{"id":849,"date":"2011-09-01T19:22:10","date_gmt":"2011-09-01T17:22:10","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/lazio-nuovo-piano-casa-pubblicato-sul-bur\/"},"modified":"2011-09-01T19:22:10","modified_gmt":"2011-09-01T17:22:10","slug":"lazio-nuovo-piano-casa-pubblicato-sul-bur","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/lazio-nuovo-piano-casa-pubblicato-sul-bur\/","title":{"rendered":"Lazio &#8211; nuovo Piano Casa pubblicato sul BUR"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.prezziristrutturazione.it\/PONTEWEB\/news\/lazio_pianocasa2011.pdf\"><\/a><\/strong><\/p>\r\n<p>Pubblicata sul Supplemento ordinario n. 160 al Bollettino Ufficiale n. 32 del 27 agosto 2011 la Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 10 recante &#8220;Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l&#8217;edilizia residenziale sociale) &#8220;<\/p>\r\n<p>&nbsp;<\/p>\r\n<p><br \/>Il piano casa si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente (anche quelli per i quali il titolo edilizio sia stato rilasciato in sanatoria, compresi il caso della formazione del silenzio assenso) e a quelli non ultimati ma che abbiano ricevuto il titolo abilitativo edilizio.<\/p>\r\n<p>La normativa, importante novit&agrave; rispetto alla legge precedente, si applica anche nelle zone agricole e nelle zone pi&ugrave; urbanizzate delle aree naturali protette.<\/p>\r\n<p>Sono esclusi gli insediamenti urbani storici come individuati dal Piano territoriale paesistico regionale.<\/p>\r\n<p>Sono escluse, inoltre, le aree di rischio idrogeologico molto elevato, i casali e i complessi rurali realizzati in epoca anteriore al 1930, gli edifici costruiti nelle aree del demanio marittimo.<\/p>\r\n<p>Per gli ampliamenti di edifici esistenti &egrave; prevista la possibilit&agrave; di &#8220;monetizzare&#8221; il mancato rispetto degli standard urbanistici nel caso siano impossibili da realizzare le cosiddette opere di urbanizzazione secondaria necessarie. Tale possibilit&agrave; viene invece esclusa per i cambi di destinazione d&#8217;uso. Le norme relative ad ampliamenti, demolizione e ricostruzione, cambi di destinazione d&#8217;uso resteranno in vigore per tre anni dalla data di pubblicazione della legge.<\/p>\r\n<p><strong>Ampliamento di edifici esistenti<br \/><\/strong>Gli ampliamenti sono permessi in aderenza o adiacenza rispetto al fabbricato esistente, ma non in sopraelevazione. Possono comportare anche un incremento delle unit&agrave; immobiliari e devono essere realizzati nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente. Devono essere realizzati nel rispetto delle normative sulla bioedilizia, qualora comportino l&#8217;uso di fonti di energia rinnovabile non inferiore a un kilowatt, l&#8217;incremento di cubatura arriva al 30 per cento. In caso di adeguamento dell&#8217;intero edificio alla normativa antisismica, le percentuali di ampliamento variano a seconda della localizzazione degli edifici stessi, con incrementi che possono arrivare al 35 per cento,.<\/p>\r\n<p><strong>a) residenziali<br \/><\/strong>Rispetto al precedente piano casa, lLa possibilit&agrave; di ampliare l&#8217;edificio non &egrave; pi&ugrave; limitata alle sole abitazioni di dimensione inferiore ai mille metri cubi. L&#8217;incremento massimo &egrave; del 20 per cento, per un massimo di 70 metri quadrati di superficie (la cosiddetta Superficie utile lorda). Non ci sono pi&ugrave; le limitazioni previste della legge precedente sulle aree agricole. <br \/><strong>b) non residenziali<br \/><\/strong>Lo stesso limite del 20 per cento &egrave; previsto per gli edifici non residenziali, per un massimo di 200 metri quadri per ogni edificio. Nel caso di edifici con destinazione ad attivit&agrave; produttive e artigianali il limite &egrave; del 25 per cento, per un massimo di 500 metri quadrati. Chi usufruisce dell&#8217;ampliamento dovr&agrave; mantenere la destinazione d&#8217;uso per almeno 10 anni.<\/p>\r\n<p><strong>Cambi di destinazione d&#8217;uso<br \/><\/strong>E&#8217; consentito il cambio di destinazione d&#8217;uso, con intervento di ristrutturazione, sostituzione, demolizione e ricostruzione, completamento, per gli edifici non residenziali che siano dismessi. E&#8217; consentito l&#8217;ampliamento del 30 per cento rispetto alla superficie utile esistente. Con tali interventi, che non si potranno realizzare nelle zone omogenee D (industriali) con superficie superiori a dieci ettari e nelle zone omogenee E (zone destinate all&#8217;agricoltura), sar&agrave; possibile trasformare la destinazione d&#8217;uso in residenziale, fino a un massimo di 15 mila metri quadrati. Una quota fra il 30 e il 35 per cento (a seconda della superficie realizzata) dovr&agrave; essere destinata alla locazione a canone concordato (il cosiddetto housing sociale).<br \/>Sono previsti interventi anche nelle aree edificabili libere con destinazione non residenziale: potranno essere realizzate abitazioni, fino a una superficie massima di 10mila metri quadrati. Anche in questo caso il 30 per cento dovr&agrave; essere destinato all&#8217;housing sociale.<\/p>\r\n<p><strong>Demolizione e ricostruzione<br \/><\/strong>Sono consentiti interventi di demolizione e ricostruzione in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici:<br \/>a) per edifici a destinazione residenziale per almeno il 50 per cento &egrave; previsto l&#8217;ampliamento fino al 35 per cento;<br \/>b) per edifici a destinazione prevalentemente non residenziale, ampliamento fino al 35 per cento, comunque non superiore a 350 metri quadrati, a condizione che nella ricostruzione si rispettino le destinazioni d&#8217;uso previste negli strumenti urbanistici;<br \/>c) per edifici plurifamiliari a destinazione residenziale superiori a 500 metri quadri in condizioni di degrado, ampliamento fino al 60 per cento, a condizione che venga mantenuto almeno il numero precedente di unit&agrave; immobiliari in capo ai proprietari.<br \/>d) per gli edifici in zona agricola tale ampliamento non pu&ograve; superare il 20 per cento della cubatura esistente.<\/p>\r\n<p><strong>Interventi di recupero<br \/><\/strong>In deroga agli strumenti urbanistici sono consentiti interventi di recupero a fini residenziali dei volumi accessori, pertinenziali (come ad esempio garage, locali di servizio) con tetti di volume differenti a seconda della destinazione d&#8217;uso degli edifici e della localizzazione degli stessi. Tali interventi sono cumulabili, a differenza degli altri, sono cumulabili con gli ampliamenti, nel caso in cui riguardino tipologie residenziali unifamiliari e plurifamiliari a schiera.<\/p>\r\n<p><strong>Programmi di riqualificazione urbana<br \/><\/strong>Al fine di riqualificare porzioni di territorio caratterizzate da tessuti edilizi degradati, edifici isolati, ma anche territori di interesse naturalistico, ambientale e culturale, i Comuni adottano programmi integrati, che possono prevedere demolizioni e ricostruzioni con spostamento delle cubature in zone differenti. In questo caso &egrave; previsto un premio pari a un massimo del 75 per cento in pi&ugrave; delle volumetrie demolite. Nel caso la delocalizzazione interessi zone costiere pu&ograve; essere previsto un premio di cubatura fino al 150 per cento.<\/p>\r\n<p><strong>Mutuo sociale e misure per l&#8217;edilizia residenziale pubblica<br \/><\/strong>Per quanto riguarda l&#8217;edilizia residenziale pubblica, la principale novit&agrave; rispetto alla legge precedente &egrave; costituita dal &#8220;mutuo sociale&#8221;, ideato per consentire l&#8217;acquisto di case, in particolare degli alloggi Ater o degli alloggi di edilizia sovvenzionata costruiti appositamente. Tali mutui copriranno l&#8217;intero prezzo dell&#8217;immobile, avranno un tasso dell&#8217;1 per cento, rate non superiori al 20 per cento del reddito familiare del beneficiario. Il pagamento sar&agrave; sospeso in caso di disoccupazione o altro impedimento al pagamento del beneficiario. <br \/>Sono, inoltre, previste una serie di misure per permettere la costruzione di nuove case popolari individuando aree senza costi aggiuntivi (densificazioni dei piani di zona, cambi di destinazione d&#8217;uso di terreni di propriet&agrave; delle Ater).<\/p>\r\n<p><strong>Altre misure<br \/><\/strong>Sono previste deroghe agli strumenti urbanistici per quanto riguarda la realizzazione di impianti sciistici e attivit&agrave; estrattive. E&#8217; prevista una procedura accelerata per quanto riguarda la realizzazione o il completamento di edifici o strutture di pubblico interesse (ospedali, scuole, universit&agrave;, porti, strutture alberghiere). La deroga agli strumenti urbanistici, in questi casi, &egrave; autorizzata dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, previa intesa con il ministero dei Beni culturali. Il Consiglio regionale si esprime entro 120 giorni. Nelle aree naturali protette &egrave; consentita la realizzazione di impianti e attrezzature sportive finalizzati alla valorizzazione del paesaggio. Per una serie di strumenti urbanistici attuativi, inoltre, viene introdotta la possibilit&agrave; di un&#8217;approvazione diretta da parte delle giunte comunali, qualora i consigli non li approvino entro 90 giorni. Prevista, poi, una procedura abbreviata per la definizione dei procedimenti di sanatoria edilizia ancora pendenti.<\/p>\r\n<p>E&#8217; istituito, infine, l&#8217;osservatorio regionale del territorio, con il compito di monitorare le trasformazioni edilizie in atto e di proporre interventi in merito alla pianificazione.<br \/>(Fonte: regione Lazio)<\/p>\r\n<p><strong><a href=\"http:\/\/www.prezziristrutturazione.it\/PONTEWEB\/news\/lazio_pianocasa2011.pdf\">LEGGE REGIONALE 13 agosto 2011 n. 10<br \/>Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per l&#8217;edilizia residenziale sociale) e alle leggi regionali 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attivit&agrave; urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure), 26 giugno 1997, n. 22 (Norme in materia di programmi di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione), 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesaggistico), 22 dicembre 1999, n. 38 (Norme sul governo del territorio), 6 agosto 2007, n. 13 (Organizzazione del sistema turistico laziale. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 &laquo;Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo&raquo; e successive modifiche), 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), 11 agosto 2008, n. 15 (Vigilanza sull&#8217;attivit&agrave; urbanistica-edilizia) e 16 aprile 2009, n. 13 (Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti).<\/a><\/strong><\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Pubblicata sul Supplemento ordinario n. 160 al Bollettino Ufficiale n. 32 del 27 agosto 2011 la Legge Regionale 13 agosto 2011 n. 10 recante &#8220;Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 (Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-849","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/849","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=849"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/849\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=849"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=849"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=849"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}