{"id":573,"date":"2010-01-07T17:06:35","date_gmt":"2010-01-07T15:06:35","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/finanziaria-2010-le-novita-per-il-settore-edilizio\/"},"modified":"2010-01-07T17:06:35","modified_gmt":"2010-01-07T15:06:35","slug":"finanziaria-2010-le-novita-per-il-settore-edilizio","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/finanziaria-2010-le-novita-per-il-settore-edilizio\/","title":{"rendered":"Finanziaria 2010: le novit\u00e0 per il settore edilizio"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>In vigore dal 1&deg; gennaio 2010 la Legge del 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30\/12\/2009 &#8211; supplemento ordinario n. 243.<\/p>\r\n<p>La finanziaria 2010 ammonta a<strong> 8 miliardi 884 milioni di euro.<\/strong><\/p>\r\n<p>La finanziaria 2010 &egrave; diventata legge con le modifiche apportate durante l&#8217;iter parlamentare su input del governo, a seguito degli introiti provenienti dallo scudo fiscale.<\/p>\r\n<p>In particolare, le modifiche introdotte in commissione sono motivate dall&#8217;entit&agrave; delle entrate provenienti dal cosiddetto scudo fiscale che, secondo i dati forniti dal ministero dell&#8217;Economia e delle finanze ammontano a circa 95 miliardi di euro.<\/p>\r\n<p>Contestualmente, diventa operativa nel nostro Paese la riforma del bilancio pubblico (legge n.196 del 31 dicembre 2009).<\/p>\r\n<p>Con questa riforma, la finanziaria verr&agrave; sostituita dalla legge di stabilit&agrave;. Grazie alla ripartizione della spesa per programmi d&#8217;ora in poi, si sapr&agrave; con certezza la spesa effettiva sostenuta per singola voce ad esempio: istruzione, difesa, protezione civile etc.<\/p>\r\n<p>Nella legge di riforma &egrave; stato introdotto anche un meccanismo pi&ugrave; rigoroso per il controllo degli incrementi di spesa.<\/p>\r\n<p>La Legge Finanziaria (legge 191\/2009) e la Legge di Bilancio (legge 192\/2009), dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, entrano in vigore, rispettivamente, il primo e il 14 gennaio 2010.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>Novit&agrave; finanziaria 2010<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>ARTICOLO 2, COMMI 10 E 11 &#8211; AGEVOLAZIONI PER RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE<\/strong><br \/>Il comma 10 proroga all&#8217;anno 2012 la detrazione IRPEF spettante per le spese di ristrutturazione edilizia (36% dell&#8217;onere sostenuto per un importo non superiore a 48.000 euro).<\/p>\r\n<p>Sono interessate dalla proroga le spese relative a unit&agrave; immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata e quelle eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonch&eacute; da cooperative edilizie purch&eacute; provvedano all&#8217;alienazione o assegnazione dell&#8217;immobile entro il 30 giugno 2013.<\/p>\r\n<p>Il comma 11 introduce, a regime, l&#8217;aliquota IVA agevolata al 10% per le prestazioni relative ad interventi di recupero e ristrutturazione edilizia appositamente individuati.<\/p>\r\n<p>L&#8217;applicazione definitiva dell&#8217;aliquota ridotta, normalmente oggetto di intervento di proroga annuale, &egrave; compatibile con la disciplina comunitaria in quanto, con la direttiva 2009\/47\/CE, i servizi ad alta intensit&agrave; di lavoro (tra i quali le ristrutturazioni edilizie) sono stati inclusi nell&#8217;elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquota agevolata.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>ARTICOLO 2, COMMA 39 &#8211; FONDO PER L&#8217;ACCESSO AL CREDITO PER L&#8217;ACQUISTO DELLA PRIMA CASA<\/strong><br \/>Il comma 39 modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l&#8217;acquisto della prima casa, (art. 13, comma 3-bis, del DL 112\/2008), circa la denominazione e la finalit&agrave; del fondo &#8211; che da fondo di garanzia per l&#8217;acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l&#8217;accesso al credito per l&#8217;acquisto della prima casa &#8211; e le modalit&agrave; da seguire per l&#8217;emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>ARTICOLO 2, COMMA 48 &#8211; FONDO PER LA TUTELA DELL&#8217;AMBIENTE E LO SVILUPPO DEL TERRITORIO<\/strong><br \/>Il comma 48 riserva per il 2010 una quota di 100 milioni di euro delle risorse derivanti dal rimpatrio di attivit&agrave; finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo fiscale) in favore del Fondo per la tutela dell&#8217;ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, previsto dall&#8217;art. 13, comma 3-quater, del DL n. 112 del 2008.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>ARTICOLO 2, COMMI 69 E 70 &#8211; EDILIZIA SANITARIA<\/strong><br \/>Il comma 69 aumenta da 23 a 24 miliardi gli investimenti per l&#8217;edilizia sanitaria.<\/p>\r\n<p>Il comma 70 prevede che parte delle risorse di cui al comma precedente possano essere utilizzate dalle regioni per pervenire ad un miglioramento delle procedure contabili.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>ARTICOLO 2, COMMI 225-227 &#8211; ACCORDI QUADRO CONSIP<\/strong><br \/>I commi da 225 a 227 recano norme relative agli Accordi quadro stipulati da parte di CONSIP S.p.A in qualit&agrave; di stazione appaltante ai sensi del Codice sugli appalti, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le amministrazioni aggiudicatici di appalti di lavori servizi e forniture possono fare ricorso &#8211; per l&#8217;acquisto di beni e servizi &#8211; ai suddetti accordi quadro stipulati da Consip S.p.A, ovvero adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, i parametri prezzo-qualit&agrave; rapportati a quelli fissati dai suddetti accordi quadro.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>ARTICOLO 2, COMMA 239 &#8211; MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI<\/strong><br \/>Il comma 239 reca norme procedurali in merito alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento antisismico delle scuole.<\/p>\r\n<p>Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, previa approvazione di apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti nonch&eacute; per i profili di carattere finanziario, devono essere individuati gli interventi immediatamente realizzabili fino ad un importo complessivo di 300 milioni euro, con la relativa ripartizione tra gli enti territoriali interessati, nell&#8217;ambito delle risorse previste ai sensi dell&#8217;articolo 7-bis del DL n. 137\/2008.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>ARTICOLO 2, COMMA 240 &#8211; PIANI STRAORDINARI PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO<\/strong><br \/>Il comma 240 destina ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a pi&ugrave; elevato rischio idrogeologico (individuate dal Ministero dell&#8217;ambiente, sentite le autorit&agrave; di bacino e il Dipartimento della protezione civile) le risorse &#8211; pari a 1 miliardo di euro &#8211; gi&agrave; assegnate dalla delibera CIPE 6 novembre 2009 per interventi di risanamento ambientale a valere sulle disponibilit&agrave; del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell&#8217;economia reale.<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In vigore dal 1\u00b0 gennaio 2010 la Legge del 23 dicembre 2009, n. 191, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30\/12\/2009 &#8211; 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