{"id":882,"date":"2011-11-02T21:26:56","date_gmt":"2011-11-02T19:26:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/quarto-conto-energia-si-apre-la-seconda-finestra-del-registro-grandi-impianti\/"},"modified":"2011-11-02T21:26:56","modified_gmt":"2011-11-02T19:26:56","slug":"quarto-conto-energia-si-apre-la-seconda-finestra-del-registro-grandi-impianti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/quarto-conto-energia-si-apre-la-seconda-finestra-del-registro-grandi-impianti\/","title":{"rendered":"Quarto conto energia: si apre la seconda finestra del registro grandi impianti"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>La graduatoria degli impianti rientranti nel limite di costo &egrave; formata applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorit&agrave; previsti dal Decreto, utilizzando i dati e le informazioni di cui alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445\/00, della cui correttezza e veridicit&agrave; il dichiarante assume piena ed esclusiva responsabilit&agrave;.<\/p>\r\n<p>Si invitano dunque i Soggetti Responsabili ad usare la massima attenzione nel caricamento dei dati sul Registro informatico, con particolare riferimento a quelli che determinano la posizione in graduatoria; nessuna responsabilit&agrave; potr&agrave; essere attribuita al GSE per la registrazione di dati non corretti.<\/p>\r\n<p>Trattandosi di un Registro informatico e di una procedura concorsuale, il mancato inserimento dei documenti previsti ai fini dell&#8217;iscrizione non potr&agrave; essere sanato con il successivo invio di documentazione integrativa, n&eacute; saranno tenute in considerazione richieste di iscrizione al Registro inviate al GSE avvalendosi di modalit&agrave; diverse dall&#8217;inserimento dei documenti nel portale informatico.<\/p>\r\n<p>Il GSE, in considerazione del previsto limite di costo e della natura dei criteri che determinano la graduatoria, anche al fine di garantire l&#8217;efficienza ed efficacia della propria azione, analizzer&agrave; la documentazione relativa alle richieste di iscrizione risultate, sulla base dei menzionati criteri di priorit&agrave;, potenzialmente ammissibili, fino a concorrenza del limite di costo di 150 milioni di euro e pubblicher&agrave; l&#8217;elenco degli impianti ammessi.<br \/>In considerazione del fatto che la graduatoria, in conformit&agrave; a quanto previsto dal Decreto, non &egrave; soggetta a scorrimento, non assumendo dunque, in particolare, alcun rilievo l&#8217;ordine delle posizioni acquisite, il GSE:<br \/>&#8211;&nbsp; pubblicher&agrave; l&#8217;elenco degli impianti esclusi, tra quelli potenzialmente ammissibili, in quanto carenti dei requisiti previsti,<br \/>&#8211;&nbsp; pubblicher&agrave; l&#8217;elenco degli impianti non rientranti nei limiti di costo, ordinandoli in base alla data di iscrizione al Registro.<\/p>\r\n<p>Il GSE, al fine di sensibilizzare nuovamente gli operatori al caricamento corretto dei dati e dei documenti necessari, ritiene utile segnalare di seguito le cause pi&ugrave; frequenti di esclusione dalla graduatoria rilevate nel primo periodo di apertura del Registro:<br \/>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; assenza di fotocopia non autenticata del documento di identit&agrave;, in corso di validit&agrave;, del sottoscrittore della dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445\/00;<br \/>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; assenza del titolo autorizzativo\/abilitativo, valido, efficace e regolarmente conseguito (non sono ammissibili, in sostituzione, mere istanze volte ad ottenerne il rilascio, verbali di conferenze di servizi, anche se di esito positivo, titoli la cui efficacia sia sospesa o sia oggetto di impugnazione);<br \/>&#8211;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; assenza della dichiarazione del Comune attestante l&#8217;idoneit&agrave; alla realizzazione dell&#8217;impianto della DIA, della PAS o della Comunicazione relativa alle attivit&agrave; in edilizia libera (non sono ammissibili, in sostituzione, richieste o diffide dirette ad ottenere dall&#8217;Amministrazione il rilascio dell&#8217;attestazione).<\/p>\r\n<p>Si rammenta che l&#8217;assenza anche di uno solo dei documenti e\/o dei requisiti previsti dal DM 5 maggio 2011 nonch&eacute; dalle Regole Tecniche per l&#8217;iscrizione pubblicate dal GSE, comporta l&#8217;esclusione dell&#8217;impianto dalla graduatoria.<br \/>Relativamente agli impianti fotovoltaici multi-sezione, si ribadisce che deve essere inviata al GSE una specifica richiesta di iscrizione al Registro per ciascuna sezione di cui si compone l&#8217;impianto, ai&nbsp; fini della determinazione del relativo costo ammesso nel periodo di riferimento.&nbsp;&nbsp; <br \/>(Fonte: GSE)<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n\r\n\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il Gestore dei Servizi Energetici informa che dal 1\u00b0 al 30 novembre 2011, in attuazione di quanto previsto dal DM 5 maggio 2011, \u00e8 aperto un nuovo periodo di iscrizione al Registro informatico per i &#8220;grandi impianti fotovoltaici&#8221;, riferito al pr<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-882","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/882","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=882"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/882\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=882"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=882"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=882"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}