{"id":794,"date":"2011-03-14T14:42:45","date_gmt":"2011-03-14T12:42:45","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/il-part-time-vincola-il-durc\/"},"modified":"2011-03-14T14:42:45","modified_gmt":"2011-03-14T12:42:45","slug":"il-part-time-vincola-il-durc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/il-part-time-vincola-il-durc\/","title":{"rendered":"Il part-time vincola il DURC"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Il Ministero del Lavoro, con l&#8217;interpello 8\/2011 ha chiarito che il superamento del tetto massimo di lavoratori part time (nell&#8217;edilizia la soglia &egrave; pari al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato) comporta l&#8217;irregolarit&agrave; dell&#8217;azienda e quindi il mancato rilascio del Durc<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Il Ministero del Lavoro, con l&#8217;interpello n. 8\/2011, ha <strong>precisato che &egrave; legittimo il mancato rilascio del D.U.R.C<\/strong>. all&#8217;impresa edile che non <strong>versa la contribuzione virtuale sui part-time eccedenti il limite<\/strong> (3 per cento) fissato dal C.C.N.L.<\/p>\r\n<p><br \/>L&#8217;Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha avanzato richiesta di interpello al fine di conoscere il parere del Ministero del lavoro in merito alla corretta interpretazione dell&#8217;art. 1, comma 3, del DLgs n. 61\/2000.<\/p>\r\n<p>In particolare si &egrave; chiesto se il superamento del numero massimo di lavoratori part-time contrattualmente previsto, ai sensi del richiamato art. 3, possa determinare il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarit&agrave; Contributiva (DURC).<\/p>\r\n<p>Ricordiamo che l&#8217;art. 1, comma 3, del DLgs n. 61\/2000, stabilisce che <em>&#8220;i contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente pi&ugrave; rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui all&#8217;articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze sindacali unitarie possono determinare condizioni e modalit&agrave; della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro [part-time]&#8221;.<\/em><\/p>\r\n<p>In applicazione dell&#8217;art. 1, comma 3, del DLgs n. 61\/2000 il vigente CCNL Edilizia Industria, firmato il&nbsp; disciplina l&#8217;istituto del lavoro a tempo parziale con la finalit&agrave; di contribuire alle attivit&agrave; di contrasto di fenomeni di utilizzo improprio di tale tipologia contrattuale nel settore.<\/p>\r\n<p>In particolare l&#8217;art. 78 dello stesso contratto, <strong>dopo aver previsto per il lavoro a tempo parziale le tre modalit&agrave;, orizzontale, verticale e misto,<\/strong> stabilisce che<em> &#8220;fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell&#8217;adozione dei criteri di congruit&agrave; da parte delle Casse edili le parti stabiliscono che un&#8217;impresa edile non pu&ograve; assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato&#8221;. La stessa norma contrattuale dispone inoltre che &#8220;resta ferma la possibilit&agrave; di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell&#8217;impresa&#8221;.<\/em><\/p>\r\n<p>Quanto indicato nelle richiamate disposizioni contrattuali comporta che, una volta raggiunta l&#8217;indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell&#8217;impresa, o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell&#8217;impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali.<\/p>\r\n<p>Come gi&agrave; chiarito dall&#8217;INPS con circ. n. 6\/2010, istituto caratteristico in materia di trattamento previdenziale per i lavoratori del settore edile &egrave; quello della contribuzione virtuale, che trova applicazione ove non si verifichi l&#8217;impiego del lavoratore per tutto l&#8217;orario contrattualmente previsto e tale minore prestazione lavorativa non sia dovuta ad eventi ben determinati.<\/p>\r\n<p>In particolare l&#8217;art. 29, comma 1 del D.L. n. 244\/1995 (conv. da L. n. 341\/1995) stabilisce che <em>&#8220;i datori di lavoro esercenti attivit&agrave; edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale (&hellip;) sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all&#8217;orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali pi&ugrave; rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (&hellip;)&#8221;.<\/em><\/p>\r\n<p>Tutto ci&ograve; premesso ne consegue che<strong> l&#8217;omissione contributiva che si verifichi in conseguenza del mancato versamento <\/strong>contributivo &#8211; sia pur della c.d. contribuzione virtuale &#8211; <strong>determiner&agrave; il mancato rilascio del Documento Unico di Regolarit&agrave;<\/strong> Contributiva (DURC).<\/p>\r\n<p>L&#8217;omissione contributiva in questione, peraltro, &egrave; riferibile anche a quanto dovuto alle Casse edili, atteso che il citato art. 29 stabilisce espressamente che <em>&#8220;nella retribuzione imponibile (&hellip;) rientrano (&hellip;) anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle Casse edili&#8221;.<\/em><\/p>\r\n<p><br \/><strong><a href=\"http:\/\/www.prezziristrutturazione.it\/PONTEWEB\/news\/interpello_8_2011.pdf\" target=\"_blank\">INTERPELLO N. 8\/2011 (.pdf) <br \/><\/a><\/strong><\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n\r\n<p>DEISTORE il BookStore dell&#8217;Edilizia<\/p>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Ministero del Lavoro, con l&#8217;interpello n. 8\/2011, ha precisato che \u00e8 legittimo il mancato rilascio del D.U.R.C. all&#8217;impresa edile che non versa la contribuzione virtuale sui part-time eccedenti il limite (3 per cento) fissato dal C.C.N.L.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-794","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/794","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=794"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/794\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=794"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=794"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=794"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}