{"id":601,"date":"2010-02-25T20:34:47","date_gmt":"2010-02-25T18:34:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/pubblicata-la-nuova-direttiva-macchine\/"},"modified":"2010-02-25T20:34:47","modified_gmt":"2010-02-25T18:34:47","slug":"pubblicata-la-nuova-direttiva-macchine","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/pubblicata-la-nuova-direttiva-macchine\/","title":{"rendered":"Pubblicata la nuova direttiva macchine"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Pubblicato sul Supplemento ordinario n. 36\/L alla Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2010 il Decreto Legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17, recante &#8220;Attuazione della direttiva 2006\/42\/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95\/16\/CE relativa agli ascensori&#8221;.<\/p>\r\n<p>Il <strong>decreto legislativo 27 Gennaio 2010 n. 17<\/strong>, recepisce la direttiva 2006\/42\/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95\/16\/CE relativa agli ascensori cos&igrave; come previsto dalla legge comunitaria 2008 (Legge 88\/2009),<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Il decreto legislativo &egrave;, <strong>composto da 19 articoli e 11 allegati<\/strong>, ed &egrave; finalizzato ad adeguare il quadro normativo vigente in materia di macchine e ascensori alle disposizioni contenute nella citata direttiva, gi&agrave; ridenominata &#8220;nuova direttiva macchine&#8221;, a sua volta diretta alla determinazione dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che devono essere rispettati nella progettazione e nella fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, al fine di migliorarne il livello di sicurezza.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>La direttiva citata sostituisce e abroga la precedente direttiva macchine<\/strong> (direttiva 98\/37\/CE) e inoltre modifica la direttiva ascensori (direttiva 95\/16\/CE).<\/p>\r\n<p><br \/>Rispetto alla precedente<strong> &#8220;direttiva macchine&#8221; la direttiva 2006\/42\/CE<\/strong>, pur mantenendone l&#8217;impianto sostanziale, introduce innovazioni limitate ma rilevanti e soprattutto una serie di chiarimenti, precisazioni e aggiornamenti.<\/p>\r\n<p><br \/>Gli articoli del decreto legislativo&nbsp; prevedono:<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 1<\/strong> definisce il campo di applicazione, inserendo tra i prodotti a cui si applica la relativa disciplina anche le quasi-macchine (il concetto di quasi-macchina costituisce una delle novit&agrave; della direttiva).<br \/>Il decreto si applica ai seguenti prodotti:<br \/>&#8211;&nbsp; macchine; <br \/>&#8211;&nbsp; attrezzature intercambiabili;<br \/>&#8211; componenti di sicurezza;<br \/>&#8211;&nbsp; accessori di sollevamento; <br \/>&#8211; catene, funi e cinghie;<br \/>&#8211; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; <br \/>&#8211; quasi-macchine.<\/p>\r\n<p>L&#8217;articolo precisa altres&igrave; i casi di esclusione, che comprendono anche le macchine progettate per essere utilizzate temporaneamente nei laboratori a fini di ricerca.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 2<\/strong> riporta le definizioni. <br \/>Si evidenzia quella relativa alle quasi-macchine (insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un&#8217;applicazione ben determinata).<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 3<\/strong>, in conformit&agrave; a quanto disposto dalla direttiva, lascia ai fabbricanti o ai relativi mandatari la responsabilit&agrave; di attestare la conformit&agrave; delle macchine alla direttiva, ai fini della loro immissione sul mercato o in servizio. A loro compete, altres&igrave;, l&#8217;apposizione della marcatura &#8220;CE&#8221; riconosciuta come l&#8217;unica che garantisca la conformit&agrave; della macchina ai requisiti fissati dalla direttiva, cui si accompagna la dichiarazione CE di conformit&agrave;.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 4<\/strong> prevede la presunzione di conformit&agrave; alle disposizioni del decreto per le macchine provviste della marcatura &#8220;CE&#8221; e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformit&agrave; e per quelle costruite conformemente alle norme armonizzate i cui riferimenti risultino pubblicati nella GU dell&#8217;UE. L&#8217;articolo prevede, inoltre, l&#8217;adozione, da parte degli enti di normazione italiani, di procedure necessarie a consentire alle parti sociali di partecipare, a livello nazionale, al processo di elaborazione e controllo delle norme armonizzate in materia di macchine.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 5<\/strong> disciplina la procedura di contestazione di una norma armonizzata che non risponde pi&ugrave; alle esigenze di sicurezza e tutela della salute per le quali era stata elaborata, assegnando&nbsp; al Ministero dello sviluppo economico il compito di presentare un atto di contestazione al comitato istituito dalla direttiva 98\/34\/CE.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 6<\/strong> disciplina la sorveglianza del mercato, confermando le funzioni di sorveglianza per il controllo della conformit&agrave; di macchine e quasi-macchine alle disposizioni del decreto legislativo svolte dai Ministeri dello sviluppo economico e del lavoro. <br \/>Viene confermato anche il ruolo dell&#8217;Ispesl cui &egrave; affidato lo svolgimento di accertamenti di carattere tecnico, nonch&eacute; lo scambio di informazioni e segnalazioni tra gli organi di vigilanza per la salute e sicurezza sul lavoro e le autorit&agrave; di sorveglianza su indicate. <br \/>La norma prevede inoltre l&#8217;adozione da parte del Ministero dello sviluppo economico di provvedimenti limitativi della circolazione e della messa in servizio &#8211; fino al ritiro dal mercato &#8211; di una macchina, pur provvista di marcatura &#8220;CE&#8221; e accompagnata dalla dichiarazione CE di conformit&agrave;, qualora presenti rischi per la salute e la sicurezza di persone o animali, con oneri a carico del costruttore o del mandatario. <br \/>Per il Ministero sussiste l&#8217;obbligo di comunicare i suddetti provvedimenti al Ministero del lavoro e agli organi segnalanti la presunta non conformit&agrave;.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 7<\/strong> concerne la clausola di salvaguardia, in base alla quale il Ministero dello sviluppo economico &#8211; peraltro tenuto a comunicare alla Commissione europea le misure restrittive adottate ai sensi del precedente articolo &#8211; dispone immediatamente il ritiro o il divieto di immissione sul mercato di una macchina provvista della marcatura &#8220;CE&#8221; ma non conforme la cui immissione sul mercato venga comunicata dalla stessa Commissione.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 8<\/strong> prevede l&#8217;adozione di specifiche misure volte a limitare l&#8217;immissione sul mercato di macchine potenzialmente pericolose, considerandosi tali le macchine con caratteristiche tecniche che presentano rischi imputabili a lacune delle norme armonizzate e quelle che presentano gli stessi rischi di macchine per le quali uno Stato membro abbia adottato misure limitative della libera circolazione approvate dalla Commissione europea. Si tratta di una novit&agrave; introdotta dalla direttiva.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 9<\/strong> disciplina le procedure previste ai fini della valutazione della conformit&agrave; delle macchine, innovando rispetto alle norme vigenti con riferimento alle macchine aventi caratteristiche di pi&ugrave; elevata pericolosit&agrave;, riportate nell&#8217;All. IV.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;articolo 10<\/strong> disciplina le procedure di valutazione della conformit&agrave; delle quasi-macchine.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 11<\/strong> dispone che le attivit&agrave; di certificazione di cui agli All. IX e X possono essere svolte da organismi autorizzati e notificati. <br \/>Il rilascio dell&#8217;autorizzazione&nbsp; per lo svolgimento dell&#8217;attivit&agrave; di certificazione &egrave; subordinato al possesso dei requisiti previsti all&#8217;All. XI e di quelli stabiliti con successivo decreto MISE, cui &egrave; demandata anche la definizione delle modalit&agrave; di presentazione della domanda di autorizzazione. Sono stabiliti tempi certi (120 giorni) per il rilascio o il diniego dell&#8217;autorizzazione.<\/p>\r\n<p>Gli <strong>articoli 12 e 13<\/strong> riguardano l&#8217;apposizione della marcatura &#8220;CE&#8221; e la non conformit&agrave; della&nbsp; stessa.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 14<\/strong> impone a tutte le parti e alle persone coinvolte nell&#8217;applicazione del decreto legislativo in esame l&#8217;obbligo di riservatezza in riferimento alle informazioni ricevute nello svolgimento delle proprie funzioni.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 15<\/strong> prevede un sistema di sanzioni amministrative a carico del fabbricante o del suo mandatario.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 16<\/strong> reca disposizioni concernenti la disciplina degli ascensori, rinviando ad un regolamento l&#8217;adozione delle disposizioni attuative della direttiva 2006\/42\/CE limitatamente alla parte relativa agli ascensori (tale regolamento modificher&agrave; la disciplina vigente contenuta nel DPR 162\/1999).<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 17<\/strong> consente l&#8217;immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e di altre macchine ad impatto a carica esplosiva fino al 29 giugno 2011, perch&eacute; siano conformi alle disposizioni in vigore al 17 maggio 2006.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;articolo 18<\/strong> abroga il regolamento attuativo della precedente direttiva &#8220;macchine&#8221; (DPR 459\/1996), facendo salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie previste da tale regolamento con riferimento alle macchine costruite prima della sua vigenza.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;articolo 19<\/strong> reca norme finali e transitorie<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;All. I<\/strong> fissa i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute relativi alla progettazione e costruzione delle macchine.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;All. II<\/strong> regola la dichiarazione CE di conformit&agrave; di una macchina e la dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;All. III<\/strong> disciplina la marcatura &#8220;CE&#8221;.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;All. IV<\/strong> individua le categorie di macchine cui si applicano le procedure di valutazione di conformit&agrave; di cui all&#8217;art. 9.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;All. V<\/strong> elenca i componenti di sicurezza.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;All. VI<\/strong> contiene le istruzioni di assemblaggio delle quasi-macchine.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;All. VII<\/strong> stabilisce le procedure di elaborazione del fascicolo tecnico per le macchine e di una documentazione tecnica pertinente le quasi-macchine.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;All. VIII<\/strong> concerne la valutazione della conformit&agrave; con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;All. IX<\/strong> disciplina la procedura di esame CE del tipo.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;All. X<\/strong> disciplina la garanzia qualit&agrave; totale.<\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;All. XI<\/strong> reca i criteri minimi osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi.<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La direttiva sostituisce e abroga la precedente direttiva macchine (direttiva 98\/37\/CE) e inoltre modifica la direttiva ascensori (direttiva 95\/16\/CE).<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-601","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/601","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=601"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/601\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=601"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=601"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=601"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}