{"id":816,"date":"2011-05-04T14:23:26","date_gmt":"2011-05-04T12:23:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/qualita-delledilizia-residenziale-nuovo-testo-del-disegno-di-legge\/"},"modified":"2011-05-04T14:23:26","modified_gmt":"2011-05-04T12:23:26","slug":"qualita-delledilizia-residenziale-nuovo-testo-del-disegno-di-legge","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/qualita-delledilizia-residenziale-nuovo-testo-del-disegno-di-legge\/","title":{"rendered":"Qualit\u00e0 dell&#8217;edilizia residenziale: nuovo testo del disegno di legge"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Il disegno di legge promuove la tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell&#8217;ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell&#8217;istituzione del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;.<\/p>\r\n<p>La VIII Commissione Ambiente, in sede referente, ha adottato un nuovo testo per la proposta di legge recante Sistema casa qualit&agrave;. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualit&agrave; dell&#8217;edilizia residenziale<\/p>\r\n<p>Nella riunione del 28 aprile 2011 della VIII Commissione permanente Ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei Deputati &egrave; stato <strong>deliberato&nbsp; di adottare un ulteriore nuovo testo della proposta di legge<\/strong>&nbsp; elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il seguito dell&#8217;esame in sede referente.<\/p>\r\n<p>La proposta di legge ha lo scopo di <strong>elevare la qualit&agrave; dell&#8217;edilizia residenziale<\/strong>, per assicurare non solo il risparmio energetico ma anche la tutela dell&#8217;ambiente interessato dagli interventi edilizi e il benessere fisico e psichico dei fruitori: infatti, si pone come legge quadro volta a migliorare la qualit&agrave; dell&#8217;edilizia residenziale attraverso l&#8217;introduzione di &#8220;un vero e proprio marchio di qualit&agrave;&#8221; da applicare agli edifici residenziali che certifichi la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento del comfort abitativo.<\/p>\r\n<p>Ricordiamo che il disegno di legge promuove la tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell&#8217;ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell&#8217;istituzione del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;.<\/p>\r\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>&nbsp;<\/strong><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong>NUOVO TESTO ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE DALLA COMMISSIONE&nbsp; il 28 aprile 2011<\/strong><\/p>\r\n<p><strong>Art. 1. (Sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;).<br \/>1.<\/strong> &Egrave; istituito un sistema unico per la qualit&agrave; dell&#8217;edilizia residenziale, denominato &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;, allo scopo di armonizzare, in conformit&agrave; al Titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli Enti locali relative alla valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilit&agrave; ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.<br \/><strong>2.<\/strong> Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica, nonch&eacute; delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni di cui alla direttiva 89\/106\/CEE del 21 dicembre 1988, recepita con DPR 21 aprile 1993, n. 246, relativa ai prodotti da costruzione.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 2. (Ambito di applicazione).<br \/>1.<\/strong> In attuazione dell&#8217;art. 117 della Costituzione, la presente legge promuove la tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell&#8217;ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell&#8217;istituzione del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;. Le regioni a statuto ordinario adeguano la propria legislazione ai princ&igrave;pi fondamentali contenuti nella presente legge, ai sensi del citato art. 117, comma 3, della Costituzione. Fino all&#8217;emanazione delle leggi regionali, si applicano le disposizioni della presente legge.<br \/><strong>2.<\/strong> La presente legge si applica:<br \/>a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;<br \/>b) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonch&eacute; di ristrutturazione degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, effettuati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell&#8217;art. 3 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.<br \/>c) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica.<br \/><strong>3.<\/strong> Sono esclusi dall&#8217;applicazione della presente legge:<br \/>a) gli immobili ricadenti nell&#8217;ambito della disciplina della parte seconda e dell&#8217;art. 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un&#8217;alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;<br \/>b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.<br \/><strong>4.<\/strong> I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; di cui alla presente legge, in via volontaria, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall&#8217;art. 9.<br \/><strong>5.<\/strong> Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unit&agrave; immobiliari dotate della certificazione &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; di cui all&#8217;art. 8, &egrave; inserita apposita clausola con la quale l&#8217;acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla suddetta certificazione.<br \/><strong>6.<\/strong> Le leggi regionali possono prevedere l&#8217;applicazione del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonch&eacute; ad edifici con altre destinazioni d&#8217;uso.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 3. (Requisiti e metodi di calcolo).<br \/>1<\/strong>. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all&#8217;art. 8 del DLgs 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida recanti i requisiti minimi del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;, i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l&#8217;elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei princ&igrave;pi generali definiti agli articoli 4, 5, 6 e 7. Con lo stesso decreto viene definito il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione di cui al comma 2 dell&#8217;art. 8.<br \/><strong>2<\/strong>. Il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla diffusione, attraverso le proprie banche dati, del software di applicazione del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;.<br \/><strong>3.<\/strong> Le modifiche dei requisiti minimi del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; e l&#8217;adeguamento del metodo di calcolo ed i requisiti al progresso tecnologico e scientifico, sono adottati secondo la procedura di cui al comma 1.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 4. (Oggetto della certificazione).<br \/>1.<\/strong> La certificazione del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; comprende la valutazione su:<br \/>a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;<br \/>b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;<br \/>c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilit&agrave;.<br \/>2. Non rientrano nella certificazione del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e stabilit&agrave; delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 5. (Valutazione dell&#8217;efficienza energetica).<br \/>1.<\/strong> Ai fini della valutazione dell&#8217;efficienza energetica di cui all&#8217;art. 4, comma 1, lettera a) le singole unit&agrave; immobiliari sono classificate in categorie di qualit&agrave; in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal DLgs 19 agosto 2005, n. 192, dal DLgs 30 maggio 2008, n. 115 e dal DLgs 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi decreti di attuazione, nonch&eacute; sulla base delle classi energetiche definite dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2009, n. 158.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 6. (Valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori).<br \/>1.<\/strong> Ai fini della valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori dell&#8217;art. 4, comma 1, lettera b), le singole unit&agrave; immobiliari sono classificate in serie di qualit&agrave; in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diversi fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:<br \/>a) protezione dal rischio di incendio, anche mediante l&#8217;utilizzo di sensori per la rilevazione di fughe di gas e della presenza di fumi;<br \/>b) protezione da intrusioni ed atti vandalici, anche mediante l&#8217;utilizzo di sistemi di videosorveglianza;<br \/>c) benessere ambientale e salvaguardia dell&#8217;ambiente, con riferimento alle seguenti componenti dell&#8217;ambiente esterno: suolo, acqua, atmosfera, rumore, paesaggio, ecosistema, inquinamento elettromagnetico e radiazioni, mediante l&#8217;analisi, anche attraverso sensori, e la verifica dei relativi livelli di prestazione;<br \/>d) benessere microclimatico relativo alle seguenti prestazioni degli ambienti interni degli edifici: luminosit&agrave;, condizioni termoigrometriche, acustica, ricambio e salubrit&agrave; dell&#8217;aria, protezione da gas tossici o pericolosi, dall&#8217;emissione di radiazioni pericolose, dall&#8217;inquinamento elettromagnetico interno, mediante l&#8217;analisi e la verifica dei relativi livelli di prestazione;<br \/>e) collegamento con servizi di trasporto e mobilit&agrave;;<br \/>f) tutela della riservatezza;<br \/>g) accessibilit&agrave;, visitabilit&agrave; ed adattabilit&agrave; degli spazi esterni ed interni agli edifici anche in riferimento alle funzioni di automazione degli impianti a vantaggio degli anziani e degli utenti deboli o diversamente abili;<br \/>h) accessibilit&agrave; e fruibilit&agrave; degli spazi interni agli edifici, anche in ordine alla visibilit&agrave;, alla adattabilit&agrave; dello spazio, alla ospitalit&agrave; e al lavoro a domicilio, nonch&eacute; in riferimento all&#8217;utilizzo di sistemi di domotica e di automazione intelligenti nonch&eacute; impianti tecnologici e centralizzati installati e programmi di manutenzione;<br \/>i) prevenzione da incidenti;<br \/>l) utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico, anche in considerazione della classificazione acustica degli edifici;<br \/>m) utilizzo e recupero di materiali riciclati e di materiali caratteristici locali adeguatamente certificati;<br \/>n) rapporto tra superficie utile dell&#8217;abitazione assegnata a servizi e superficie utile residenziale;<br \/>o) disponibilit&agrave; e fruibilit&agrave; di spazi comuni condominiali per l&#8217;infanzia e le attivit&agrave; collettive;<br \/>p) durabilit&agrave; dei materiali, degli impianti e delle finiture in funzione della specifica garanzia prestata;<br \/>q) controllo della produzione e gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata e di gestione delle fasi di smaltimento anche delle acque di scarico;<br \/>r) aspetto in termini di riconoscibilit&agrave; e di personalizzazione dello spazio;<br \/>s) facilit&agrave; di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilit&agrave; di uso;<br \/>t) del risparmio di risorse, diverse da quelle previste dall&#8217;art. 5, come le risorse idriche ed i materiali da costruzione;<br \/>u) utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE;<br \/>v) realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualit&agrave; conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e successivi aggiornamenti e alla normativa nazionale vigente.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 7. (Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di eco-compatibilit&agrave;).<br \/>1.<\/strong> Ai fini della valutazione del soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilit&agrave; di cui all&#8217;art. 4, comma 1, lettera c), l&#8217;unit&agrave; immobiliare &egrave; classificata &laquo;eco-compatibile&raquo; in presenza di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull&#8217;ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilit&agrave;.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 8. (Attivit&agrave; di certificazione).<br \/>1<\/strong>. La dichiarazione che l&#8217;unit&agrave; immobiliare ovvero l&#8217;organismo edilizio in cui &egrave; inserita risponde ai requisiti stabiliti nelle Linee guida di cui all&#8217;art. 3, ai fini del suo inserimento nel sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;, &egrave; sottoscritta dal richiedente e dal progettista ed &egrave; presentata agli enti di cui al comma 2, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o la dichiarazione di inizio attivit&agrave;, ai fini delle attivit&agrave; di vigilanza. Dopo l&#8217;ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione stessa apportandovi eventuali modifiche.<br \/><strong>2.<\/strong> Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed al rilascio della certificazione &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;, tramite personale tecnico interno o esterno agli enti medesimi, accreditato secondo il sistema di cui al comma 1 dell&#8217;art. 3. Tale attivit&agrave; viene svolta anche mediante richiesta di documentazione e informazioni nonch&eacute; mediante svolgimento di ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri. Le spese relative alla certificazione sono poste a carico del soggetto richiedente. I dati riportati nella certificazione del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; devono corrispondere, per la parte relativa all&#8217;efficienza energetica, a quelli dell&#8217;attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all&#8217;art. 6 del DLgs 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.<br \/><strong>3<\/strong>. Ai fini delle attivit&agrave; di vigilanza e certificazione, gli enti di cui al comma 2 organizzano appositi corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno, anche attraverso la scuola di specializzazione dell&#8217;ISPRA. Essi inoltre predispongono specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell&#8217;edilizia del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; di cui alla presente legge.<br \/><strong>4.<\/strong> Presso il Ministero dell&#8217;ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti &egrave; costituito un osservatorio per il monitoraggio dell&#8217;applicazione del &laquo;sistema casa qualit&agrave;&raquo;. L&#8217;osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, secondo le modalit&agrave; definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti l&#8217;applicazione del &laquo;sistema casa qualit&agrave;&raquo;; sulla base di tali dati, esso cura la predisposizione di un rapporto annuale.<br \/><strong>5.<\/strong> Nel rapporto annuale di cui al comma 4 l&#8217;osservatorio segnala le eventuali problematiche applicative insorte e la eventuale necessit&agrave; di adeguamento dei metodi di calcolo e requisiti al progresso tecnologico e scientifico.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 9. (Agevolazioni).<br \/>1.<\/strong> Lo Stato promuove, anche attraverso l&#8217;intervento di soggetti privati, apposite iniziative di sostegno del settore immobiliare, destinate esclusivamente alle unit&agrave; immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; di cui all&#8217;art. 4. A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati prioritariamente alle unit&agrave; immobiliari alle quali &egrave; stata attribuita la certificazione &laquo;casa-qualit&agrave;&raquo;.<br \/><strong>2.<\/strong> Fatto salvo quanto disposto dall&#8217;art. 2, comma 1, al fine di favorire la diffusione del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;, ciascuna regione, provincia e comune pu&ograve; disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promovendo l&#8217;adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l&#8217;unit&agrave; immobiliare adibita a prima abitazione.<br \/><strong>3.<\/strong> Le regioni e i comuni, nell&#8217;ambito dei criteri generali per l&#8217;assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, attribuiscono priorit&agrave; ai programmi che aderiscono al sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;.<br \/><strong>4.<\/strong> Con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unit&agrave; immobiliari in possesso della certificazione &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;, in misura non superiore al 20% del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall&#8217;art. 3, comma 1, lettere b), c) e d), del citato Testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. I comuni possono escludere dall&#8217;applicazione del presente comma gli edifici ubicati in zone produttive.<br \/><strong>5.<\/strong> I comuni possono altres&igrave; vincolare l&#8217;edificabilit&agrave; di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all&#8217;edilizia residenziale aderente al sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell&#8217;equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d&#8217;intesa con il comune. In tal caso i progetti e gli atti di collaudo sono depositati per la pubblica consultazione presso l&#8217;ufficio tecnico del comune.<br \/><strong>6.<\/strong> Per favorire l&#8217;adesione al sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; i comuni, fatta salva l&#8217;esenzione per l&#8217;unit&agrave; immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell&#8217;equilibrio di bilancio, aliquote dell&#8217;imposta comunale sugli immobili (ICI) pi&ugrave; favorevoli per le unit&agrave; immobiliari classificate, ai sensi dell&#8217;art. 4, anche derogando ai limiti minimo e massimo stabiliti, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.<br \/><strong>7<\/strong>. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le societ&agrave; di servizi energetici al fine di consentire l&#8217;erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unit&agrave; immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo; di cui all&#8217;art. 2.<br \/><strong>8.<\/strong> Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altres&igrave; promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli Enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema &laquo;casa qualit&agrave;&raquo;, dando priorit&agrave; agli interventi che includono l&#8217;eliminazione di barriere architettoniche, l&#8217;installazione di ascensori per disabili o macchinari salvavita a domicilio.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 10. (Disposizioni transitorie).<br \/>1.<\/strong> Le disposizioni della presente legge si applicano alle unit&agrave; immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivit&agrave; &egrave; stata presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.<br \/><strong>2.<\/strong> Le disposizioni della presente legge non si applicano agli edifici di edilizia residenziale pubblica compresi in piani e programmi i cui bandi di gara siano stati pubblicati alla data dell&#8217;entrata in vigore della presente legge.<\/p>\r\n<p><strong>Art. 11. (Disposizioni finali).<br \/>1.<\/strong> Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai princ&igrave;pi contenuti nella presente legge secondo le modalit&agrave; previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il disegno di legge promuove la tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell&#8217;ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell&#8217;istituzione del sistema \u00abcasa qualit\u00e0\u00bb. 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