{"id":696,"date":"2010-08-10T22:08:29","date_gmt":"2010-08-10T20:08:29","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/manovra-finanziaria-novita-in-tema-di-conferenza-di-servizi-e-scia\/"},"modified":"2010-08-10T22:08:29","modified_gmt":"2010-08-10T20:08:29","slug":"manovra-finanziaria-novita-in-tema-di-conferenza-di-servizi-e-scia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/manovra-finanziaria-novita-in-tema-di-conferenza-di-servizi-e-scia\/","title":{"rendered":"Manovra finanziaria: novit\u00e0 in tema di conferenza di servizi e SCIA"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>&Egrave; stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  174 del 30 luglio 2010 la legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del  DL n. 78 del 31 maggio 2010 recante &#8220;Misure urgenti in materia di  stabilizzazione finanziaria e di competitivit&agrave; economica&#8221;.<\/p>\r\n<p>Tra le disposizioni di maggior interesse per il settore si <a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/dispatcher?task=testoArticolo&amp;datagu=2010-05-31&amp;paginadamostrare=1&amp;subarticolo=1&amp;redaz=010G0101&amp;direttamentedettaglioatto=true&amp;progressivoarticolo=0&amp;service=212&amp;elementiperpagina=100&amp;numeroarticolo=49&amp;versionearticolo=2&amp;tmstp=1282328083358&amp;direttamentedettaglioatto=null&amp;datavalidita=20100820&amp;isUrn=yes\" target=\"_blank\"><strong>segnala l&#8217;art. 49 con il quale vengono apportate alcune importanti modifiche alla Legge 241\/90<\/strong><\/a> in tema di conferenza di servizi (art. 14 e ss) e dichiarazione di inizio attivit&agrave; (Art. 19).<br \/> &nbsp;<br \/> Relativamente alla <strong>conferenza di servizi<\/strong> la legge  accoglie nella gran parte le richieste formulate dall&#8217;ANCE su questo  specifico tema finalizzate soprattutto ad accelerare le procedure per le  aree o gli immobili soggetti a tutela.<br \/> &nbsp;<br \/> In particolare, <strong>si segnalano:<\/strong><br \/>&#8211; la <strong>previsione che in caso di opera o attivit&agrave; soggetta ad autorizzazione paesaggistica<\/strong> il Soprintendente si esprima in via definitiva nell&#8217;ambito della  conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua  competenza<br \/>&#8211; l&#8217;estensione della regola in base alla quale si considera acquisito  l&#8217;assenso dell&#8217;amministrazione il cui rappresentante non abbia <strong>espresso definitivamente la volont&agrave; dell&#8217;amministrazione rappresentata in sede di conferenza di servizi<\/strong> anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,  paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della  tutela della salute e dell&#8217;incolumit&agrave; pubblica, con esclusione dei  provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA<br \/>&#8211; l&#8217;estensione del motivato dissenso e delle modifiche progettuali per  conseguire l&#8217;assenso anche alle amministrazioni preposte alla tutela  ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o della tutela della salute e dell&#8217;incolumit&agrave; pubblica<br \/>&#8211; la previsione con cui si stabilisce che la mancata partecipazione o la  ritardata conclusione della conferenza di servizi &egrave; valutata ai fini  della responsabilit&agrave; disciplinare amministrativa anche ai fini della  retribuzione di risultato, salvo il diritto del privato di dimostrare il  danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del  procedimento <br \/> &nbsp;<br \/><strong>Rinnovato integralmente, inoltre, l&#8217;articolo 19 della Legge n. 241 del 1990 con<\/strong> l&#8217;introduzione di una rilevante forma di semplificazione procedurale  che dovrebbe sostituire, tranne alcune eccezioni, la dichiarazione di  inizio attivit&agrave;.<br \/> &nbsp;<br \/> Secondo la nuova norma, baster&agrave; una <strong>segnalazione certificata di inizio attivit&agrave; cd. SCIA<\/strong> da presentare all&#8217;amministrazione competente al fine di poter fin da  subito iniziare un&#8217;attivit&agrave; (senza pi&ugrave; dover attendere 30 giorni),  corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell&#8217;atto  di notoriet&agrave; per quanto riguarda tutti gli stati, nonch&egrave; dalle  attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli  elaborati tecnici.<br \/> &nbsp;<br \/> <strong>Spetter&agrave; poi all&#8217;amministrazione entro i successivi sessanta giorni verificare<\/strong> che la richiesta sia legittima e completa dei requisiti richiesti. In  caso contrario, l&#8217;amministrazione adotter&agrave; gli opportuni provvedimenti  di divieto di prosecuzione dell&#8217;attivit&agrave; e di rimozione degli effetti  dannosi salvo che l&#8217;interessato non si conformi entro un termine fissato  dall&#8217;amministrazione stessa, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.<br \/> &nbsp;<br \/> Decorsi i sessanta giorni l&#8217;amministrazione potr&agrave;, comunque, intervenire  ma solo in presenza di un pericolo di danno grave e irreparabile per il  patrimonio artistico e culturale, per l&#8217;ambiente, per la salute, per la  sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento  dell&#8217;impossibilit&agrave; di tutelare comunque tali interessi mediante  conformazione dell&#8217;attivit&agrave; dei privati alla normativa vigente.<br \/> &nbsp;<br \/> &Egrave; fatto comunque salvo il potere dell&#8217;amministrazione comunale di  assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21  quinquies (revoca) e 21 nonies (annullamento d&#8217;ufficio).<br \/> &nbsp;<br \/> Le due norme richiamate prevedono, rispettivamente, la possibilit&agrave; da  parte dell&#8217;amministrazione di revocare il provvedimento per sopravvenuti  motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della  situazione di fatto o di nuova valutazione dell&#8217;interesse pubblico, o di  annullare lo stesso entro un termine ragionevole in presenza di vizi di  legittimit&agrave; originari, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e  tenendo conto dell&#8217;interesse privato.<br \/> &nbsp;<br \/> Entrambe riportano la nozione di &#8220;provvedimento&#8221;, per cui occorrer&agrave;  chiarire come si concili con il principio della segnalazione.<br \/> &nbsp;<br \/> Il <strong>nuovo articolo 19<\/strong>, che consente cos&igrave;, diversamente  da quanto previsto prima, di poter, fin dalla data della sua  presentazione, iniziare l&#8217;attivit&agrave; oggetto della richiesta, sembra avere  l&#8217;evidente obiettivo di semplificare ulteriormente l&#8217;acquisizione dei  consensi da parte della pubblica amministrazione quando prevede inoltre  che qualora, in base alla normativa vigente, sia necessario acquisire  pareri di organi o enti appositi, ovvero l&#8217;esecuzione di verifiche  preventive, gli stessi potranno essere sostituiti da autocertificazioni,  attestazioni o asseverazioni salve le verifiche successive degli stessi  enti o da parte dell&#8217;amministrazione.<br \/> &nbsp;<br \/> <strong>L&#8217;ambito di applicazione della Scia sembra essere piuttosto ampio<\/strong> visto che essa sostituir&agrave; qualsiasi attivit&agrave; per l&#8217;esercizio della  quale &egrave; necessario l&#8217;accertamento di requisiti e presupposti richiesti  dalla legge o da altri atti amministrativi, con la sola esclusione dei  casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e  degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa  nazionale, alla pubblica sicurezza, all&#8217;immigrazione, all&#8217;asilo, alla  cittadinanza, all&#8217;amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti  concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal  gioco, nonch&egrave; di quelli imposti dalla normativa comunitaria.<br \/> &nbsp;<br \/> La nuova norma, inoltre, stabilisce espressamente che la &#8220;segnalazione  certificata di inizio attivit&agrave;&#8221; sostituisce direttamente ovunque  ricorrano (sia nella normativa statale che in quella regionale), le  espressioni di &#8220;dichiarazione di inizio attivit&agrave;&#8221; e &#8220;Dia&#8221;.<br \/> &nbsp;<br \/> Sulla base di tale dettato normativo a portata generale &egrave;, quindi,  possibile che tale semplificazione procedurale possa trovare  applicazione anche per le attivit&agrave; edilizie.<br \/> &nbsp;<br \/> La legge, inoltre, <strong>non chiarisce i rapporti con quanto previsto in tema di Dia nel Dpr 380\/2001<\/strong> (Tu edilizia) n&egrave; attua alcuna forma di raccordo con le previsioni ivi contenute, <strong>sollevando dubbi interpretativi sulla cosiddetta Super-Dia<\/strong> ossia la Dia in sostituzione del permesso di costruire.<br \/> &nbsp;<br \/> &Egrave;, dunque, <strong>necessario che intervenga al pi&ugrave; presto un chiarimento ministeriale<\/strong> che garantisca la correttezza dei comportamenti di coloro che presentano una Scia.<br \/> (Fonte: ANCE)<\/p>\r\n<p><br \/> <strong><a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/dispatcher?task=attoCompleto&amp;service=212&amp;datagu=2010-05-31&amp;redaz=010G0101&amp;parControllo=si&amp;connote=false&amp;aggiorn=si&amp;datavalidita=20100820\" target=\"_blank\">Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122<br \/><\/a><\/strong><\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul><\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 2010 la legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del DL n. 78 del 31 maggio 2010 recante &#8220;Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivi<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-696","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=696"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/696\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}