{"id":906,"date":"2012-01-11T12:24:53","date_gmt":"2012-01-11T10:24:53","guid":{"rendered":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/puglia-giunta-approva-fascicolo-del-fabbricato-per-la-sicurezza-degli-edifici\/"},"modified":"2012-01-11T12:24:53","modified_gmt":"2012-01-11T10:24:53","slug":"puglia-giunta-approva-fascicolo-del-fabbricato-per-la-sicurezza-degli-edifici","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/puglia-giunta-approva-fascicolo-del-fabbricato-per-la-sicurezza-degli-edifici\/","title":{"rendered":"Puglia &#8211; Giunta approva fascicolo del fabbricato per la sicurezza degli edifici"},"content":{"rendered":"<div class=\"testo\"><p>Il disegno di legge istituisce il cosiddetto &#8220;fascicolo del fabbricato&#8221; e  definisce le disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio  e sicurezza delle costruzioni.<\/p>\r\n<p><br \/>&#8220;Il disegno di legge sulla sicurezza dei fabbricati pubblici e  privati, fotografa i momenti in cui la coscienza e la scienza ti  obbligano a non rendere vana la morte.<\/p>\r\n<p>&#8220;Cos&igrave; Fabiano Amati,  assessore regionale alle Opere pubbliche e Protezione civile, ha  commentato il disegno di legge &#8220;in materia di prevenzione del rischio e  sicurezza delle costruzioni&#8221;, adottato oggi dalla Giunta regionale.<\/p>\r\n<p>&#8220;Non  posso negare &#8211; ha detto Amati &#8211; che l&#8217;accelerazione del procedimento  preparatorio della proposta &egrave; stata generata dall&#8217;indignazione che  direttamente ho avvertito durante le attivit&agrave; di soccorso compiute a  Barletta lo scorso ottobre: per cui mi permetto di dedicare il lavoro  compiuto alle cinque vittime dell&#8217;umana negligenza, imperizia ed  imprudenza.&#8221;<\/p>\r\n<p>Il disegno di legge istituisce il cosiddetto  &#8220;fascicolo del fabbricato&#8221; e definisce le disposizioni urgenti in  materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni.<\/p>\r\n<p>La  legge si pone a tutela della pubblica e privata incolumit&agrave; ed intende  perseguire una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo  del patrimonio edilizio, nell&#8217;ottica della salvaguardia del regime di  sicurezza e della qualit&agrave; delle strutture e del buon governo del  territorio.<\/p>\r\n<p>Seguendo il principio di sussidiariet&agrave; tra Regione e  Comuni, si propone di realizzare un sistema integrato ed informatizzato  per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio  esistente e di adottare una politica di prevenzione e protezione dai  rischi di eventi calamitosi, mediante l&#8217;individuazione di modalit&agrave; di  attuazione che pervengano alla sensibilizzazione anche dei soggetti  privati interessati.<\/p>\r\n<p>Il fascicolo del fabbricato &egrave; istituito per  tutti gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati, e  dovr&agrave; contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione  progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale,  impiantistica, nonch&eacute; i dati dei relativi atti autorizzativi.<\/p>\r\n<p>Il  fascicolo dovr&agrave; essere aggiornato ogni dieci anni e comunque in  occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di  fatto o della destinazione d&#8217;uso dell&#8217;intero fabbricato, o di parte di  esso.<\/p>\r\n<p>L&#8217;aggiornamento dovr&agrave; essere effettuato anche nel caso di  lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas,  telefono, ecc.).<\/p>\r\n<p>Per tutti i fabbricati esistenti, entro sei mesi  dalla pubblicazione della legge, dovr&agrave; essere redatta, a cura dei  proprietari, una &#8220;Scheda informativa&#8221;, nella quale siano riportate  informazioni che vanno dall&#8217;anno di costruzione al referto tecnico di  verifica della condizione statica attuale, al certificato di  abitabilit&agrave;, alla tipologia della struttura portante dell&#8217;edificio e  degli orizzontamenti, oltre ad altri dati ritenuti indispensabili.<\/p>\r\n<p>Anche  in questo caso la scheda dovr&agrave; essere aggiornata ogni dieci anni e  comunque in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello  stato di fatto o della destinazione d&#8217;uso dell&#8217;intero fabbricato, o di  parte di esso.<\/p>\r\n<p>Sempre entro sei mesi dall&#8217;entrata in vigore della  legge, i Comuni raggrupperanno i fabbricati esistenti per probabile  livello di rischio attuale, sulla base delle informazioni e delle  conoscenze sulle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del suolo,  e, entro lo stesso termine, predisporranno un cronoprogramma definito  in base al livello di rischio, finalizzato alla sottoposizione dei  fabbricati interessati a verifica obbligatoria della condizione statica.<\/p>\r\n<p>Per  quanto riguarda invece i fabbricati pubblici e privati ad uso pubblico,  dovranno essere predisposte, entro sei mesi, le schede di rilevamento,  che saranno aggiornate ogni qualvolta muteranno i dati in essa  riportati.<\/p>\r\n<p>In caso di interventi sulle strutture aventi funzione  statica degli edifici esistenti, privati, pubblici o di uso pubblico,  che riguardino in particolare le soprelevazioni e gli aggregati, sar&agrave;  necessario redigere il progetto di messa in sicurezza delle unit&agrave;  strutturali sottostanti ed adiacenti, anche se attinenti a propriet&agrave;  diverse.<\/p>\r\n<p>&#8220;Come ogni legge prescrittiva che si rispetti &#8211; ha detto  l&#8217;Assessore &#8211; abbiamo previsto un apparato sanzionatorio diretto a  dissuadere circa ogni inadempimento agli obblighi, perch&eacute; le conseguenze  dell&#8217;inadempimento attengono alla sospensione dell&#8217;agibilit&agrave; dei  fabbricati.&#8221;<\/p>\r\n<p>Sono infatti previste: una pena pecuniaria da 5.000 a  50.000 euro nei confronti dei soggetti inadempienti rispetto agli  obblighi e relativi termini stabiliti dalla legge, e contestuale  sospensione dell&#8217;agibilit&agrave; per gli immobili sui quali non saranno  effettuate le verifiche.<\/p>\r\n<p>Inoltre: gli immobili ritenuti a rischio  dovranno essere oggetto di messa in sicurezza da parte dei proprietari  e, qualora i comuni dovessero accertare mancati interventi, si proceder&agrave;  alla revoca dei titoli edilizi eventualmente esistenti, allo sgombero  forzato degli edifici e ai lavori di messa in sicurezza in danno dei  proprietari. Per gli edifici abusivi non oggetto di condono infine, per i  quali sia stata accertata una situazione a rischio, sar&agrave; disposta  l&#8217;immediata demolizione da parte del comune con spese a carico del  proprietario.<\/p>\r\n<p><br \/><em>&#8220;&Egrave; evidente<\/em> &#8211; ha concluso Amati &#8211; <em>che  una simile severit&agrave; non poteva tollerare un passaggio brusco dal niente  al tutto della precauzione, per cui l&#8217;onerosit&agrave; degli adempimenti  richiesti si spiega con particolare forza sulle nuove costruzioni,  mentre per il patrimonio immobiliare esistente abbiamo preferito forme  lievi di ricognizione tecnica, limitati alla stabilit&agrave; delle strutture,  cos&igrave; da accompagnare negli anni questo moderno e civile processo di  sicurezza. Il tutto nella speranza di non piangere altri morti.&#8221; <br \/><\/em><\/p>\r\n<p>(Fonte: regione Puglia)<\/p><div class=\"testiCollegati\"><ul>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.ponteweb.com\/\">www.ponteweb.com<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.build.it\/\">www.build.it<\/a><\/li>\r\n<li><a href=\"http:\/\/www.deiconsulting.com\/\">www.deiconsulting.com<\/a><\/li>\r\n<\/ul><\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il disegno di legge istituisce il cosiddetto &#8220;fascicolo del fabbricato&#8221; e definisce le disposizioni urgenti in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni.<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":{"0":"post-906","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","6":"category-prog"},"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/906","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=906"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/906\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=906"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=906"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.professionearchitetto.it\/news\/prog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=906"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}