{"id":676,"date":"2010-07-06T20:14:22","date_gmt":"2010-07-06T18:14:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/nuovo-regolamento-sui-lavori-pubblici-le-novita-spiegate-dallance\/"},"modified":"2010-07-06T20:14:22","modified_gmt":"2010-07-06T18:14:22","slug":"nuovo-regolamento-sui-lavori-pubblici-le-novita-spiegate-dallance","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/nuovo-regolamento-sui-lavori-pubblici-le-novita-spiegate-dallance\/","title":{"rendered":"Nuovo regolamento sui lavori pubblici: le novit\u00e0 spiegate dall&#8217;Ance"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Dopo un lungo e faticoso iter, il nuovo Regolamento di attuazione del codice dei contratti pubblici &egrave; stato definitivamente approvato dal consiglio dei Ministri il 18 giugno u.s..<\/p>\r\n<p>Successivamente alla firma del Presidente della Repubblica, andr&agrave; al vaglio della Corte dei Conti per essere quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.<strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>Entrer&agrave; in vigore 180 giorni dopo tale pubblicazione.<br \/><\/strong>&nbsp;<br \/>Nel rinviare ad una successiva circolare l&#8217;esame pi&ugrave; approfondito delle novit&agrave; contenute nel nuovo testo, si ritiene opportuno <strong>anticipare alcune valutazioni sulle novit&agrave; pi&ugrave; rilevanti<\/strong>, sulla base del testo attualmente noto.<br \/>&nbsp;<br \/>In primo luogo, si richiama l&#8217;attenzione sul fatto che<strong> &egrave; stato stralciato l&#8217;allegato A1,<\/strong> relativo ai &#8221;requisiti per la qualificazione nelle categorie di opere specializzate di cui all&#8217;art. 107, comma 2&#8221;, del regolamento.<br \/>&nbsp;<br \/>Al riguardo, il nuovo testo prevede che la delicata questione concernente tali requisiti sar&agrave; regolata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che dovr&agrave; individuare i requisiti di specializzazione richiesti per &#8216;esecuzione di tali lavorazioni.<\/p>\r\n<p>Lo stralcio, richiesto dall&#8217;ANCE, &egrave; senza dubbio da valutare positivamente , in quanto consente di non rinviare ancora l&#8217;emanazione delle norme regolamentari e nel contempo permette una pi&ugrave; attenta riflessione sulle particolarit&agrave; che caratterizzano le lavorazioni specialistiche e che richiedono pertanto requisiti ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per la qualificazione.<br \/>&nbsp;<br \/>Nel merito, il nuovo Regolamento accoglie molte delle istanze proposte a suo tempo dall&#8217;Ance e che si possono riassumere in tre linee di fondo:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>una <strong>maggiore attenzione alla programmazione ed alla progettazione<\/strong>, giacch&egrave; &egrave; in questi due momenti che si imposta il corretto procedimento per la realizzazione delle opere;<\/li>\r\n<li>una <strong>profonda revisione del sistema di qualificazione delle imprese<\/strong>, dati i risultati non soddisfacenti del meccanismo introdotto con il D.P.R. n. 34\/2000;<\/li>\r\n<li>infine una modifica della <strong>disciplina relativa alla fase di esecuzione dei lavori<\/strong> caratterizzata dalla presenza di un eccessivo divario tra la posizione dell&#8217;appaltatore e quella dell&#8217;amministrazione committente. Quest&#8217;ultimo &egrave; forse l&#8217;aspetto sul quale minori sono state le innovazioni apportate dal nuovo regolamento.&nbsp;<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p><strong>Tra le novit&agrave; pi&ugrave; significative si evidenziano le seguenti:<\/strong><br \/><strong>&nbsp;<br \/>PROGETTAZIONE<\/strong><br \/>Il nuovo Regolamento pone maggiore attenzione alla disciplina della progettazione, da un lato razionalizzando e specificando maggiormente la documentazione concernente le tre fasi progettuali e relativi quadri economici, dall&#8217;altro prevedendo un complesso sistema di verifica dei progetti.<br \/>&nbsp;<br \/>In particolare, per quanto riguarda la verifica dei progetti, le nuove disposizioni indicano, tra l&#8217;altro:<\/p>\r\n<ul>\r\n<li>I soggetti abilitati ad effettuare la verifica;<\/li>\r\n<li>i criteri generali della verifica. Tra questi assume particolare rilievo l&#8217;indicazione di controllare che i costi parametrici assunti a base di calcolo della spesa siano coerenti con la qualit&agrave; dell&#8217;opera e che i prezzi unitari di riferimento siano dedotti da prezzari aggiornati;<\/li>\r\n<li>la garanzia che il soggetto incaricato della verifica deve prestare, nella forma di polizza di responsabilit&agrave; civile professionale dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell&#8217;attivit&agrave; di verifica.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<p>&nbsp;<br \/>Si tratta di una disciplina particolarmente importante, rispondente alle esigenze pi&ugrave; volte manifestate dall&#8217;Ance circa la completezza e correttezza della progettazione.<br \/>&nbsp;<br \/>&nbsp;<br \/><strong>QUALIFICAZIONE<\/strong> <br \/>La parte del nuovo Regolamento relativa al sistema di qualificazione &egrave; quella che presenta maggiori innovazioni, che si possono raggruppare secondo tre linee di intervento.<br \/>&nbsp;<br \/>1. Una serie di disposizioni tende a rendere maggiormente selettivi i requisiti delle SOA ed a rafforzare il potere sanzionatorio dell&#8217;Autorit&agrave; nei loro confronti.<br \/>&nbsp;<br \/>2. Altre innovazioni riguardano pi&ugrave; direttamente la qualificazione delle imprese. Le modifiche tendono a contenere sostanzialmente i requisiti legati al fatturato che le imprese devono dimostrare ai fini dell&#8217;attestazione:<br \/>&nbsp;<br \/>&#8211; si introducono due classifiche intermedie: III bis, che consente di qualificarsi per lavori fino a 1.500.000 di euro e IV bis che consente di qualificarsi per lavori fino a 3.500.000 di euro.<br \/>Detta misura consente un&#8217;estensione dell&#8217;attivit&agrave; delle imprese medio-piccole, posto che, nel vigente sistema di qualificazione, ad esempio, per eseguire lavori di importo pari a 1.500.000 di euro, occorre una classifica IV, commisurata all&#8217;importo di 2.582.000 di euro;<br \/>&nbsp;<br \/>&#8211; &egrave; ridotto (da 3 a 2,5 volte l&#8217;importo a base di gara) l&#8217;ammontare della cifra d&#8217;affari necessaria per partecipare a gare di importo superiore a 20.658.000 di euro.<br \/>La misura &egrave;, evidentemente, a vantaggio delle imprese medio-grandi;<br \/>&nbsp;<br \/>&#8211; viene valorizzato il profilo patrimoniale delle imprese attraverso l&#8217;introduzione di un meccanismo fortemente premiante in termini di fatturato e lavori per le imprese che abbiano un patrimonio netto pari o superiore al 10% della cifra d&#8217;affari media annuale dell&#8217;ultimo quinquennio.<br \/>&nbsp;<br \/>3. Infine, un ulteriore gruppo di nuove disposizioni &egrave; caratterizzato dalla comune finalit&agrave; di rendere effettivo e maggiormente stringente il controllo delle SOA (ed in seconda battuta dell&#8217;Autorit&agrave;) sulla sussistenza dei requisiti delle imprese necessari per ottenere l&#8217;attestazione:<br \/>&nbsp;<br \/>&#8211; si consente alle SOA di acquisire dati sui bilanci e sull&#8217;organizzazione delle imprese direttamente dalla banca dati delle camere di commercio;<br \/>&nbsp;<br \/>&#8211; si prevedono sanzioni (pecuniarie, ovvero sospensione o decadenza dell&#8217;attestazione) a carico dell&#8217;impresa che non risponde alla richiesta di documentazione da parte della SOA ai fini della verifica dei requisiti.<br \/>&nbsp;<br \/>Le innovazioni sopra ricordate in materia di qualificazione appaiono assai significative e rispondono in buona misura ad esigenze pi&ugrave; volte manifestate dall&#8217;Ance nelle sedi istituzionali.<br \/>&nbsp;<br \/>Infatti:<br \/>&nbsp;<br \/>1. vengono resi pi&ugrave; rigorosi i requisiti delle SOA ed i controlli nei confronti delle stesse da parte dell&#8217;Autorit&agrave;; cio&#8217; determiner&agrave;, probabilmente, una sensibile riduzione del fenomeno delle qualificazioni rilasciate con larghezza di valutazioni e restringer&agrave; l&#8217;ambito degli operatori economici a quelli effettivamente idonei;<br \/>&nbsp;<br \/>2. viene favorita la piccola e media imprenditoria che, come &egrave; noto, &egrave; quella che pi&ugrave; ha risentito della crisi degli appalti degli ultimi anni; <br \/>&nbsp;<br \/>3. vengono favorite nella qualificazione le imprese maggiormente strutturate sotto il profilo del patrimonio netto che cosi&#8217; acquista maggiore rilevanza rispetto al fatturato.<br \/><strong>&nbsp;<br \/>&nbsp;<br \/>ESECUZIONE DEI LAVORI<\/strong><br \/>Come detto precedentemente, la disciplina attuale dell&#8217;esecuzione del contratto di appalto ha mantenuto un&#8217;impostazione che vede l&#8217;amministrazione, pur nell&#8217;ambito di un rapporto contrattuale, in una posizione di supremazia nei confronti del contraente privato.<br \/>&nbsp;<br \/>Ne &egrave; un esempio la normativa sulla consegna tardiva dei lavori per fatto o colpa della stazione appaltante, laddove non &egrave; consentito all&#8217;appaltatore un diritto di risolvere il contratto, per inadempimento, ma una semplice istanza di recesso che puo&#8217; anche non essere accolta ed in ogni caso (sia che l&#8217;istanza venga accolta, sia in caso contrario) l&#8217;inadempimento dell&#8217;amministrazione d&agrave; luogo ad un risarcimento dei danni assai limitato, in deroga ai principi contrattuali.<br \/>&nbsp;<br \/>Ed ancora, si puo&#8217; citare ad esempio la rigida normativa in tema di sospensione dei lavori che impone, ai fini del risarcimento dei danni causati da sospensione illegittima, di iscrivere riserva, a pena di decadenza, sia nel verbale di sospensione che in quello di ripresa dei lavori.<br \/>&nbsp;<br \/>Le proposte di modifica dell&#8217;ANCE si muovevano, percio&#8217;, verso il riconoscimento di un&#8217;effettiva &#8221;par condicio&#8221; fra amministrazione e privati, con applicazione di regole paritarie, e conseguente abbandono della posizione di supremazia sino ad ora riconosciuta al committente in nome della prevalenza dell&#8217;interesse pubblico rispetto a quello privato.<br \/>&nbsp;<br \/>Si deve riconoscere che il nuovo Regolamento ha migliorato la normativa antecedente, sotto il profilo di attribuire maggiore certezza ai comportamenti delle parti del rapporto.<br \/>&nbsp;<br \/>Per tornare agli esempi precedenti: in tema di consegna dei lavori, l&#8217;art. 153, comma 9, riprendendo la vecchia disposizione stabilisce che qualora, per cause imputabili all&#8217;amministrazione la consegna dei lavori non abbia luogo entro 45 giorni dalla stipula del contratto, l&#8217;appaltatore puo&#8217; formulare istanza di recesso con diritto al rimborso delle spese sostenute. E&#8217; previsto che la stazione appaltante non puo&#8217; opporsi a tale istanza di recesso se sia trascorsa la met&agrave; del tempo utile contrattuale. Nel testo del nuovo Regolamento viene stabilito, altresi&#8217;, che l&#8217;amministrazione non puo&#8217; opporsi se &egrave; trascorsa la met&agrave; del tempo utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.<br \/>La disposizione &egrave; assai opportuna in quanto restringe il periodo entro il quale l&#8217;amministrazione puo&#8217; opporre diniego al recesso dell&#8217;appaltatore, dando cosi&#8217; maggiore certezza al rapporto.<br \/>&nbsp;<br \/>In relazione poi alla sospensione dei lavori, l&#8217;art. 158, comma 8, stabilisce ora espressamente che per le sospensioni inizialmente legittime, ma divenute poi illegittime per colpa dell&#8217;amministrazione, (ad esempio casi di perizie di variante determinate da cause di forza maggiore per le quali l&#8217;amministrazione ritarda l&#8217;approvazione oltre i tempi tecnici necessari) &egrave; sufficiente l&#8217;iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.<br \/>&nbsp;<br \/>Sempre in tema di sospensione dei lavori occorre citare, come esempio di innovazione positiva l&#8217;art. 141, comma 3: nel testo previgente (art. 114, comma 3 del DPR 554\/99) era stabilito che, nei casi di sospensione dei lavori superiori a 90 giorni, la stazione appaltante dovesse disporre il pagamento di un SAL, anche se al momento della sospensione non era stato raggiunto l&#8217;importo prescritto per la sua emissione. L&#8217;articolo 141 comma 3 del nuovo Regolamento assai opportunamente riduce tale termine da 90 a 45 giorni per l&#8217;evidente finalit&agrave; di evitare che l&#8217;appaltatore resti esposto ad un ingiustificato ritardo nel pagamento di lavori realizzati.<br \/>&nbsp;<br \/>Come si vede dagli esempi citati, si tratta di innovazioni normative che sicuramente attribuiscono maggiore certezza al rapporto contrattuale, migliorandone taluni aspetti.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Fonte: ANCE<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<p>acquista l&#8217;edizione tascabile del NUOVO REGOLAMENTO D&#8217;ATTUAZIONE su<\/p>\r\n<p>www.build.it<\/p>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Nel rinviare ad una successiva circolare l&#8217;esame pi\u00f9 approfondito delle novit\u00e0 contenute nel nuovo testo, si ritiene opportuno anticipare alcune valutazioni sulle novit\u00e0 pi\u00f9 rilevanti, sulla base del testo attualmente noto.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-676","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/676","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=676"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/676\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=676"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=676"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=676"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}