{"id":740,"date":"2010-11-29T12:27:38","date_gmt":"2010-11-29T10:27:38","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/legge-di-stabilita-2011-le-misure-fiscali-di-interesse-per-il-settore-delle-costruzioni\/"},"modified":"2010-11-29T12:27:38","modified_gmt":"2010-11-29T10:27:38","slug":"legge-di-stabilita-2011-le-misure-fiscali-di-interesse-per-il-settore-delle-costruzioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/legge-di-stabilita-2011-le-misure-fiscali-di-interesse-per-il-settore-delle-costruzioni\/","title":{"rendered":"Legge di stabilit\u00e0 2011: le misure fiscali di interesse per il settore delle costruzioni"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Allungamento da 4 a 5 anni del termine entro il quale le abitazioni costruite o ristrutturate dalle imprese possono essere cedute in regime di imponibilit&agrave; ad IVA e proroga, fino al 31 dicembre 2011, della detrazione del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti.<\/p>\r\n<p>Queste le principali misure fiscali d&#8217;interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Disegno di Legge 2464 A\/S, recante &#8220;<em>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; Legge di Stabilit&agrave; 2011<\/em>&#8220;, gi&agrave; approvato dalla Camera, ed attualmente all&#8217;esame del Senato per la definitiva approvazione.<\/p>\r\n<p>In particolare, il <strong>Disegno di Legge di Stabilit&agrave;<\/strong> prevede:<\/p>\r\n<p>&#8211; <strong>l&#8217;applicazione dell&#8217;IVA per le cessioni di abitazioni effettuate dalle imprese &#8220;costruttrici&#8221; o &#8220;ristrutturatrici&#8221; entro 5 anni<\/strong> (anzich&eacute; 4) dall&#8217;ultimazione dei lavori di costruzione o di ristrutturazione (art.1, comma 86).<\/p>\r\n<p>Tale disposizione, gi&agrave; inserita nel maxiemendamento governativo approvato nel corso dell&#8217;esame alla Camera del Provvedimento (cfr. News ANCE n.1805 del 15 novembre 2010), interviene sull&#8217;attuale regime IVA applicabile alle cessioni di immobili residenziali (art.10, comma 1, n.8-bis, D.P.R. 633\/1972), prolungando di un anno il termine che consente alle imprese di cedere le abitazioni costruite o ristrutturate, assoggettando ad IVA l&#8217;operazione.<\/p>\r\n<p>Si ribadisce che la misura, fortemente auspicata dall&#8217;ANCE, costituisce una modifica a regime della disciplina ad oggi in vigore, cosicch&eacute; la sua portata &egrave; ben pi&ugrave;&nbsp; ampia rispetto ad una deroga transitoria che proroghi per un anno il termine per il passaggio da operazione imponibile a operazione esente. La sua entrata in vigore &egrave; prevista dal 1&deg; gennaio 2011.<br \/>Pertanto, le imprese per le quali sia gi&agrave; scaduto il quarto anno dall&#8217;ultimazione dei lavori, ma non il quinto, potranno, dal 1&deg; gennaio 2011, cedere le abitazioni realizzate in regime IVA, non soggiacendo all&#8217;obbligo di restituzione parziale dell&#8217;IVA detratta in sede di costruzione, n&egrave; alle limitazioni sul diritto alla detrazione dell&#8217;IVA sull&#8217;attivit&agrave; generale (cd. &#8220;pro-rata&#8221;&#8216;);<\/p>\r\n<p><br \/>&#8211; la <strong>proroga, fino al 31 dicembre 2011<\/strong>, delle agevolazioni fiscali per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (detrazione del 55% &#8211; art.1, commi 344-347, legge 296\/2006 e successive modificazioni).<\/p>\r\n<p><br \/>Per le <strong>spese sostenute dal 1&deg; gennaio al 31 dicembre 2011<\/strong>, tuttavia, la ripartizione della detrazione avverr&agrave; in 10 quote annuali di pari importo (anzich&eacute; in 5 quote, come previsto per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 &#8211; art.1, comma 48).<\/p>\r\n<p>La proroga di un anno si applica per tutti gli interventi attualmente agevolati:<\/p>\r\n<p>&#8211; &#8220;riqualificazione energetica globale&#8221; degli edifici;<\/p>\r\n<p>&#8211; interventi sull&#8217;involucro degli edifici, sue parti o unit&agrave; immobiliari, riguardanti le strutture opache verticali, orizzontali e le finestre, comprensive degli infissi;<\/p>\r\n<p>&#8211; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali;<\/p>\r\n<p>&#8211; sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, ovvero con pompe di calore ad alta efficienza od impianti geotermici, e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.<\/p>\r\n<p><br \/><strong>L&#8217;art.1, comma 48, del DdL di Stabilit&agrave; prevede, altres&igrave;: <\/strong><\/p>\r\n<p>&#8211; la conferma della semplificazione degli adempimenti per gli interventi di sostituzione di finestre, comprensive di infissi (in singole unit&agrave; immobiliari), installazione di pannelli solari e per la sostituzione dell&#8217;impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.<\/p>\r\n<p>In sostanza, per tali lavori, non &egrave; richiesta l&#8217;acquisizione dell&#8217;attestato di certificazione\/qualificazione energetica dell&#8217;edificio;<\/p>\r\n<p>&#8211; il mantenimento dell&#8217;obbligo di invio della Comunicazione all&#8217;Agenzia delle Entrate per i lavori pluriennali.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Infine, tra le ulteriori misure di interesse contenute nel DdL 2464, si segnalano:<\/p>\r\n<p>&#8211; il riordino della disciplina fiscale relativa ai contratti di leasing immobiliare (art.1, commi 15-16).<\/p>\r\n<p>In particolare, con riferimento ai contratti in corso al 1&deg; gennaio 2011, viene previsto il versamento, in unica soluzione, entro il 31 marzo 2011, di un&#8217;imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale1[1], con modalit&agrave; che verranno fissate con Provvedimento del Direttore dell&#8217;Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2010.<\/p>\r\n<p><br \/>Inoltre, per i contratti che verranno stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilit&agrave; (1&deg; gennaio 2011), si perverr&agrave; ad un&#8217;equiparazione tra cessione di immobili strumentali ed acquisizione in leasing degli stessi, che saranno soggetti entrambi all&#8217;applicazione delle imposte ipotecaria e catastale pari al 4%;<\/p>\r\n<p>&#8211; la proroga, fino al 31 dicembre 2011, dell&#8217;applicabilit&agrave; dell&#8217;imposta sostitutiva del 10% per i &#8220;premi di produttivit&agrave;&#8221;, nel limite di 6.000 euro lordi, corrisposti ai lavoratori del settore privato con redditi non superiori, nel 2010, a 40.000 euro (art.1, comma 47).<br \/>(Fonte: ANCE)<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<p>Acquista i Manuali Tecnici DEI ed i PREZZARI per l&#8217;EDILIZIA con il 15% di sconto su<\/p>\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le principali misure fiscali d&#8217;interesse per il settore delle costruzioni contenute nel Disegno di Legge 2464 A\/S, recante &#8220;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; 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