{"id":818,"date":"2011-05-10T17:34:09","date_gmt":"2011-05-10T15:34:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/decreto-sviluppo-nuove-regole-per-costruzioni-private-e-opere-pubbliche\/"},"modified":"2011-05-10T17:34:09","modified_gmt":"2011-05-10T15:34:09","slug":"decreto-sviluppo-nuove-regole-per-costruzioni-private-e-opere-pubbliche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/decreto-sviluppo-nuove-regole-per-costruzioni-private-e-opere-pubbliche\/","title":{"rendered":"Decreto Sviluppo: nuove regole per costruzioni private  e opere pubbliche"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Il Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 ha approvato un decreto legge che disciplina tra le altre cose&nbsp; interventi per il rilancio dell&#8217;edilizia privata con varo di un nuovo &#8220;Piano Casa&#8221; e nuova disciplina della SCIA e la semplificazione delle procedure di affidamento per ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><br \/>Per <strong>liberalizzare le costruzioni private<\/strong> sono apportate alla disciplina vigente le seguenti modifiche:<br \/><strong>a)<\/strong> introduzione del &#8220;<strong>silenzio assenso&#8221; per il rilascio del permesso di costruire<\/strong>, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;<\/p>\r\n<p><strong>b)<\/strong> estensione della <strong>segnalazione certificata di inizio attivit&agrave; (SCIA)<\/strong> agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attivit&agrave; (DIA);<\/p>\r\n<p><strong>C)<\/strong> tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la &#8220;<strong>cessione di cubatura<\/strong>&#8220;;<\/p>\r\n<p><strong>d)<\/strong> la registrazione dei contratti di compravendita immobiliare assorbe l&#8217;obbligo di <strong>comunicazione all&#8217;autorit&agrave; locale<\/strong> di pubblica sicurezza;<\/p>\r\n<p><strong>e)<\/strong> per gli edifici adibiti a civile abitazione l&#8221;&#8216;autocertificazione&#8221; asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta <strong>relazione &#8220;acustica<\/strong>&#8220;;<\/p>\r\n<p><strong>f)<\/strong> obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;<\/p>\r\n<p><strong>g)<\/strong> esclusione della <strong>procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)<\/strong> per gli strumenti attuativi di piani urbanistici gi&agrave; sottoposti a valutazione ambientale strategica;<\/p>\r\n<p><strong>h)<\/strong> legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;<\/p>\r\n<p><br \/>Per il<strong> NUOVO PIANO CASA l&#8217;articolo 4 del decreto prevede: <br \/><\/strong>&#8220;<em>9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonch&eacute; di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonch&eacute; di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessit&agrave; di favorire lo sviluppo dell&#8217;efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni, approvano entro 60 giorni dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:<br \/>a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;<br \/>b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;<br \/>c) l&#8217;ammissibilit&agrave; delle modifiche di destinazione d&#8217;uso, purch&eacute; si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;<br \/>d) le modifiche della sagoma necessarie per l&#8217;armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.<br \/>10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilit&agrave; assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.<br \/>11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all&#8217;entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l&#8217;art. 14 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d&#8217;uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell&#8217;attivit&agrave; edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all&#8217;efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell&#8217;ambiente e dell&#8217;ecosistema, nonch&eacute; delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al DLgs 22 gennaio 2004, n. 42..<br \/>12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative nonne di attuazione.<br \/>13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di 60 giorni dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto, e sino all&#8217;entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altres&igrave;, le seguenti disposizioni:<br \/>a) &egrave; ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell&#8217;art. 14 del DPR 6 giugno 2001, n, 380 anche per il mutamento delle destinazioni d&#8217;uso, purch&eacute; si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;<br \/>b) i piani attuativi comunque denominati e compatibili con lo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta Comunale.<br \/>14. Decorso il termine di 120 giorni dall&#8217;entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 10, fatto salvo quanto previsto al comma 7, e al secondo periodo del comma 7, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all&#8217;approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 6 lett. a), &egrave; realizzata in misura non superiore complessivamente al 20% del volume dell&#8217;edificio se destinato ad uso residenziale, o al 10% della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.&#8221;<\/em><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p>Per quanto riguarda le semplificazioni procedurali per <strong>ridurre i tempi di costruzione delle opere pubbliche<\/strong>, soprattutto se di interesse strategico nazionale (grandi opere) e per garantire un pi&ugrave; efficace sistema di controllo e infine per <strong>ridurre il contenzioso,<\/strong> sono apportate alla <strong>normativa sulla costruzione delle opere pubbliche<\/strong> le seguenti modifiche:<\/p>\r\n<p>&#8211; l&#8217;estensione del campo di applicazione della <strong>finanza di progetto<\/strong>, anche con riferimento al cosiddetto &#8220;<strong>leasing in costruendo<\/strong>&#8220;;<\/p>\r\n<p>&#8211; il <strong>limite<\/strong> alla possibilit&agrave; di <strong>iscrivere &#8220;riserve&#8221;;<\/strong><\/p>\r\n<p>&#8211; l&#8217;introduzione di un<strong> tetto di spesa per le &#8220;varianti&#8221;;<\/strong><\/p>\r\n<p>&#8211; l&#8217;introduzione di un <strong>tetto di spesa per le opere cosiddette &#8220;compensative&#8221;;<\/strong><\/p>\r\n<p>&#8211; il contenimento della spesa per compensazione in caso di <strong>variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione;<\/strong><\/p>\r\n<p>&#8211; la riduzione della spesa per gli <strong>accordi bonari;<\/strong><\/p>\r\n<p>&#8211; l&#8217;istituzione nelle Prefetture di un elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso;<\/p>\r\n<p>&#8211; un <strong>disincentivo per le liti &#8220;temerarie&#8221;;<\/strong><\/p>\r\n<p>&#8211; l&#8217;individuazione, l&#8217;accertamento e la prova dei requisiti di partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;<\/p>\r\n<p>&#8211; l&#8217;estensione del criterio di autocertificazione per la dimostrazione dei requisiti richiesti per l&#8217;esecuzione dei lavori pubblici;<\/p>\r\n<p>&#8211; dei controlli essenzialmente &#8220;ex post&#8221; sul possesso dei requisiti di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;<\/p>\r\n<p>&#8211; la <strong>tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare,<\/strong> cause che possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento di esecuzione e attuazione, con irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente previste dalle stazioni appaltanti nella documentazione di gara;<\/p>\r\n<p>&#8211; l&#8217;obbligo di scorrimento della graduatoria, in caso di risoluzione del contratto;<\/p>\r\n<p>&#8211; la razionalizzazione e semplificazione del procedimento per la realizzazione di infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale (&#8220;Legge obiettivo&#8221;);<\/p>\r\n<p>&#8211; l&#8217;innalzamento dei limiti di importo per l&#8217;affidamento degli appalti di lavori mediante procedura negoziata;<\/p>\r\n<p>&#8211; l&#8217;innalzamento dei limiti di importo per l&#8217;accesso alla procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.<\/p>\r\n<p>Inoltre, &egrave; elevata da <strong>50 a 70 anni la soglia per la presunzione di interesse culturale dell&#8217;imrnobili pubblici.<\/strong><\/p>\r\n<p><br \/><strong>Ricordiamo che il decreto legge &egrave; composto di 10 articoli<\/strong> e contiene inoltre disposizioni nelle seguenti materie:<\/p>\r\n<p>&#8211; riconoscimento di un credito d&#8217;imposta in favore delle imprese che investono in ricerca scientifica;<\/p>\r\n<p>&#8211; riconoscimento di un credito d&#8217;imposta per incentivare l&#8217;assunzione a tempo indeterminato di lavoratori svantaggiati nel Mezzogiorno;<\/p>\r\n<p>&#8211; istituzione nei territori costieri dei distretti turistico-alberghieri per rilanciare l&#8217;offerta turistica nazionale;<\/p>\r\n<p>&#8211; riduzione degli oneri burocratici, anche concernenti la normativa sulla privacy;<\/p>\r\n<p>&#8211; interventi di semplificazione fiscale in favore di imprese e cittadini;<\/p>\r\n<p>&#8211; semplificazione e rilancio delle attivit&agrave; imprenditoriali, con particolare riguardo al settore del credito;<\/p>\r\n<p>&#8211; fondo per il merito nel sistema universitario;<\/p>\r\n<p>&#8211; piano triennale per l&#8217;immissione in ruolo del personale della scuola;<\/p>\r\n<p>&#8211; istituzione dell&#8217;Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, organismo indipendente a tutela dei cittadini utenti, con compiti di regolazione del mercato nel settore delle acque pubbliche e di gestione del servizio pubblico locale idrico integrato;<\/p>\r\n<p>&#8211; misure per garantire l&#8217;operativit&agrave; del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.<br \/>(A cura di G. Dima)<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><a href=\"http:\/\/www.prezziristrutturazione.it\/PONTEWEB\/news\/2011_DLsviluppo.pdf\" target=\"_blank\"><strong>DECRETO LEGGE IN CORSO DI PUBBLICAZIONE (.pdf)<\/strong><\/a><\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il decreto legge disciplina, tra le altre cose, interventi per il rilancio dell&#8217;edilizia privata con varo di un nuovo &#8220;Piano Casa&#8221; e nuova disciplina della SCIA e la semplificazione delle procedure di affidamento per ridurre i tempi di costruzione.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-818","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/818","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=818"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/818\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=818"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=818"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=818"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}