{"id":6,"date":"2007-06-13T01:14:32","date_gmt":"2007-06-12T23:14:32","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/detrazione-delle-spese-per-lavori-di-ristrutturazione-edilizia-chiarimenti-dallagenzia-dellentrate\/"},"modified":"2007-06-13T01:14:32","modified_gmt":"2007-06-12T23:14:32","slug":"detrazione-delle-spese-per-lavori-di-ristrutturazione-edilizia-chiarimenti-dallagenzia-dellentrate","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/detrazione-delle-spese-per-lavori-di-ristrutturazione-edilizia-chiarimenti-dallagenzia-dellentrate\/","title":{"rendered":"Detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione edilizia &#8211; Chiarimenti dall&#8217;Agenzia dell&#8217;Entrate"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>\r\nL&#8217;Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all&#8217;applicazione delle disposizioni relative alla <strong>detrazione delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia<\/strong> contenute nell&#8217;art. 35, commi 19, 20, 35-ter e 35-quater, del DL n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 4 agosto 2006. <br \/>\r\n<br \/>\r\nI quesiti riguardano:<br \/>\r\n<\/p>\r\n<ol>\r\n<li> il nuovo limite di spesa di euro 48.000 fissato per abitazione; <\/li>\r\n<li> la certificazione che deve essere rilasciata dall&#8217;amministratore del condominio; <\/li>\r\n<li>il limite di spesa in relazione alle pertinenze dell&#8217;abitazione; <\/li>\r\n<li>l&#8217;indicazione della mano d&#8217;opera nella fattura. <\/li>\r\n<\/ol>\r\n<p>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>1. Limite di spesa di euro 48.000<\/strong><br \/>\r\nIl primo quesito riguarda l&#8217;applicazione del richiamato comma 35-quater il quale fissa il limite massimo di spesa, su cui calcolare la detrazione, in 48.000 euro per abitazione. <br \/>\r\nLa stessa disposizione prevede che la nuova disciplina ha efficacia dal 1&deg; ottobre 2006.<br \/>\r\nIl Caf chiede chiarimenti in relazione al calcolo del limite di spesa nel caso in cui sullo stesso immobile abbiano titolo alla detrazione due o pi&ugrave; soggetti, con particolare riferimento all&#8217;ipotesi in cui le spese siano state sostenute da uno o da entrambi i soggetti, in parte nel periodo precedente al 1&deg; ottobre 2006 e in parte nel periodo successivo. <br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong> 2. Certificazione dell&#8217;amministratore del condominio<\/strong><br \/>\r\nIl secondo quesito concerne la <strong> certificazione che l&#8217;amministratore del condominio<\/strong>  deve rilasciare al condomino nel caso in cui i lavori di ristrutturazione riguardino le <strong> parti comuni dell&#8217;edificio<\/strong> e si ricollega alla circostanza che il documento finora rilasciato non sembra pi&ugrave; idoneo, atteso che il limite massimo di spesa &egrave; stato collegato all&#8217;abitazione, che ogni condomino pu&ograve; disporre di pi&ugrave; abitazioni nello stesso condominio, e inoltre, che la detrazione spettante, per l&#8217;anno 2006, pu&ograve; essere del 41% o del 36% a seconda del momento di sostenimento della spesa.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>3. Limite di spesa in relazione alle pertinenze dell&#8217;abitazione <\/strong><br \/>\r\nIn ordine alle pertinenze, viene chiesto se, ai fini del calcolo del limite di spesa complessivo, il concetto di abitazione si possa estendere anche alle pertinenze.<br \/>\r\n<br \/>\r\n<br \/>\r\n<strong>4. Indicazione della mano d&#8217;opera nella fattura <\/strong><br \/>\r\nPer quanto riguarda l&#8217;individuazione delle spese in relazione alle quali vige l&#8217;obbligo dell&#8217;indicazione in fattura del costo della manodopera, il Caf fa presente quanto segue.<br \/>\r\nLe agevolazioni fiscali IRPEF per le ristrutturazioni edilizie di cui all&#8217;art.1, comma 121, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006) sono state prorogate per tutto l&#8217;anno 2006 e sono state ulteriormente prorogate a tutto il 2007, ai sensi dell&#8217;articolo 1, comma 387 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.<br \/>\r\n<br \/>\r\nL&#8217;art.35, comma 19, del DL n. 223 del 2006 ha introdotto, dopo il comma 121 della richiamata legge n. 266 del 2005, un nuovo comma (121-bis), per effetto del quale le agevolazioni in questione spettano a condizione che il costo della manodopera utilizzata per i lavori di costruzione e ristrutturazione sia evidenziata in fattura in maniera distinta.<br \/>\r\n<br \/>\r\nAi sensi del comma 20 dell&#8217;art. 35, quest&#8217;obbligo sorge in relazione alle spese sostenute a partire dal 4 luglio 2006, data di entrata In proposito, viene osservato che sebbene le spese sostenute dal committente dal 4 luglio 2006 in genere trovano documentazione in fatture emesse a partire dalla medesima data, pu&ograve; accadere anche che le medesime spese possono riguardare fatture emesse precedentemente al 4 luglio 2006 e, quindi, in un momento in cui, ai fini della detraibilit&agrave; delle spese, non era obbligatoria la distinta indicazione in fattura del costo della manodopera.<br \/>\r\n<br \/>\r\nCi&ograve; posto, il Caf chiede se in tale ultima ipotesi<strong> competa il beneficio della detrazione<\/strong>. \r\n<\/p>\r\n<p>\r\n&nbsp;\r\n<\/p>\r\n<p>\r\n<a href=\"http:\/\/www.build.it\/allegati_news\/2007_06_12_agenziaentrate.pdf\" target=\"_blank\">Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 giugno 2007 n. 124<\/a> <br \/>\r\nOggetto: Art. 35, commi 20 e 35quater, del DL n. 223 del 4 luglio 2006 &#8211; Spese di ristrutturazione su immobili\r\n<\/p>\r\n<div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.Build.It\/prezzario.Asp?Prezzari=50\" target=\"_blank\">Recupero ristrutturazione manutenzione<\/a><\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&#8217;Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all&#8217;applicazione delle disposizioni relative alla detrazione delle spese sostenute per lavori di ristrutturazione edilizia contenute nell&#8217;art. 35, commi 19, 20, 35-ter e 35-quater, del DL n. 223<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[15,16,17,18],"class_list":{"0":"post-6","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-agenzia-delle-entrate","8":"tag-edilizia","9":"tag-fisco","10":"tag-ristrutturazione"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/6\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=6"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=6"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}