{"id":725,"date":"2010-10-25T16:51:40","date_gmt":"2010-10-25T14:51:40","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/ritardi-di-pagamento-approvata-la-direttiva-europea\/"},"modified":"2010-10-25T16:51:40","modified_gmt":"2010-10-25T14:51:40","slug":"ritardi-di-pagamento-approvata-la-direttiva-europea","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/ritardi-di-pagamento-approvata-la-direttiva-europea\/","title":{"rendered":"Ritardi di pagamento: approvata la direttiva europea"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Una novit&agrave; della direttiva prevede che, in caso di ritardato pagamento, una penalit&agrave;, equivalente a un interesse legale dell&#8217;8%, sar&agrave; applicata automaticamente sull&#8217;importo dovuto.&nbsp;<\/p>\r\n<p>Un limite generale di 30 giorni per i pagamenti di fatture per beni e servizi &egrave; stato approvato dal Parlamento europeo il 200 ottobre u.s.<\/p>\r\n<p><br \/>Le nuove regole dovrebbero garantire le piccole imprese dai ritardi nei pagamenti e favorire cosi l&#8217;innovazione e la creazione di posti di lavoro.<\/p>\r\n<p>Come regola generale, il limite per il pagamento di una fattura per beni e servizi, sia nel settore pubblico sia in quello privato, sar&agrave; ora di 30 giorni.<\/p>\r\n<p>I negoziatori del Parlamento hanno anche assicurato che eccezioni a tale regola saranno possibili solo in circostanze specifiche.<\/p>\r\n<p><strong>I nuovi termini di pagamento<br \/><\/strong>Nelle relazioni &#8220;business to business&#8221;, sar&agrave; possibile estendere il limite previsto di 30 giorni a 60 solo se le parti sono d&#8217;accordo e se previsto espressamente dal contratto. L&#8217;estensione &egrave; possibile anche oltre i 60 giorni se &#8220;espressamente concordata&#8221; col creditore nel contratto di vendita e se non risulta essere &#8220;fortemente ingiusta&#8221; nei confronti dello stesso creditore.<\/p>\r\n<p>Anche per il settore pubblico, la regola generale &egrave; di 30 giorni, ma le eccezioni sono regolate in maniera pi&ugrave; severa: qualsiasi estensione del termine di pagamento deve essere non solo espressamente prevista, ma anche &#8220;oggettivamente giustificata&#8221;. I deputati hanno ottenuto che nessuna deroga, nel settore pubblico, vada comunque oltre i 60 giorni.<\/p>\r\n<p><strong>Esenzioni per i servizi sanitari pubblici<br \/><\/strong>Gli Stati membri saranno liberi di determinare un termine di pagamento di massimo 60 giorni per gli enti pubblici che offrono servizi di sanit&agrave; pubblica. Tale eccezione &egrave; giustificata dalla natura particolare di entit&agrave; come gli ospedali pubblici, che sono finanziati, in larga misura, da rimborsi ottenuti attraverso il sistema sanitario nazionale.<\/p>\r\n<p><strong>Tassi d&#8217;interesse e periodi di verifica<br \/><\/strong>Il Parlamento ha spinto con successo il Consiglio ad accettare un tasso d&#8217;interesse legale di almeno l&#8217;8%. Il creditore avr&agrave; anche il diritto di ottenere dal debitore una somma di almeno &euro;40 per coprire i costi di recupero del debito.<\/p>\r\n<p>Il periodo necessario per la verifica che i beni e i servizi venduti corrispondano ai termini previsti nel contratto &egrave; stato fissato a 30 giorni. Il periodo pu&ograve; essere esteso nel caso specifico di contratti complessi, ma solo se tale possibilit&agrave; &egrave; espressamente concordata e se non &egrave; &#8220;fortemente ingiusta&#8221; verso il creditore.<\/p>\r\n<p><strong>Prossime tappe<br \/><\/strong>L&#8217;accordo approvato deve ora essere formalmente adottato dal Consiglio. La nuova direttiva entrer&agrave; in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sul Gazzetta ufficiale dell&#8217;UE. Gli Stati membri avranno poi due anni per conformarsi alle nuove regole.<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una novit\u00e0 della direttiva prevede che, in caso di ritardato pagamento, una penalit\u00e0, equivalente a un interesse legale dell&#8217;8%, sar\u00e0 applicata automaticamente sull&#8217;importo dovuto.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-725","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/725","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=725"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/725\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=725"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=725"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=725"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}