{"id":795,"date":"2011-03-16T19:19:50","date_gmt":"2011-03-16T17:19:50","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/abruzzo-nuova-legge-sul-recupero-dei-sottotetti\/"},"modified":"2011-03-16T19:19:50","modified_gmt":"2011-03-16T17:19:50","slug":"abruzzo-nuova-legge-sul-recupero-dei-sottotetti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/abruzzo-nuova-legge-sul-recupero-dei-sottotetti\/","title":{"rendered":"Abruzzo &#8211; nuova legge sul recupero dei sottotetti"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>E&#8217;&nbsp;stato approvato il disegno di legge regionale recante&nbsp; &#8220;Norme sull&#8217;attivit&agrave; edilizia nella Regione Abruzzo&#8221;<\/p>\r\n<p>La legge &egrave; composta da un solo articolo e disciplina il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti<\/p>\r\n<p>La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l&#8217;obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio.<\/p>\r\n<p>E&#8217; consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge previo rilascio del titolo edilizio abitativo.<\/p>\r\n<p>Il <strong>recupero a dei sottotetti &egrave; consentito per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della legge<\/strong> a condizione che:<\/p>\r\n<p>a) l&#8217;edificio ove &egrave; ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare condonato<\/p>\r\n<p>b) l&#8217;altezza media ponderale non pu&ograve; essere inferiore a 2,40 m, in ogni caso l&#8217;altezza della parete minima non pu&ograve; essere inferiore a uno virgola quaranta metri (1,40 m). Eccezioni ci sono per gli edifici in montagna( sopra i 100 m)<\/p>\r\n<p>c) che siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie;<\/p>\r\n<p>d) l&#8217;edificio sottostante sia destinato in tutto o in parte ad uso abitativo.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>Legge Regionale <br \/>Norme sull&#8217;attivit&agrave; edilizia nella Regione Abruzzo<\/strong><\/p>\r\n<p><br \/><strong>Art. 1 (Recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti)<br \/>1.<\/strong> La Regione Abruzzo promuove il recupero ai fini residenziali dei sottotetti con l&#8217;obiettivo di razionalizzare e contenere il consumo del territorio. E&#8217; consentito il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge previo rilascio del titolo edilizio abitativo.<br \/><strong>2.<\/strong> Si definisce sottotetto il volume sovrastante l&#8217;ultimo piano dell&#8217;edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura.<br \/><strong>3.<\/strong> Il recupero ai fini residenziali dei sottotetti &egrave; consentito per i fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge alle seguenti condizioni:<br \/>a) l&#8217;edificio ove &egrave; ubicato il sottotetto deve essere realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere il procedimento di sanatoria ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell&#8217;attivit&agrave; urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie);<br \/>b) l&#8217;altezza media ponderale non pu&ograve; essere inferiore a due virgola quaranta metri (2,40 m), calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto utilizzato ai fini residenziali; in ogni caso l&#8217;altezza della parete minima non pu&ograve; essere inferiore a uno virgola quaranta metri (1,40 m).Per gli edifici posti a quote superiori ai mille metri (1.000 m) di altitudine sul livello del mare, l&#8217;altezza media &egrave; ridotta a due virgola dieci metri (2,10 m) e l&#8217;altezza della parete minima non pu&ograve; essere inferiore a uno virgola venti metri (1,20 m).<br \/>c) che siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie;<br \/>d) l&#8217;edificio sottostante sia destinato in tutto o in parte ad uso abitativo.<br \/><strong>4.<\/strong> Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l&#8217;uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non &egrave; prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato alla lettera b) del comma 3.<br \/><strong>5.<\/strong> In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite, &egrave; consentito, per il raggiungimento dell&#8217;altezza media minima prevista, l&#8217;abbassamento dell&#8217;ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione che:<br \/>a) l&#8217;intervento non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;<br \/>b) siano rispettati i requisiti minimi di abitabilit&agrave; o agibilit&agrave; dei locali sottostanti;<br \/>c) siano rispettate le norme sismiche ed igienico-sanitarie.<br \/><strong>6.<\/strong> Gli interventi di recupero ai fini residenziali dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unit&agrave; immobiliari, sono subordinati all&#8217;obbligo di reperimento, nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale, di spazi per i parcheggi, legati all&#8217;unit&agrave; immobiliare con vincolo pertinenziale risultante da atto pubblico registrato e posti all&#8217;interno del perimetro del centro urbano del comune interessato.<br \/><strong>7.<\/strong> Fatto salvo il rispetto del decreto ministeriale n. 1444\/1968, il recupero abitativo dei sottotetti non incide sul calcolo dell&#8217;altezza massima del fabbricato e sugli effetti ad essa conseguenti previsti dai regolamenti edilizi comunali.<br \/><strong>8<\/strong>. Al fine di assicurare l&#8217;osservanza dei requisiti di aero-illuminazione naturale dei locali e per garantire il benessere degli abitanti, gli interventi edilizi finalizzati al recupero dei sottotetti a fini residenziali possono comportare anche l&#8217;apertura di porte, finestre, lucernai, a condizione che siano rispettati i caratteri architettonici e strutturali dell&#8217;edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali e nel rispetto dei vincoli imposti all&#8217;edificio.<br \/><strong>9.<\/strong> Il progetto di recupero ai fini residenziali dei sottotetti prevede idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell&#8217;intero fabbricato ed &egrave; conforme alle vigenti disposizioni in materia di rendimento energetico nell&#8217;edilizia.<br \/><strong>10.<\/strong> Il Consiglio comunale, con apposita e motivata deliberazione, pu&ograve; individuare parti del territorio comunale o singoli edifici esclusi dall&#8217;ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.<br \/><strong>11.<\/strong> La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da versare a conguaglio, se gi&agrave; in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e degli oneri di urbanizzazione previsti dalla vigente normativa regionale, in misura doppia. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione &egrave; corrisposta alla<br \/>Regione Abruzzo mediante versamento su c\/c postale n.13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell&#8217;ipotesi di diniego del titolo abilitativo, la somma &egrave; restituita al richiedente ed i relativi oneri trovano copertura nell&#8217;ambito delle risorse stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione n. 11825 &#8211; U.P.B. 02.01.003 &#8211; denominato &#8220;Rimborso oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti&#8221;.<br \/><strong>12.<\/strong> Le risorse di cui al comma 11 confluiscono nell&#8217;ambito della U.P.B. 03.05.002 sul capitolo 35020 denominato &#8220;Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti&#8221;, con uno stanziamento di euro trecentomila (&euro; 300.000,00).<br \/><strong>13.<\/strong> Le assunzioni degli impegni di spesa sono subordinate all&#8217;accertamento della relativa entrata.<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<p>acquista su<\/p>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\">www.build.it<\/a><\/li>\r\ncon il 15% di sconto il volumi\r\n\r\n<p>SOTTOTETTI<\/p>\r\n<p>MANUALE PER RISTRUTTURARE LE ABITAZIONI<\/p>\r\n<p>RISPARMIO ENERGETICO IN L&#8217;EDILIZIA<\/p>\r\n<p>GUIDA ALLA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA<\/p>\r\n<p>e tutti i PREZZARI PER L&#8217;EDILIZIA<\/p>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00c8 stato approvato il disegno di legge regionale recante  &#8220;Norme sull&#8217;attivit\u00e0 edilizia nella Regione Abruzzo&#8221; La legge \u00e8 composta da un solo articolo e disciplina il recupero ai fini residenziali dei sottotetti esistenti La Regione Abruzzo promuove il re<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-795","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/795","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=795"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/795\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=795"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=795"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=795"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}