{"id":668,"date":"2010-06-18T18:59:39","date_gmt":"2010-06-18T16:59:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/conferenza-di-servizi-modificata-la-disciplina\/"},"modified":"2010-06-18T18:59:39","modified_gmt":"2010-06-18T16:59:39","slug":"conferenza-di-servizi-modificata-la-disciplina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/conferenza-di-servizi-modificata-la-disciplina\/","title":{"rendered":"Conferenza di servizi: modificata la disciplina"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n.78 recante &#8220;Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit&agrave; economica&#8221; &egrave; entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio scorso n. 125.<\/p>\r\n<p>Il <strong>decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78<\/strong> introduce, tra le altre cose, <strong>all&#8217;art. 49<\/strong>, una serie di modifiche alla disciplina della conferenza di servizi contenute nella <strong>legge n. 241 del 1990<\/strong> &#8220;<strong>Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi<\/strong>&#8221; con finalit&agrave; di semplificazione ed accelerazione dei tempi per l&#8217;adozione del provvedimento finale<\/p>\r\n<p>In particolare apporta delle <strong>modifiche agli articoli 14, 14-ter, 14-quater e 29 della citata legge 241\/1990.<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>L&#8217;art. 49 &egrave; composto da 4 commi:<\/strong><\/p>\r\n<p>Il <strong>comma 1<\/strong> rimette alla discrezionalit&agrave; della pubblica amministrazione la <strong>decisione di convocare la conferenza di servizi<\/strong> <strong>istruttoria<\/strong> : stabilisce che, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, la decisione di indire la conferenza di servizi &egrave; facoltativa, mentre fino ad ora l&#8217;amministrazione procedente doveva &#8220;di regola&#8221; indirla.<br \/>Lo stesso comma 1, chiarisce, con riferimento alla <strong>conferenza di servizi decisoria,<\/strong> che l&#8217;assenza delle determinazioni delle amministrazioni coinvolte non obbliga l&#8217;amministrazione procedente ad indire la conferenza di servizi in tutti i casi in cui esistano espresse previsioni normative che lo consentano.<\/p>\r\n<p><br \/>Il<strong> comma 2<\/strong> introduce numerose <strong>modifiche all&#8217;art. 14-ter della legge n. 241<\/strong> che disciplina i lavori della conferenza di servizi per consentire, secondo la relazione illustrativa, semplificazioni procedurali nei casi in cui sia richiesta l&#8217;autorizzazione paesaggistica.<\/p>\r\n<p>Il <strong>comma 2:<\/strong><br \/>&#8211; prevede che il <strong>soprintendente si esprima un&#8217;unica volta<\/strong> e in via definitiva in seno alla conferenza di servizi;<\/p>\r\n<p>&#8211;&nbsp; evita, laddove possibile, la duplicazione di valutazioni gi&agrave; effettuate in sede VAS (valutazione ambientale strategica);<\/p>\r\n<p>&#8211; prevede che la determinazione conclusiva del procedimento sostituisca qualsiasi altro atto di competenza delle altre amministrazioni.<\/p>\r\n<p>In <strong>caso di VIA<\/strong> (valutazione di impatto ambientale) statale &egrave; previsto che l&#8217;amministrazione procedente, per consentire la conclusione dei lavori della conferenza, <strong>chieda l&#8217;intervento sostitutivo del Consiglio dei ministri<\/strong>.<\/p>\r\n<p>Infine, al di fuori dei provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA (autorizzazione integrata ambientale), si considera acquisito il parere delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti nei casi in cui il relativo rappresentante non abbia espresso definitivamente la volont&agrave; dell&#8217;amministrazione rappresentata in sede di conferenza.<\/p>\r\n<p><br \/>Il <strong>comma 3 apporta modifiche all&#8217;art. 14-quater<\/strong> della legge 241\/1990, che disciplina gli effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi e prescrive che anche le amministrazioni preposte alla tutela di interessi protetti si esprimano in sede di conferenza di servizi. <br \/>Inoltre si provvede a semplificare il procedimento nei casi in cui vi sia dissenso tra un&#8217;amministrazione statale e una regionale o tra un&#8217;amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra pi&ugrave; enti locali.<\/p>\r\n<p>Il <strong>comma 4<\/strong> modifica l&#8217;art. 29 della legge 241\/1990, che delimita l&#8217;ambito di applicazione della legge stessa, per prevedere che anche le disposizioni in materia di conferenza di servizi attengono ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all&#8217;art. 117, secondo comma, lettera m), Cost. (analogamente a quanto gi&agrave; previsto per la partecipazione dell&#8217;interessato al procedimento, l&#8217;individuazione del responsabile del procedimento, la fissazione del termine di durata del procedimento, l&#8217;accesso ai documenti amministrativi, la durata massima dei procedimenti, la dichiarazione di inizio attivit&agrave; e il silenzio assenso).<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>Decreto-Legge 31 maggio 2010, n.78<br \/>Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit&agrave; economica<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>Articolo 49&nbsp; (Disposizioni in materia di conferenza di servizi)<\/strong> <br \/><strong>1.<\/strong> All&#8217;art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: <br \/><strong>a)<\/strong> al comma 1, le parole: &#8220;indice di regola&#8221; sono sostituite dalle seguenti: &#8220;<em>pu&ograve; indire<\/em>&#8220;; <br \/><strong>b)<\/strong> al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: &#8220;<em>ovvero nei casi in cui e&#8217; consentito all&#8217;amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti<\/em>&#8220;. <br \/><strong>2.<\/strong> All&#8217;art.14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: <br \/><strong>a)<\/strong> al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: &#8220;<em>La nuova data della riunione pu&ograve; essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un&#8217;autorit&agrave; preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attivit&agrave; produttive e per l&#8217;edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attivit&agrave; culturali.&#8221;;<\/em> <br \/><strong>b)<\/strong> dopo il comma 3 &egrave; inserito il seguente: &#8220;<em>3-bis. In caso di opera o attivit&agrave; sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42<\/em>.&#8221;; <br \/><strong>c)<\/strong> dopo il comma 4, &egrave; aggiunto il seguente: &#8220;<em>4-bis. Nei casi in cui l&#8217;intervento oggetto della conferenza di servizi e&#8217; stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell&#8217;articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell&#8217;articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.&#8221;;<\/em> <br \/><strong>d)<\/strong> il comma 6-bis &egrave; sostituito dal seguente: &#8220;<em>6-bis. All&#8217;esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l&#8217;amministrazione procedente, in caso di VIA statale, pu&ograve; adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell&#8217;articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilit&agrave; dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonch&eacute; ai fini dell&#8217;attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.&#8221;;<\/em> <br \/><strong>e)<\/strong> il comma 7 &egrave; sostituito dal seguente: &#8220;<em>7.Si considera acquisito l&#8217;assenso dell&#8217;amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumit&agrave; e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, paesaggistico-territoriale, il cui rappresentante, all&#8217;esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volont&agrave; dell&#8217;amministrazione rappresentata.&#8221;;<\/em> <br \/><strong>f)<\/strong> il comma 9 &egrave; soppresso. <br \/><strong>3.<\/strong> All&#8217;articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: <br \/><strong>a)<\/strong> al comma 1, dopo le parole:<em> &#8220;rappresentanti delle amministrazioni&#8221;<\/em> sono inserite le seguenti: <em>&#8220;ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall&#8217;articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumit&agrave;<\/em>&#8220;; <br \/><strong>b)<\/strong> i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: &#8220;<em>3. Al di fuori dei casi di cui all&#8217;articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonch&eacute; dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un&#8217;amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumit&agrave;, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell&#8217;articolo 120 della Costituzione, &egrave; rimessa dall&#8217;amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro 60 giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un&#8217;amministrazione statale e una regionale o tra pi&ugrave; amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un&#8217;amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra pi&ugrave; enti locali. Se l&#8217;intesa non e&#8217; raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri pu&ograve; essere comunque adottata. Se il motivato dissenso e&#8217; espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate&#8221;. <br \/><\/em><strong>4.<\/strong> All&#8217;articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola <em>&#8220;assenso&#8221;<\/em> sono aggiunte le seguenti <em>&#8220;e la conferenza di servizi,&#8221;.<\/em><\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Decreto-Legge 31 maggio 2010, n.78 recante &#8220;Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivit\u00e0 economica&#8221; introduce, tra le altre cose, all&#8217;art. 49, una serie di modifiche alla disciplina della conferenza di servizi.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-668","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/668","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=668"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/668\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=668"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=668"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=668"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}