{"id":768,"date":"2011-01-24T20:20:02","date_gmt":"2011-01-24T18:20:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/riduzione-contributiva-per-le-imprese-edili-chiarimenti-inps\/"},"modified":"2011-01-24T20:20:02","modified_gmt":"2011-01-24T18:20:02","slug":"riduzione-contributiva-per-le-imprese-edili-chiarimenti-inps","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/riduzione-contributiva-per-le-imprese-edili-chiarimenti-inps\/","title":{"rendered":"Riduzione contributiva per le imprese edili: chiarimenti INPS"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Il DM Lavoro\/Economia del 4 ottobre 2010 ha confermato per l&#8217;anno 2010, nella misura dell&#8217;11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili introdotta dal DL 244\/1995.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Il beneficio, che consiste in una riduzione sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali.<\/p>\r\n<p>Tutte le necessarie informazioni sulle condizioni di accesso al beneficio e le relative modalit&agrave; operative sono descritte in dettaglio nella circolare n. 7 del 20 gennaio 2011.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>Circolare 20\/01\/2011 n. 7&nbsp; <br \/>OGGETTO: Art.29 del D.L. 23.6.1995, n. 244, convertito nella legge 8.8.1995, n. 341 e successive modificazioni. Riduzione contributiva nel settore dell&#8217;edilizia. Decreto ministeriale 4 ottobre 2010 (GU n. 290 del 13-12-2010).<br \/><\/strong>&nbsp;<br \/>SOMMARIO:<br \/>Determinazione per l&#8217;anno 2010 della misura della riduzione contributiva per il settore edile introdotta dall&#8217;art. 29 c. 2, della&nbsp; legge 8 agosto 1995, n.341. Istruzioni operative.<br \/>&nbsp;<br \/>&nbsp;<br \/>&nbsp;<br \/>Il D.M. Lavoro\/Economia 4 ottobre 2010 (allegato 1) &#8211; pubblicato nella G. U. n.290 del 13 dicembre 2010 &#8211; ha confermato per l&#8217;anno 2010, nella misura dell&#8217;11,50 per cento, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili, introdotta dall&#8217;articolo 29 del DL n. 244\/1995 (legge n. 341\/1995). <br \/>Con la presente circolare si forniscono le istruzioni per la pratica attuazione di quanto previsto dal sopra citato decreto interministeriale. <br \/>&nbsp;<br \/><strong>1.&nbsp;&nbsp; Caratteristiche della riduzione contributiva &#8211; Condizioni di accesso al beneficio.<br \/><\/strong>Il beneficio consiste in una riduzione contributiva &#8211; nella misura dell&#8217;11,50 per cento &#8211; sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per quelli occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. <br \/>Relativamente al procedimento per la determinazione della contribuzione su cui operare la riduzione, si rimanda ai criteri in precedenza illustrati (1). <br \/>Le aliquote contributive da considerare sono in vigore, per i diversi settori di attivit&agrave; (Industria e Artigianato), dal 1 gennaio 2010. <br \/>A tale proposito, si ricorda che la base di calcolo deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all&#8217;art. 120, commi 1 e 2, della legge n. 388\/2000 e all&#8217;art. 1, commi 361 e 362, della legge n. 266\/2005 (2); la stessa, deve essere, altres&igrave;, determinata al netto delle misure compensative eventualmente spettanti (3). <br \/>Per espressa previsione di legge, i datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attivit&agrave; edile individuati dai codici ISTAT 1991 dal &#8220;45.11&#8221; al &#8220;45.45.2&#8221; (4). <br \/>Si osserva, inoltre, che l&#8217;agevolazione: <br \/>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2010; <br \/>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; non trova applicazione sul contributo previsto dall&#8217;articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845, versato dai datori di lavoro unitamente alla contribuzione a copertura della disoccupazione involontaria (5); <br \/>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &egrave; subordinata al rispetto delle condizioni previste dall&#8217;art. 6, commi da 9 a 13, della legge n. 389\/1989 nonch&eacute; da quelle dettate dal comma 1 in materia di retribuzione imponibile. <br \/>&nbsp;<br \/>Si ribadisce, poi, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, assunzione dalle liste di mobilit&agrave;, contratti di inserimento, ecc.). <br \/>Per ogni ulteriore approfondimento si rimanda alle precisazioni gi&agrave; fornite (6). <br \/>&nbsp;<br \/>Va altres&igrave; osservato che &#8211; in sede di conversione del decreto legge n. 223\/2006 &#8211; la legge 4 agosto 2006, n. 248 ha introdotto &#8211; all&#8217;art. 36-bis, c. 8, &#8211; ulteriori requisiti necessari ai fini della fruizione dell&#8217;agevolazione in parola, disponendo che i datori di lavoro del settore edile: <br \/>&nbsp;<br \/>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; devono essere in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarit&agrave; contributiva anche da parte delle Casse Edili; <br \/>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; non devono aver riportato condanne passate in giudicato per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell&#8217;agevolazione. <br \/>&nbsp;<br \/>La citata legge n. 248\/2006, quindi, contiene di fatto specifiche disposizioni per il settore edile, che si affiancano a quelle previste dall&#8217;art. 1, c. 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. <br \/>Tale ultima norma, a decorrere dal 1&deg; gennaio 2008, impone a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, l&#8217;obbligo del rispetto del contratto collettivo, nonch&eacute; il possesso dei requisiti di regolarit&agrave; contributiva attestata tramite il Documento Unico di Regolarit&agrave; Contributiva. <br \/>In attesa che si attuino le necessarie sinergie con gli altri soggetti coinvolti, ai fini dell&#8217;accesso alla riduzione contributiva in argomento, le aziende edili continueranno ad attestare &#8211; mediante autodichiarazione &#8211; l&#8217;assenza di condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio precedente, nonch&eacute; il possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarit&agrave; contributiva anche da parte delle Casse Edili. A tal fine, i datori di lavoro si avvarranno dell&#8217;apposita dichiarazione di responsabilit&agrave; (7) che &#8211; ove gi&agrave; non trasmessa &#8211; dovr&agrave; pervenire alla Sede INPS competente per territorio.<br \/>Tale dichiarazione &#8211; avendo ad oggetto, peraltro, una specifica condizione estranea rispetto a quelle richieste per il rilascio del DURC &#8211; &egrave; sempre obbligatoriamente dovuta dalle aziende, e vincolante ai fini dell&#8217;accesso alla riduzione contributiva in argomento; si osserva al riguardo che, nel caso in cui venga accertata la non veridicit&agrave; della dichiarazione, le Sedi dell&#8217;Istituto &#8211; oltre alla dovuta attivazione nei riguardi dell&#8217;autorit&agrave; giudiziaria &#8211; procederanno al recupero delle somme indebitamente fruite. <br \/>Nei casi di omessa denuncia od omesso versamento delle somme dovute alle Casse edili, continuer&agrave; inoltre a trovare applicazione la disposizione di cui all&#8217;art. 29, comma 3, del D.L. n. 244\/1995, convertito in legge n. 341\/1995. <br \/>&nbsp;<br \/><strong>2. Modalit&agrave; operative. Compilazione del flusso UniEmens <br \/><\/strong>Ferme restando le condizioni per l&#8217;accesso al beneficio illustrate al paragrafo precedente, il riconoscimento della riduzione contributiva, introdotta dall&#8217;art. 29, c. 2, del D.L. n. 244\/1995, sar&agrave; effettuato dalla procedura di controllo del flusso Uniemens, sulla base dei codici statistico contributivi e dei codici di autorizzazione attribuiti alle aziende. <br \/>Per le operazioni di conguaglio, i datori di lavoro opereranno come segue: <br \/>&nbsp;<br \/>&middot;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; determineranno l&#8217;ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante &#8211; ove non gi&agrave; operata (8) &#8211; per i periodi di paga pregressi, in ogni caso non anteriori a &#8220;gennaio 2010&#8243;, e lo esporranno in corrispondenza dell&#8217;elemento &lt;SommaACredito&gt; di &lt;CausaleACredito&gt;&#8221;L207&#8221; di &lt;AltrePartiteACredito&gt; di &lt;Denuncia Aziendale&gt;. <br \/>&nbsp;<br \/>Le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo all&#8217;emanazione della presente circolare (9). <br \/>Il Direttore Generale <br \/>Nori<br \/>&nbsp;<br \/>&nbsp;<br \/>&nbsp;<br \/>(1) Si veda, in materia, quanto dettagliatamente riportato nell&#8217;allegato n. 2 della circolare n. 209\/1995. <br \/>(2) Si vedano, al riguardo, la circolare n. 52 del 6 marzo 2001, la circolare n. 115 del 10 novembre 2005, la circolare n. 3 del 5 gennaio 2006 e la circolare n. 73 del 19 maggio 2006. <br \/>(3) Misure previste dall&#8217;art. 10 del D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall&#8217;art. 1, c. 764, della legge n. 296\/2006, e dall&#8217;art. 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nel testo novellato dal c. 766 della legge finanziaria 2007. Si veda il punto 6 della circolare n. 70 del 3 aprile 2007, nonch&eacute; la circolare n. 4 del 14 gennaio 2008 e il punto 4 del messaggio n. 3506 del 12 febbraio 2009. <br \/>(4) Si ricorda che, dal 1 gennaio 2008, vige la nuova classificazione delle attivit&agrave; economiche Ateco 2007 &#8211; peraltro non ancora operativa negli archivi dell&#8217;Istituto &#8211; in relazione alla quale si rinvia all&#8217;allegato n. 4 della circolare n. 115\/2009. <br \/>(5) A decorrere dall&#8217;anno 2005, &egrave; previsto che l&#8217;Istituto trasferisca ai Fondi interprofessionali per la formazione continua, mediante acconti bimestrali, l&#8217;intero ammontare del contributo integrativo ex lege n. 845\/1978 (0,30%), una volta dedotti i meri costi amministrativi. <br \/>(6) Si vedano la circolare n. 209 del 27\/7\/1995, la circolare n. 269 del 30\/10\/1995, la circolare n. 9 del 18\/1\/1997 e la circolare n. 81 del 27\/3\/1997. <br \/>(7) Si rimanda all&#8217;allegato n. 3 della circolare n.115\/2009.<br \/>(8) I datori di lavoro che hanno gi&agrave; operato la riduzione contributiva (cod. &#8220;L206&#8221;) in relazione a periodi pregressi, non dovranno effettuare, per gli stessi periodi, alcun adempimento. Le Sedi provvederanno a riproporre al calcolo le note di rettifica eventualmente emesse a tale titolo ed a curarne la relativa definizione.<br \/>(9) Cfr. deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26.3.1993, approvata con D.M. 7.10.1993.<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<p>I Manuali Tecnici DEI, i PREZZARI per l&#8217;Edilizia e gli strumenti per la professione su DEISTORE<\/p>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/store\/index.php\" target=\"_blank\">http:\/\/www.ponteweb.com\/store\/index.php<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il DM Lavoro\/Economia del 4 ottobre 2010 ha confermato per l&#8217;anno 2010, nella misura dell11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili introdotta dal DL 244\/1995.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-768","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/768","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=768"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/768\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=768"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=768"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=768"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}