{"id":655,"date":"2010-05-21T19:15:15","date_gmt":"2010-05-21T17:15:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/manutenzione-straordinaria-senza-dia-approvata-definitivamente\/"},"modified":"2010-05-21T19:15:15","modified_gmt":"2010-05-21T17:15:15","slug":"manutenzione-straordinaria-senza-dia-approvata-definitivamente","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/manutenzione-straordinaria-senza-dia-approvata-definitivamente\/","title":{"rendered":"Manutenzione straordinaria senza DIA. Approvata definitivamente"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Necessaria per&ograve;&nbsp;la comunicazione di inizio dei lavori, una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali<\/p>\r\n<p>Il <strong>Senato ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,<\/strong> recante <em>disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l&#8217;altro, nella forma dei cosiddetti &#8220;caroselli&#8221; e &#8220;cartiere&#8221;, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.<\/em><\/p>\r\n<p>Il testo approvato &egrave; quello licenziato in prima lettura, sempre con voto di fiducia, dalla Camera dei deputati, <strong>dovr&agrave; essere pubblicato in Gazzetta ufficiale<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;articolo 5, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, &egrave; volto ad ampliare<\/strong> &#8211; mediante sostituzione dell&#8217;art. 6 del cd. T.U. dell&#8217;edilizia (DPR 380\/2001) &#8211; le <strong>tipologie di interventi rientranti nell&#8217;attivit&agrave; edilizia libera<\/strong> (attualmente tale tipologia include la manutenzione ordinaria, l&#8217;eliminazione di barriere architettoniche e le opere temporanee per attivit&agrave; di ricerca nel sottosuolo, dalle quali il decreto-legge ha escluso le attivit&agrave; di ricerca di idrocarburi).<\/p>\r\n<p><br \/>Questi interventi diventano quindi <strong>realizzabili senza alcun titolo abilitativo anzich&eacute; mediante denuncia di inizio attivit&agrave; (cd. DIA). <\/strong><\/p>\r\n<p><br \/>Le nuove tipologie realizzabili senza alcun titolo abilitativo sono:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>interventi di <strong>manutenzione straordinaria<\/strong><\/li>\r\n<li>opere dirette a soddisfare <strong>obiettive esigenze contingenti e temporanee<\/strong><\/li>\r\n<li>opere di <strong>pavimentazione e di finitura di spazi esterni<\/strong><strong>pannelli solari,<\/strong><\/li>\r\n<li>fotovoltaici e termici senza serbatoio di accumulo esterno<\/li>\r\n<li>aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>&nbsp;Si riporta il nuovo art. 5 del DL 40\/2010 (che sostituisce l&#8217;art. 6 del DPR 6 giugno 2001 n. 380 &#8211; Testo Unico in materia edilizia)&nbsp;cos&igrave; come sostituito dalla legge di conversione :<\/p>\r\n<p><strong>Art. 5. &#8211; (Attivit&agrave; edilizia libera).<\/strong> <br \/><strong>1.<\/strong> L&#8217;articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, &egrave; sostituito dal seguente:<strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>Art. 6. (L). &#8211; (Attivit&agrave; edilizia libera). &#8211; 1.<\/strong> Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell&#8217;attivit&agrave; edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all&#8217;efficienza energetica nonch&eacute; delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:<em><br \/><\/em><strong>a)<\/strong> gli interventi di manutenzione ordinaria;<br \/><strong>b)<\/strong> gli interventi volti all&#8217;eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell&#8217;edificio;<br \/><strong>c)<\/strong> le opere temporanee per attivit&agrave; di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attivit&agrave; di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;<br \/><strong>d)<\/strong> i movimenti di terra strettamente pertinenti all&#8217;esercizio dell&#8217;attivit&agrave; agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;<br \/>e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell&#8217;attivit&agrave; agricola.<br \/><strong>2.<\/strong> Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell&#8217;inizio dei lavori da parte dell&#8217;interessato all&#8217;amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:<br \/><strong>a)<\/strong> gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all&#8217;articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l&#8217;apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell&#8217;edificio, non comportino aumento del numero delle unit&agrave; immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;<br \/><strong>b)<\/strong> le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessit&agrave; e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;<br \/><strong>c)<\/strong> le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l&#8217;indice di permeabilit&agrave;, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;<br \/><strong>d)<\/strong> i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;<br \/><strong>e)<\/strong> le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.<br \/><strong>3.<\/strong> L&#8217;interessato agli interventi di cui al comma 2 allega alla comunicazione di inizio dei lavori le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore e, limitatamente agli interventi di cui alla lettera a) del medesimo comma 2, i dati identificativi dell&#8217;impresa alla quale intende affidare la realizzazione dei lavori.<br \/><strong>4.<\/strong> Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettera a), l&#8217;interessato, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori, trasmette all&#8217;amministrazione comunale una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l&#8217;impresa n&egrave; con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilit&agrave;, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.<br \/><strong>5.<\/strong> Riguardo agli interventi di cui al presente articolo, l&#8217;interessato provvede, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale nel termine di cui all&#8217;articolo 34-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.<br \/><strong>6.<\/strong> Le regioni a statuto ordinario:<br \/><strong>a)<\/strong> possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 1 e 2;<br \/><strong>b)<\/strong> possono individuare ulteriori interventi edilizi, tra quelli indicati nel comma 2, per i quali &egrave; fatto obbligo all&#8217;interessato di trasmettere la relazione tecnica di cui al comma 4;<br \/><strong>c)<\/strong> possono stabilire ulteriori contenuti per la relazione tecnica di cui al comma 4, nel rispetto di quello minimo fissato dal medesimo comma.<br \/><strong>7.<\/strong> La mancata comunicazione dell&#8217;inizio dei lavori ovvero la mancata trasmissione della relazione tecnica, di cui ai commi 2 e 4 del presente articolo, comportano la sanzione pecuniaria pari a 258 euro. Tale sanzione &egrave; ridotta di due terzi se la comunicazione &egrave; effettuata spontaneamente quando l&#8217;intervento &egrave; in corso di esecuzione.<br \/><strong>8.<\/strong> Al fine di semplificare il rilascio del certificato di prevenzione incendi per le attivit&agrave; di cui ai commi 1 e 2, il certificato stesso, ove previsto, &egrave; rilasciato in via ordinaria con l&#8217;esame a vista. Per le medesime attivit&agrave;, il termine previsto dal primo periodo del comma 2 dell&#8217;articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, &egrave; ridotto a trenta giorni&#8221;.<em><br \/><\/em><strong><\/strong><\/p>\r\n<p><strong>2.<\/strong> Dall&#8217;attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica&#8221;.&nbsp;<\/p>\r\n<p>(A cura di Giuliana Dima)<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/store\/product_info.php?products_id=3521\" target=\"_blank\">L&#8217;APPLICAZIONE DELLE NTC 2008 E&#8217; OBBLIGATORIA PER LEGGE DAL 1 LUGLIO 2009IN UN UNICO VOLUME DECRETO E CIRCOLARE INTEGRATI PARAGRAFO PER PARAGRAFOUno strumento utile al Progettista per conoscere e saper applicare, punto per punto ed istruzione per istruzione, le Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni che disciplinano come:&middot; progettare &middot; costruire&middot; collaudare&middot; manutenere &middot; utilizzare le costruzioni civili, pubbliche e private.Il Sommario- Sicurezza e prestazioni attese- Azioni sulle costruzioni: opere civili e industriali: sismica, vento neve, temperatura,eccezionali &#8211; Costruzioni civili e industriali:- costruzioni di calcestruzzo, acciaio, composte acciaio-calcestruzzo, legno, muratura, altri materiali- Ponti: stradali, ferroviari- Progettazione geotecnica- Progettazione per azioni sismiche- Costruzioni esistenti: classificazione degli interventi, procedure per la valutazione della sicurezza e la redazione dei progetti, materiali, valutazione e progettazione in presenza di azioni sismiche- Collaudo statico: prescrizioni generali e prove di carico- Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo- Materiali e prodotti per uso strutturale- Riferimenti TecniciIl CD Rom contiene:- LA LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO DAL 1971 AD OGGI- L&#8217;INDICE CRONOLOGICO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI- LA CIRCOLARE 2 FEBBRAIO 2009 N. 617- GLI ALLEGATI IN MATERIA DI PERICOLOSIT&Agrave; SISMICA: TABELLA1 E TABELLA2- LE LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO STRUTTURALE (DIC.1996)- LE LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO STRUTTURALE AD ALTA RESISTENZA- LE LINEE GUIDA SUL CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO- LE LINEE GUIDA PER LA MESSA IN OPERA DEL CALCESTRUZZO STRUTTURALE E PER LA VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE MECCANICHE DEL CALCESTRUZZO INDURITO MEDIANTE PROVE NON DISTRUTTIVE (FEBB. 2008)- AZIONI SISMICHE &#8211; SPETTRI DI RISPOSTA VER. 1.03-&Egrave; UN PROGRAMMA SPERIMENTALE CHE FORNISCE GLI SPETTRI DI RISPOSTA RAPPRESENTATIVI DELLE COMPONENTI (ORIZZONTALI E VERTICALE) DELLE AZIONI SISMICHE DI PROGETTO PER IL GENERICO SITO DEL TERRITORIO NAZIONALE. L&#8217;UTENTE POTR&Agrave; VISUALIZZARE E STAMPARE I RISULTATI DELLE ELABORAZIONI IN FORMA SIA GRAFICA CHE NUMERICA &#8211; NONCH&Egrave; I RELATIVI RIFERIMENTI ALLE NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/store\/product_info.php?products_id=3082\" target=\"_blank\">LA NUOVA CIRCOLARE PER LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZONICircolare Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 2 Febbraio 2009 n. 617 <\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/store\/product_info.php?products_id=1914\" target=\"_blank\">NUOVE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI DM 14 gennaio 2008Le NUOVE Norme Tecniche per le Costruzioni: i nuovi principi e le indicazioni per progettare, eseguire e collaudare il prodotto costruito in termini di:- criteri generali di sicurezza- azioni da utilizzare nel progetto- caratteristiche dei materiali e dei prodotti- aspetti specifici della sicurezza strutturale delle opere.Il Sommario:- Sicurezza, prestazioni attese- Azioni sulle costruzioni: &#8211; opere civili e industriali: sismica, vento neve, temperatura- Costruzioni civili e industriali:- costruzioni di calcestruzzo, acciaio, composte acciaio-calcestruzzo, legno, muratura, altri materiali- Ponti: stradali, ferroviari- Progettazione geotecnica- Progettazione per azioni sismiche- Costruzioni esistenti: classificazione degli interventi, procedure per la valutazione della sicurezza e la redazione dei progetti, materiali, valutazione e progettazione in presenza di azioni sismiche- Collaudo statico: prescrizioni generali e prove di carico- Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo- Materiali e prodotti per uso strutturaleIl CD Rom allegato al volume contiene:- allegato A Pericolosit&agrave; Sismica- allegato B Tabelle dei parametri che definiscono le azioni sismiche- Legislazione di di riferimento dal 1971 ad oggi<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/store\/product_info.php?products_id=1921\" target=\"_blank\">GUIDA ALLA NUOVA NORMATIVA ANTISISMICASeconda edizione aggiornata con Ordinanza PCM n. 3519\/2006 e Indicazioni per costruire in zona sismica <\/a><\/li>\r\nContenutiIntroduzione esplicativaIl testo coordinato e aggiornato dell&#8217;Ordinanza PCM 3 maggio 2005 n. 3431 &#8220;Ulteriori modifiche ed integrazioni &#8211; TUTTE LE MODIFICHE SONO INTEGRATE NEL TESTO E CHIARAMENTE EVIDENZIATE -all&#8217;Ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274 del 20 marzo 2003Ordinanza PCM n. 3519 del 28 aprile 2006 <em>&#8220;Criteri generali per l&#8217;individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l&#8217;aggiornamento degli elenchi delle medesime zone<\/em>&#8220;DGP Trento n. 1242 del 16 giugno 2006 Approvazione della direttiva recante <em>&#8220;Indicazioni in materia di normativa tecnica per le costruzioni in zona sismica&#8221;.<\/em>La classificazione sismica del territorio nazionale \r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Necessaria per\u00f2 la comunicazione di inizio dei lavori, una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[501,487],"class_list":{"0":"post-655","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog","7":"tag-manutenzione-straordinaria","8":"tag-piano-casa-2009"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/655","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=655"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/655\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=655"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=655"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=655"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}