento regionale di attuazione.<br \/>2. Le Amministrazioni comunali devono custodire e aggiornare costante-mente il registro delle denunzie dei lavori e le relative autorizzazioni pre-ventive, da esibire, su richiesta, ai funzionari, ufficiali, agenti indicati nell&#8217;art. 103, del DPR 380\/2001. Le Amministrazioni comunali che non hanno ancora costituito lo Sportello Unico dell&#8217;Edilizia, di cui all&#8217;art. 5 del DPR 380\/2001, devono provvedere alla loro costituzione entro e non oltre tre mesi dall&#8217;entrata in vigore della presente legge.<br \/>3. L&#8217;Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato non &egrave; tenuta al-l&#8217;osservanza delle disposizioni di cui al presente comma semprech&eacute; non trattasi di manufatti per la cui realizzazione &egrave; previsto il preventivo rilascio del permesso di costruire e semprech&eacute; la realizzazione dell&#8217;opera non &egrave; og-getto di concessione di costruzione e gestione, o di affidamento unitario a Contraente Generale.<br \/>4. I principi per il progetto, l&#8217;esecuzione e il collaudo delle costruzioni sono definiti dalla legge 2 febbraio 1974 n. 64 &#8220;Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche&#8221;, dalla legge 5 novembre 1971 n. 1086 &#8220;Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cemen-tizio, normale e precompresso ed a struttura metallica&#8221;, dal D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 &#8220;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia&#8221; Parte II &#8220;Normativa tecnica per l&#8217;edilizia&#8221; &#8211; Capo II e Capo IV, dalle relative norme tecniche emanate con i successivi DD.MM., dal DM 14 Gennaio 2008, dal D.lgs 163\/06, dal DPR 554\/99, e s.m.i.<br \/>5. Le indicazioni applicative, da utilizzare per l&#8217;ottenimento delle prescritte prestazioni, possono essere desunte da normative di comprovata validit&agrave; e da altri documenti tecnici elencati nel Capitolo 12 delle &#8220;Norme Tecniche per le Costruzioni&#8221; di cui al DM 14\/01\/2008.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 4. Denuncia dei lavori e trasmissione del progetto<\/strong><br \/>1. La denuncia dei lavori e la trasmissione dei progetto, di cui al comma 1 del precedente art., devono avvenire nei modi indicati dal relativo Regola-mento regionale di attuazione della presente legge.<br \/>2. Ogni modificazione strutturale, planimetrica od architettonica che si debba introdurre e che sia afferente alle vigenti norme sismiche, deve esse-re oggetto di variante progettuale da denunciare preventivamente nel rispet-to della presente legge, con espresso riferimento al progetto principale.<br \/>3. Il Servizio Tecnico regionale, attraverso lo Sportello Unico per l&#8217;Edilizia competente per territorio, acquisisce gli atti al protocollo. Effettuate le veri-fiche, con le modalit&agrave; riportate nel Regolamento regionale, restituisce due copie del progetto, con gli allegati debitamente vidimati, unitamente all&#8217;autorizzazione ad eseguire l&#8217;opera, allo stesso Sportello Unico per l&#8217;Edilizia.<br \/>4. L&#8217;autorizzazione rilasciata dal Servizio Tecnico regionale, di cui al comma 3 del presente articolo, costituisce l&#8217;autorizzazione preventiva di cui all&#8217;art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 o all&#8217;art. 94 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, fermo restando l&#8217;obbligo dell&#8217;ottenimento del titolo a-bilitativo all&#8217;intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche.<br \/>5. Lo Sportello Unico per l&#8217;Edilizia trattiene una copia completa del proget-to, con gli allegati debitamente vidimati, e dell&#8217;autorizzazione di cui al pre-cedente comma 4, ai fini dei provvedimenti previsti dall&#8217;art. 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 o dall&#8217;art. 93 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e provvede a consegnare l&#8217;altra copia completa al committente.<br \/>6. Il titolare del progetto o il R.U.P. ed il direttore dei lavori sono obbligati a comunicare, per iscritto al competente Servizio Tecnico regionale, la data di inizio dei lavori che forma parte integrante della denuncia effettuata ai sensi dell&#8217;art. 3, comma 1 della presente legge.<br \/>7. Il progetto con gli allegati muniti dell&#8217;autorizzazione ad eseguire l&#8217;opera, o una loro copia recante attestazione di conformit&agrave; agli originali, devono essere custoditi in cantiere per le verifiche di legge.<br \/>8. L&#8217;autorizzazione ad eseguire l&#8217;opera decade a seguito dell&#8217;entrata in vi-gore di contrastanti norme di legge, salvo quanto espressamente previsto per il regime transitorio dalle norme stesse.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>Art. 5. Adempimenti legge 5 novembre 1971 n. 1086 parte II Capo II D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380<\/strong><br \/>1. Tutti gli adempimenti previsti dalla legge 1086\/1971, ovvero dagli arti-coli 65 e 67 del DPR 380\/2001, vengono effettuati presso i Servizi Tecnici regionali competenti per territorio, con le modalit&agrave; previste dal Regolamen-to regionale di attuazione.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 6. Progetto ed allegati<\/strong><br \/>1. Il progetto deve avere carattere esecutivo, deve essere redatto secondo i contenuti dell&#8217;art. 17 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero dell&#8217;art. 93 del DPR 380\/2001 e delle altre norme statali in materia (D.lgs 163\/06, DPR 554\/1999, DD.MM. normative tecniche) e deve comprendere tutti gli ela-borati richiesti dalle NTC08, nonch&eacute; disposto dalle leggi regionali (art. 22, LR n. 7\/2006), secondo quanto riportato negli allegati del Regolamento re-gionale.<br \/>2. Qualora l&#8217;intervento sia relativo ad opere di sopraelevazione di cui all&#8217;art. 90 comma 1 del DPR 380\/2001, al progetto esecutivo deve essere allegato un certificato redatto dal progettista per come stabilito dal Rego-lamento regionale. La predetta certificazione sostituisce quella prevista dall&#8217;art. 90 comma 2 del DPR 380\/2001.<br \/>3. La denuncia deve contenere una dichiarazione di responsabilit&agrave; nella quale tutti i tecnici intervenuti nella progettazione, ognuno per le parti di propria competenza, attestino che il progetto &egrave; stato redatto in conformit&agrave; alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380\/2001 e dei relativi decreti ministeriali e delle altre norme in mate-ria (D.lgs 163\/06, DPR 554\/99, DD.MM. normative tecniche) e che lo stes-so &egrave; corrispondente a quello presentato ai fini dell&#8217;ottenimento del titolo a-bilitativo all&#8217;intervento previsto dalle vigenti norme urbanistiche. Inoltre, ai fini dell&#8217;effettuazione delle verifiche, &egrave; indispensabile che venga indicata la classificazione della tipologia di intervento e la classificazione tipologica dell&#8217;opera, come previsto dal Regolamento regionale.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 7. Verifiche<\/strong><br \/>1. Il Servizio Tecnico regionale competente per territorio esercita verifiche sulle opere denunciate, su quelle in corso d&#8217;opera e sulle opere ultimate, per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e la corretta ap-plicazione dei criteri di progettazione e di esecuzione, con specifico riferi-mento alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 e alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380\/2001 e dei relativi DD.MM.<br \/>2. Le verifiche sono eseguite secondo quanto specificato dal Regolamento regionale, anche con l&#8217;utilizzo delle procedure informatizzate previste.<br \/>3. Il Servizio Tecnico regionale esegue, per tutte le opere classificate dal Regolamento come a) edifici e b) ponti, verifiche preliminari di conformit&agrave; dei progetti. Le verifiche vengono condotte in modo automatico attraverso i dati inseriti nel sistema informatico con la procedura definita dal Regola-mento stesso.<br \/>4. Il Servizio Tecnico regionale provvede ad una verifica sostanziale dei progetti afferenti alle classi d&#8217;uso III e IV (per come specificato dal Rego-lamento), nonch&eacute; per tutte le opere per le quali non &egrave; implementata la veri-fica preliminare di conformit&agrave;.<br \/>5. Nel caso di verifica sostanziale, il Servizio Tecnico regionale provvede all&#8217;istruttoria degli atti progettuali.<br \/>6. Per le opere relative alle classi d&#8217;uso I e II le verifiche sostanziali sono effettuate sulla base delle verifiche preliminari di conformit&agrave; di cui al pre-cedente comma 3, secondo quanto specificato dal Regolamento.<br \/>7. Il rilascio dell&#8217;atto autorizzativo avviene a seguito dell&#8217;esito della verifi-ca preliminare di conformit&agrave; e\/o dell&#8217;esito della verifica sostanziale per come disciplinato dal Regolamento.<br \/>8. I progetti per i quali &egrave; richiesta eventuale approvazione in sanatoria sono oggetto di verifica sostanziale secondo le modalit&agrave; previste dal Regolamen-to.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 8. Collaudo statico<\/strong><br \/>1. Il collaudo statico deve essere eseguito per tutte le opere di cui alla pre-sente LR e disciplinate dal DM 14\/01\/2008.<br \/>2. I Certificati di Collaudo di tutte le opere, di cui al comma 1 del presente articolo, devono essere depositati al Servizio Tecnico regionale.<br \/>3. Le modalit&agrave; di scelta del tecnico incaricato del collaudo statico delle ope-re e i suoi adempimenti sono indicati dal Regolamento regionale. Il sogget-to incaricato, singolo professionista, deve essere in possesso dei requisiti specifici previsti dalla legge.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 9. Certificato di idoneit&agrave; statica<\/strong><br \/>1. Il certificato di idoneit&agrave; statica, relativo ad edifici, deve essere depositato presso il Servizio Tecnico regionale solo ed esclusivamente se a supporto di una pratica di condono edilizio ai sensi delle leggi n. 47 del 28 febbraio 1985, n. 724 del 23 dicembre 1994, n. 326 del 24 novembre 2003 e ss.mm.ii.<br \/>2. Lo stesso certificato deve essere redatto secondo le modalit&agrave; e le indica-zioni previste dalle sopra citate leggi e dai successivi DD.MM. e firmato da un tecnico secondo le competenze professionali in materia, in possesso dei requisiti di legge.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 10. Responsabilit&agrave;<\/strong><br \/>1. I progettisti hanno la responsabilit&agrave; diretta della conformit&agrave; delle opere progettate alle norme contenute nella legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero alla Parte II Capo IV Sezione I del DPR 380\/2001, dei relativi DD.MM. e normative tecniche vigenti in materia di edilizia sismica.<br \/>2. Il costruttore, il direttore dei lavori ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, devono garantire che l&#8217;opera sia realizzata in confor-mit&agrave; al progetto depositato.<br \/>3. Il direttore dei lavori, nel redigere la relazione a struttura ultimata, e il collaudatore statico, nel redigere la relazione di collaudo di cui all&#8217;art. 8 della presente legge, devono anche attestare che le opere sono state seguite in conformit&agrave; al progetto autorizzato, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione ed applicando le corrette norme costruttive.<br \/>4. Per le opere non soggette alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 &#8220;Norme per le opere in cemento armato&#8221; o alla Parte II Capo II del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il direttore dei lavori, entro 10 giorni dall&#8217;ultimazione degli stessi, &egrave; tenuto ad inviare al Servizio Tecnico regionale e al collaudatore, comunicazione dell&#8217;avvenuta ultimazione, nonch&eacute; una dichiarazione di ri-spondenza delle opere eseguite alla normativa antisismica ed al progetto depositato.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 11. Repressione delle violazioni<\/strong><br \/>1. I funzionari, gli ufficiali e gli agenti indicati nell&#8217;art. 29 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e nell&#8217;art. 103 del D.P.R. n. 380\/2001, appena accerta-to un fatto che costituisce violazione delle norme sismiche, compilano pro-cesso verbale trasmettendolo al Servizio Tecnico regionale competente per territorio.<br \/>2. Le funzioni per la repressione delle violazioni, non disciplinate dalla pre-sente legge, continuano ad essere esercitate con le procedure e le modalit&agrave; previste dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086, dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ovvero nella Parte II Capo II Sezione II e Capo IV Sezione III del D.P.R. n. 380\/2001.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 12. Utilizzazione degli edifici<\/strong><br \/>1. Il rilascio del certificato di agibilit&agrave;, di cui all&#8217;art. 24 del D.P.R. n. 380\/2001, &egrave; condizionato alla esibizione del certificato di collaudo statico di cui all&#8217;art. 8 della presente legge, integrato con l&#8217;attestazione, da parte del collaudatore, della rispondenza dell&#8217;opera collaudata alla normativa an-tisismica, per come previsto dall&#8217;art. 62 dello stesso D.P.R. n. 380\/2001, nonch&eacute; al progetto depositato presso il Servizio Tecnico regionale.<br \/>2. Il certificato di cui al precedente comma, deve comunque essere munito dell&#8217;attestato di avvenuto deposito.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 13. Vigilanza<\/strong><br \/>1. Per quanto riguarda la vigilanza si applicano le disposizioni previste dal-le leggi n. 64\/74, n. 1086\/71, dal D.P.R. n. 380\/2001 e da ogni altra dispo-sizione vigente in materia.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 14. Sistema sanzionatorio<\/strong><br \/>1. Per gli interventi disciplinati dalla presente legge trova applicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo IV, Sezione III, del D.P.R. n. 380 del 2001.<br \/>2. Per le opere in cemento armato ed a struttura metallica, trova inoltre ap-plicazione il regime sanzionatorio previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III, del D.P.R. n. 380 del 2001.<br \/>3. Le funzioni circa l&#8217;ottemperanza a quanto disposto dall&#8217;art. 99 del D.P.R. n. 380\/2001 (ex art. 24 della legge 02\/02\/1974 n. 64) sono demandate agli Enti territoriali.<br \/>4. La Regione provveder&agrave; a vigilare, in particolare, sulla osservanza di quanto disposto dal comma 3 del presente articolo.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 15. Parere sugli strumenti urbanistici<\/strong><br \/>1. Tutti i comuni nella procedura di formazione e\/o adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale e\/o intercomunale come definiti dall&#8217;art. 19 della LR 16 aprile 2002, n. 19 &#8220;Norme per la tutela, governo ed uso del territorio &#8211; Legge Urbanistica della Calabria&#8221; e delle eventuali va-rianti agli stessi strumenti o agli strumenti urbanistici vigenti, devono ri-chiedere al Servizio Tecnico regionale competente per territorio, il parere ai sensi dell&#8217;art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (art. 87 del DPR 380\/2001) ai fini della verifica di compatibilit&agrave; delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio.<br \/>2. Il suddetto parere va acquisito nel rispetto delle procedure previste dalla normativa nazionale e dalla LR 19\/02 e s.m.i., ovvero prima dell&#8217;adozione, se la procedura di formazione dello strumento urbanistico prevede la preli-minare adozione, altrimenti prima della loro approvazione in base anche a quanto stabilito successivamente dal Regolamento regionale di attuazione.<br \/>3. I Piani Strutturali Comunali (PSC) e i Piani Strutturali in forma Associa-ta (PSA) devono essere corredati dagli studi geologici previsti dal comma 4 dell&#8217;art. 20 della LR 16 aprile 2002, n. 19 ed elaborati nel rispetto di quanto dettato dalle Linee Guida della pianificazione regionale approvate con DCR n. 106\/06 e successivamente nel rispetto del Quadro Territoriale regionale alla sua entrata in vigore. Tali studi formano parte integrante degli stessi strumenti urbanistici.<br \/>4. Nella definizione dei Piani Strutturali, il Servizio Tecnico regionale competente per territorio, esprime parere nei termini e modalit&agrave; fissati dalla LR n. 16 aprile 2002, n. 19, per come successivamente specificato nel Re-golamento regionale.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 16. Attuazione procedure<\/strong><br \/>1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, approva il Regolamento d&#8217;attuazione ed i relativi allegati tecnici.<br \/>2. Il Settore Tecnico regionale, attraverso i Servizi Tecnici regionali, attua le procedure per la denuncia, la verifica, l&#8217;autorizzazione, ed adempimenti connessi, degli interventi di cui all&#8217;art. 3 della presente legge, attraverso le procedure informatiche (SI-ERC, Sistema Informatico-Edilizia Regione Calabria, e SI-TERC, Sistema lnformatico-Territoriale Regione Calabria) predisposte in attuazione della D.G.R. n. 73 del 18 gennaio 2008, che sa-ranno integrate con il Sistema Informativo Territoriale e l&#8217;Osservatorio del-le trasformazioni territoriali (SI.T.O) della Regione.<br \/>3. Al fine di potenziare i Servizi Tecnici regionali dislocati nelle province calabresi in virt&ugrave; dei nuovi adempimenti previsti dalla presente legge, il Dipartimento LL.PP., in questa prima fase, &egrave; autorizzato a stipulare ulterio-ri protocolli d&#8217;intesa con Eucentre e, ove necessario, con soggetti pubblici dotati di specifiche e comprovata competenza in materia.<br \/>4. Agli oneri derivanti dall&#8217;attuazione del precedente comma 3 si fa fronte con le risorse provenienti dall&#8217;applicazione del comma 3, dell&#8217;art. 22 della LR 21 agosto 2006, n. 7.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 17. Disposizioni transitorie<\/strong><br \/>1. Fermo restante quanto previsto all&#8217;art. 1, per le opere di cui all&#8217;art. 3 che risultano acquisite al protocollo dei Servizi Tecnici regionali competenti per territorio, sino alla data di entrata in vigore della presente legge, conti-nuano ad applicarsi le modalit&agrave; di trasmissione ed istruttoria per come sta-bilito dalla LR 27 aprile 1998, n. 7 &#8220;Disciplina per le costruzioni ricadenti in zone sismiche. Snellimento delle procedure in attuazione dell&#8217;art. 20 della Legge 10 dicembre 1981, n. 741&#8221; e dal Regolamento n. 1 del 1994 fino all&#8217;ultimazione dei lavori ed all&#8217;eventuale collaudo. Tutte le opere anzidet-te, che hanno ricevuto l&#8217;attestato di deposito ai sensi dell&#8217;art. 2 della LR 27 aprile 1998, n. 7, e che non hanno comunicato il concreto inizio dei lavori entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere riproposte e sottoposte ad autorizzazione ai sensi e secondo le modalit&agrave; della presente legge.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 18. Abrogazioni<\/strong><br \/>1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 17, dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate:<br \/>a) la LR 27 aprile 1998 n. 7, ad eccezione dell&#8217;art. 12;<br \/>b) l&#8217;art. 30 della LR 11 maggio 2007, n. 9;<br \/>c) il Regolamento n. 1 del 12 novembre 1994.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 19. Norma di rinvio<\/strong><br \/>1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge e dal Rego-lamento regionale di attuazione trova applicazione la normativa statale vi-gente in materia.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 20. Entrata in vigore<br \/><\/strong>1. La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.<\/p>\r\n<p>La presente legge &egrave; pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. &Egrave; fat-to obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=371\" target=\"_blank\">SISMA MOLISE 2002 dall&#8217;emergenza alla ricostruzione EDIFICI IN MURATURA<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=273\" target=\"_blank\">BENI MONUMENTALI E TERREMOTO Dall&#8217;emergenza alla ricostruzione <\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=237\" target=\"_blank\">RECUPERO EDILIZIO E PREVENZIONE SISMICARegolamento edilizio tipo; Repertorio degli elementi ricorrenti; Norme per la prevenzione sismica <\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=133\" target=\"_blank\">Manuale per la riabilitazione e ricostruzione postsismica degli edifici<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/catalogo_dettaglio.asp?ID=257\" target=\"_blank\">GUIDA ALLA NUOVA NORMATIVA ANTISISMICASeconda edizione aggiornata con Ordinanza PCM n. 3519\/2006 e Indicazioni per costruire in zona sismica <\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Procedure per la denuncia, il deposito e l&#8217;autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[149,164],"class_list":{"0":"post-558","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-regione-calabria","8":"tag-sismica"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/558","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=558"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/558\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=558"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=558"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=558"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}